La testimonianza dell’imputato in procedimento connesso o collegato prosciolto

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ABSTRACT
 
I nuovi articoli 197 e 197-bis del codice di procedura penale prevedono nuove regole per la testimonianza degli imputati in procedimenti connessi o collegati ai sensi degli articoli 12 e 371 dello stesso codice. La modifica della vecchia disciplina ha comportato la enucleazione di una nuova figura il “testimone assistito”. Il nuovo soggetto, originariamente coinvolto in una vicenda processuale connessa a quella nella quale è teste, ha l’obbligo di una assistenza difensiva e le sue parole non hanno la medesima valenza probatoria del testimone ordinario.
La vicenda, però, diventa paradossale allorquando “testimone assistito” sia un soggetto      prosciolto con pronuncia definitiva nel processo connesso.  
 
 
ARTICOLO
 
Le regole sul “giusto processo” (commi da 1 a 5 dell’articolo 111 della Costituzione), hanno trovato ingresso nel codice di procedura penale attraverso la legge n. 63 del 2001; era necessario far fronte all’abuso del diritto al silenzio da parte di quegli imputatati che accusavano i loro complici nella fase delle indagini, per poi trincerarsi, se esaminati in un dibattimento ai sensi dell’art. 210 de codice di procedura penale, in un totale mutismo. Comportamento inaccettabile alla luce del principio del contraddittorio nella formazione della prova sancito dall’articolo 111 della Costituzione comma 4, il quale ha non solo un’implicazione di tipo "negativo" (l’irrilevanza probatoria delle dichiarazioni raccolte unilateralmente durante le indagini), ma anche un’implicazione di tipo "positivo", l’esigenza che il dibattimento sia un luogo di parola, affinché il giudice possa avere a sua disposizione la maggior quantità possibile di informazioni.
 La formazione della prova in contraddittorio pone in primo piano, allora, nella gerarchia delle prove, quella dichiarativa che, a sua volta, si alimenta di una solida cultura del “dovere sociale” di rendere testimonianza e di strumenti normativi idonei ad incentivarla ed a contrastare il silenzio ed il mendacio non solo dei testimoni in senso stretto ma anche, almeno in parte, di chi nel processo è (o è stato) coinvolto come coimputato ovvero come imputato di reato connesso o collegato . In difetto il dibattimento, soprattutto nelle vicende più delicate, è destinato a diventare una mortificante sfilata di testi muti, trasformandosi da “luogo della parola” in “luogo del silenzio”. Orbene la legge n. 63/2001, come noto, affronta finalmente il problema riducendo l’area del così detto“diritto al silenzio” ed attribuendo la qualità di testimoni: A) ai coimputati ed agli imputati di reato connesso o collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; B) agli imputati di reato connesso ex articolo 12 lettera c, o di reato collegato ex articolo 371 lettera b del codice di procedura penale che abbiano reso dichiarazioni erga alios.
Ma nel caso in cui l’estraneità dell’imputato al procedimento sia stata accertata in modo irrevocabile e, quindi, lo stato di relazione rispetto ai fatti oggetto del procedimento si trova agli antipodi della forma estrema di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato, tale situazione deve essere, almeno giuridicamente, assimilata alla posizione di indifferenza del teste ordinario.
Non si comprende, invero, per quale ragione le dichiarazioni testimoniali di un soggetto (già coimputato o imputato per reati connessi o collegati) nei cui confronti sia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione non debbano essere valutate alla stregua di qualsiasi altro elemento di prova e, dunque, ritenute idonee, una volta superato il vaglio di credibilità intrinseca, a fondare l’affermazione di responsabilità degli imputati pur in assenza di altri elementi di prova, visto che la loro posizione non differirebbe da quella dei testimoni ordinari, assumendo entrambi l’obbligo di dire la verità, ex articoli 198 comma 1 e 497 comma 2 del codice di procedura penale e le conseguenti responsabilità penali in caso di sua violazione. Mentre sono invece considerate, per effetto di una presunzione legislativa assoluta, meno attendibili di quelle di un qualsiasi altro "normale" testimone e parificate a quelle della persona di cui all’articolo210 del codice di procedura penale.
La dottrina sottolinea come l’assunzione della qualità di testimone renderebbe, peraltro, la posizione dei soggetti in parola nettamente differenziata rispetto a quella degli imputati in procedimento connesso o di reato collegato, che vengano sentiti ai sensi dell’articolo 210. Questi ultimi, infatti, a differenza dei primi, non hanno l’obbligo di dire la verità e, conseguentemente, nel caso di dichiarazioni false o reticenti, non commettono il reato di falsa testimonianza (articolo372 codice penale); inoltre, gli imputati in procedimento connesso o di reato collegato, di cui all’articolo 210, sono ancora in attesa di giudizio definitivo, circostanza che, per un verso, permette di utilizzare a loro carico le dichiarazioni rese e, per un altro verso, può generare il sospetto che le loro dichiarazioni accusatorie siano suggerite dall’intento di scaricare su altri le proprie responsabilità o di fruire di benefici collegati alla collaborazione prestata. I "testimoni assistiti", invece, hanno ormai definito la propria posizione processuale, senza alcuna possibilità di modifiche peggiorative a seguito della deposizione, stante la garanzia della completa inutilizzabilità in loro danno delle dichiarazioni rese, prevista dal comma 5 del medesimo articolo197-bis del codice di procedura penale; e che pertanto, non sarebbero affatto ravvisabili le ragioni sostanziali e processuali poste alla base della limitata efficacia probatoria, prevista dall’articolo 192, commi 3 e 4 del codice di procedura penale, delle dichiarazioni rese dai soggetti definitivamente assolti.
Sembra quasi che l’essere stati (ingiustamente dato l’esito del giudizio) perseguiti penalmente, faccia residuare anche nei confronti del soggetto di cui sia stata riconosciuta l’assoluta estraneità ai fatti, un marchio infamante indelebile.
Così, le dichiarazioni di colui che risulti, all’esito del giudizio, totalmente estraneo al reato ipotizzato a suo carico, essendo stato "trascinato in giudizio" solo a seguito di altrui condotta calunniosa, non saranno più di per se sufficienti a fondare una sentenza di condanna nei confronti del calunniatore, con ricadute anche sull’azione civile proposta dalla vittima. Tenendo ben presente che per effetto di tale previsione una persona che ha subito un processo, affrontandone tutti i costi, ed è stata dichiarata non colpevole dovrà procacciarsi un difensore di fiducia o, in difetto, gliéne verrà nominato uno d’ufficio anche per testimoniare, con l’obbligo per lo stesso teste di corrispondere l’onorario per detta imposta assistenza.
Così, paradossalmente la disciplina del così detto giusto processo che ha esteso gli ambiti della testimonianza e limitato l’area del silenzio, ha reso la deposizione dell’imputato (di reato connesso o collegato) assolto con sentenza passata in giudicato, sotto il profilo della valenza del mezzo di prova, deteriore rispetto a quella previgente, in base alla quale il prosciolto con sentenza irrevocabile assumeva a tutti gli effetti la qualifica di testimone "comune", le cui dichiarazioni non erano assoggettate alla corroborazione (articolo197, lett. a, del codice di procedura penale nella precedente formulazione).
Sembra, allora, che detta disciplina determini un vulnus del principio di uguaglianza ed esprima un esercizio irragionevole della discrezionalità che al legislatore compete nella conformazione degli istituti processuali, laddove parifica la posizione dell’imputato in procedimento connesso o di reato collegato assolto con sentenza irrevocabile alla persona di cui all’articolo 210 del codice di procedura penale e, per converso, la diversifica profondamente da quella del testimone ordinario, anche se vittima del reato o prossimo congiunto delle parti in causa, sotto il profilo dell’obbligo dell’assistenza difensiva e sotto il profilo della semiplena probatio delle rispettive dichiarazioni.
Il duecentodiecicista è obbligatoriamente assistito dal difensore ed è considerato suspectus ed incapace a testimoniare in quanto non solo non ha definito la propria posizione e risulta invischiato nel reato per cui si procede, ma non ha né l’obbligo di rispondere, né quello di dire la verità. E così anche l’innocente, che ha visto concludersi in via definitiva il suo calvario processuale, è considerato teste suspectus, si presume che possa mentire in considerazione dei suoi trascorsi giudiziari, ciò nonostante lo si obbliga incondizionatamente a deporre e ad essere assistito da un difensore e, le sue dichiarazioni hanno una valenza probatoria identica a quella della persona di cui all’articolo 210, assoggettate alla restrizione della corroborazione e quindi prive di autarchica valenza probatoria .
Ed allora, il primo comma dell’articolo 197-bis più che una netta distinzione dei soggetti lì elencati, rappresenta un grosso calderone dove soggetti processuali “lontanissimi tra loro" risiedono.
Ma la montagna sembra insormontabile rispetto all’ipotesi della persona che patito un faticoso iter processuale sia stata dichiarata irrevocabilmente innocente. Sembra quasi "che si vogliano cambiare le carte già sul tavolo"; si voglia negare la propria natura e le proprie origini. Si è sempre sostenuto
e dichiarato a grandi lettere che all’esito dei tre eventuali gradi di giudizio, o meglio all’irrevocabilità della sentenza l’umana verità era stata accertata e che l’immodificabile pronuncia di assoluzione avrebbe completamente riabilitato la persona. Ora, invece, nascosta in una norma, già di per se piena di contenuti, ci si presenta la negazione di un sostrato culturale-giuridico che vede come aberrante rispetto al sistema la necessità che la parola di un innocente debba essere confortata da ulteriori elementi.
Non si capisce, infatti, perché le parole, di una persona che è stata dichiarata in maniera irreversibile prosciolta, non abbiano lo stesso “peso probatorio” di quelle di un soggetto mai coinvolto in una vicenda giudiziaria; a maggior ragione dopo una decisione di proscioglimento definitiva non può residuare quella presunzione di diffidenza che cozza decisamente con il dictum dell’articolo 27, comma 2, della Costituzione.       
Và allora, contro il senso comune, oltre che la coscienza giuridica, la possibilità che una persona, giudicata innocente rimanga vittima di un meccanismo processuale irrazionale, secondo il quale anche le dichiarazioni di chi è stato, definitivamente, ritenuto innocente, necessitano della corroborazione di altri elementi, (ed egli è tenuto ha procacciarsi un difensore solamente per testimoniare).
In tal modo si sovrappongono e confondono la sfera della limitata capacità testimoniale con quella dell’attendibilità in concreto, che attiene al principio del libero convincimento del giudice.
Anche la persona offesa dal reato, i prossimi congiunti dell’imputato o della vittima, il "collega" di (altri) cento reati , espressione dello stesso substrato criminale dell’imputato possono porre seri problemi di attendibilità. Ma rispetto ad essi nessuno si è mai sognato di sostenere una capitis deminutio testimoniale.
 La legge n. 63/2001, inoltre, dopo aver introdotto, accanto a quelle del testimone "tradizionale" e della persona di cui all’art. 210, la singolare figura del testimone assistito, ha finito col degradare l’una e le altre da variabili indipendenti del sistema processual-penale a mere variabili dipendenti di complessi meccanismi (endo o inter) processuali. Ciò, in particolare, non è soltanto dovuto alla proliferazione di dichiaranti rispetto alle figure essenziali (imputato e testimone), quanto a fattori ulteriori, all’indecisione del legislatore nella scelta di un modello a cui realmente ispirarsi e, soprattutto, ad un fenomeno ancor più singolare ed incidente: quello della deteriorabilità della figura del dichiarante. Il legislatore della riforma del "giusto processo" ha consentito una sorta di lieve e corriva alterazione della figura stessa, attraverso meccanismi processuali talvolta anche banali. Tale fenomeno – di assoluta destabilizzazione per il sistema – è stato immediatamente intuito all’indomani della riforma: si è cioè agevolmente rilevato come la figura del dichiarante potesse agevolmente mutar pelle e, con essa, (ciò che più interessa) mutare anche il valore probatorio delle dichiarazioni .
Vengono in rilievo in un intreccio complesso ed eterogeneo, sia la posizione soggettiva del dichiarante nel procedimento a suo carico, sia lo stato di quel procedimento e sia, infine, la condotta dichiarativa concretamente tenuta in precedenza. Le nozioni di testimone comune, di testimone assistito e di persona di cui all’articolo 210 del codice di procedura penale hanno perso, così, il proprio valore evocativo e definitorio, e vanno ad indicare istituti e posizioni soggettive di matrice esclusivamente normativa, dai confini mobili. Esse, in realtà, non delineano i contorni di entità preesistenti alla dinamica del processo penale, ma sono figure che nascono, si modificano e muoiono nell’ambito di "quello" specifico processo, secondo una complessa combinazione di criteri e sulla base di singole evenienze ed accadimenti processuali.
Così, il soggetto indicato nella lista di cui all’art. 468 c.p.p. come testimone comune può immediatamente mutare tale qualifica per effetto di una denunzia presentata a suo carico – anche strumentalmente o addirittura per effetto di errore di persona – per concorso nel reato oggetto della regiudicanda o per altro reato connesso o collegato. Il fatto che l’assoluta estraneità del soggetto in questione venga, poi, accertata – persino con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile – non potrà mai più valere a far rivivere la perduta qualità di testimone comune (al massimo il soggetto potrà "ambire" ad acquisire la veste di testimone assistito, con l’obbligo di pagare l’avvocato e con il marchio normativo della semiplena affidabilità) .
Molte possono essere le ragioni che inducono un soggetto alla calunnia, attivando la tutela giurisdizionale, e macchiando definitivamente "la pelle" di un innocente. La vendetta è sicuramente un input che facilmente determina il collaboratore a dichiarare coscientemente il falso a danno di altri. Spesso si tratta di collaboratori di giustizia che hanno nutrito il suo animo di profondo rancore. Non è ipotizzabile che il "pentimento" abbia realizzato una completa depurazione delle reazioni negative e distruttive che hanno caratterizzato il loro vissuto né che la scelta di vita non sia ancora una volta orientata verso una serie di benefici all’interno delle regole senza immutare i princìpi .
A volte il collaboratore accusa falsamente nella speranza che il calunniato ritratti ottenendone con tecnica estorsiva il silenzio o almeno la contraddizione .
A volte la calunnia è originata dalla volontà di compiacere il magistrato in una sorta di innamoramento culturale quanto mai pericoloso.
 La causa più comune e più facilmente intuibile scaturisce dal desiderio del collaboratore di usufruire della legislazione premiale.
 Infine la calunnia può anche essere un espediente tattico delle così dette guerre di mafia, strumento necessario di macchinazioni e complotti, mezzo comodo e vantaggioso di delegittimazione sociale e giuridica .
In particolare, la rimarcata volatilità dello status di testimone comune – definitivamente dissolto per effetto della mera iscrizione del soggetto nel registro degli indagati per reati in rapporto di interferenza con quello rispetto al quale si procede – è gravida di implicazioni processuali, alcune delle quali letteralmente devastanti sotto il profilo della formazione della prova e, più in generale, dell’accertamento della verità. Tali conseguenze derivano, anzitutto, dal fatto che l’assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini scaturisce da circostanze spesso arbitrarie, senza un preventivo filtro da parte dell’autorità giudiziaria. Ne consegue che alla nozione di persona sottoposta ad indagini sono riconducibili fattispecie affatto eterogenee: quella del soggetto denunziato per errore di persona o vittima di calunnia, quella della persona a carico della quale esistono indizi di colpevolezza tali da giustificarne la successiva richiesta di rinvio a giudizio, quella della persona a carico della quale indizi di reità sono insussistenti o sono tali da non consentire di sostenere l’accusa in giudizio (articolo 125 delle norme di attuazione del codice di procedura penale), quella del soggetto indagato per reato poi estinto. Ciò avvalora la tesi secondo cui le varie figure di dichiaranti non riflettono (o, quanto meno, non sempre) un reale rapporto sostanziale con la regiudicanda, ma spesso sono variabili dipendenti di meccanismi prevalentemente processuali .
Secondo taluni la finalità dell’attribuzione di una ridotta attitudine probatoria alle parole del testimone assistito, è quella di garantire la genuinità del risultato narrativo in funzione di una corretta formazione della prova, ritenendosi il dichiarante "sospetto", in relazione al "precedente giudiziario" (o allo status di cui al secondo comma dell’articolo 197-bis del codice di procedura penale). Ma se così fosse, il dichiarante ex articolo 197-bis sarebbe vittima di un meccanismo processuale perverso e quasi sadico, per effetto del quale: è considerato teste suspectus, in quanto si presume che possa mentire, in considerazione dei suoi trascorsi giudiziari; ciò nonostante lo si obbliga incondizionatamente a deporre, con conseguente esposizione alle sanzioni di cui all’articolo 372 del codice penale; le sue dichiarazioni hanno una valenza probatoria identica a quella della persona di cui all’articolo 210, incapace a testimoniare e non assoggettabile, quindi, alle previsioni del ricordato art. 372 del codice penale.
Si insinua così il forte sospetto di una illegittimità costituzionale dei commi 3 e 6 dell’articolo 197-bis del codice di procedura penale, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui rispettivamente prevedono l’obbligo dell’assistenza difensiva e l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 192 comma 3 del codice di procedura penale alle dichiarazioni rese dalle persone di cui al comma 1 dello stesso art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione.
Paradossalmente la disciplina del così detto “giusto processo” che ha esteso gli ambiti della testimonianza e limitato l’area del silenzio, ha reso la deposizione dell’imputato (di reato connesso o collegato) assolto con sentenza passata in giudicato, sotto il profilo della valenza dl mezzo di prova, deteriore rispetto a quella previgente (in base alla quale il prosciolto con sentenza irrevocabile assumeva a tutti gli effetti la qualifica di testimone “comune.
Allora, forse, va sostenuta la singolare argomentazione di chi ritiene che nessuno potrebbe persuasivamente negare che in molte situazioni la posizione del dichiarante, quand’anche irrevocabilmente prosciolto con formula piena, comunque risenta di uno stigma, sia pure presunto e suscettibile in concreto di prova contraria, che induce a considerare la sua rappresentazione dei fatti sospetta o, perlomeno, bisognevole di riscontro. O quella vagamente “salottiera” secondo cui l’esperienza di un procedimento penale a proprio carico non è, nella maggior parte dei casi, ed a prescindere dall’esito, una mera parentesi esistenziale psicologicamente ininfluente. Incide, al contrario, pesantemente sul vissuto di chi l’ha maturata e sulla sua stessa visione globale delle cose .
Con la prima si giunge ad una sorta di inversione della presunzione di cui all’articolo 27 comma 2 della Costituzione, del tipo colui che ha la ventura di essere sottoposto a procedimento penale è suspectus anche dopo la sentenza irrevocabile di assoluzione. Con la seconda si confonde la sfera della limitata capacità testimoniale con quella dell’attendibilità in concreto, che attiene al libero convincimento del giudice.
Tale disciplina non è gravida di implicazioni non solo di natura morale, ma anche di natura giuridica. Chi è agganciato al seguito di una vicenda processuale da una calunniosa o comunque infondata denunzia, rimane comunque compromesso: non sarà mai più testis abilis rispetto a quella vicenda, ma rimarrà suspectus, essendo la sua parola definitivamente deprezzata, nonostante la redenzione di un accertamento giudiziale definitivo anche se un paio di gradi di giudizio hanno detto il contrario.
Tali considerazioni evidenziano come questa disciplina determini un vulnus del principio di uguaglianza, risolvendosi in un esercizio irragionevole della discrezionalità che al legislatore compete nella conformazione degli istituti processuali; auspicandosi che il legislatore saprà, al più presto, porvi rimedio.
 
Dott. Alessandro Segreto

Segreto Alessandro

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