La sospensione dei termini feriali non si applica all’opposizione di terzo anche con riguardo alla fase del giudizio di merito a cognizione piena

Daniela Sodo 18/03/21
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Cassazione Civile Sezione Sesta – 3 – Ordinanza n. 15439 del 21 luglio 2020

( rigetto )

( Riferimento normativo: artt. 617 e 619 c.p.c. – artt. 1 e 3 Legge n. 742 del 07 ottobre 1969 )

La vicenda

A seguito di vari distinti procedimenti esecutivi mobiliari la società ricorrente proponeva opposizione di terzo per la rivendica dei beni pignorati dei quali sosteneva essere la proprietaria e nel contempo, nella fase di merito, sollevava altre questioni relative al valore di stima dei beni medesimi nonché alla declaratoria di simulazione di alcuni contratti di compravendita e di comodato che avevano per oggetto sempre gli stessi beni oggetto di esecuzione.

La proposta opposizione veniva però ritenuta inammissibile, e quindi rigettata, dai Giudici di merito in quanto tardivamente proposta, nella sua fase di merito, rispetto ai termini perentori previsti dal codice di procedura civile per cui la ricorrente adiva la Corte di Cassazione per vedere affermarsi il principio che l’esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale riguarderebbe esclusivamente la fase sommaria delle opposizioni esecutive e non anche quella, successiva, di merito a cognizione piena e che a detto giudizio di merito si dovesse riconoscere una qualificazione differente da quella oppositiva per il fatto che fossero state avanzate altre e ben distinte domande di accertamento e di condanna.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte Suprema

La Corte di Cassazione, sul presupposto che l’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, ha concluso come alla stessa non sia in ogni caso applicabile la sospensione feriale dei termini processuali per tutto il suo corso, ivi incluse le fasi di impugnazione ed il giudizio di legittimità ed ha, pertanto, rigettato il ricorso.

Le riflessioni conclusive

Per quanto le conclusioni addotte dai Giudici di legittimità possano risultare ai più quasi scontate, in realtà l’ordinanza che si commenta si pone alla nostra attenzione per un principio di diritto che molto spesso genera incertezze o dubbi in capo agli operatori del diritto e cioè quello dell’esatta qualificazione giuridica del giudizio in sede di cognizione di merito a seguito di opposizione all’esecuzione.

Come giustamente dedotto dalla Corte, invero, in questi casi di opposizione all’esecuzione, siano essi proposti indifferentemente ai sensi degli artt. 615 o 617 o 619 del Codice di Procedura Civile, ciò che rileva ai fini di tale qualificazione giuridica è unicamente il contesto procedurale in cui le stesse opposizioni vengano a sorgere e svilupparsi e quindi il fatto, rilevante e determinante, che le stesse vadano ad essere proposte avverso delle procedure esecutive altrui, a nulla rilevando, come meglio vedremo nel prosieguo del commento, le altre possibili contestazioni che parte ricorrente introduca nel giudizio a corredo dell’opposizione primigenia.

Tale univoca e pacifica qualificazione processuale dell’atto oppositivo, pertanto, finisce per permeare di sé l’intero sviluppo nel tempo del relativo giudizio e, quindi, anche quella sua fase di cognizione piena di merito introdotta dalla Legge n. 52 del 24 febbraio 2006 in materia di “ Riforma delle esecuzioni mobiliari “ e la stessa soggiace, quanto alla disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, al divieto di sospensione espressamente richiamato dagli artt.1 e 3 della citata Legge n. 742/1969 con il combinato disposto di cui all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12.

Tale principio, oltretutto, almeno nel tempo è stato talmente radicato nella più consolidata giurisprudenza di legittimità che si è ripetutamente sostenuto come lo stesso si applichi all’intero procedimento giudiziale avente ad oggetto una opposizione all’esecuzione, in ogni suo ordine e grado e quindi anche in sede di appello, cassazione e finanche in caso di giudizio di revocazione.

Si legga anche:”La sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale”

Non solo, sempre i Giudici di legittimità nel richiamo normativo alle “ cause “ od ai “ procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12 “ hanno inteso intravedere anche quei giudizi oppositivi di cui all’art. 615 comma primo del Codice di Procedura Civile, e cioè, per intenderci, quelle c.d. opposizioni a precetto che addirittura anticipano l’esecuzione stessa e che, obiettivamente, non sarebbero sussumibili in quelle ragioni di urgenza e di eccezionalità che qui di seguito vedremo essere state sempre alla base  di questa più consolidata giurisprudenza ( 1 ).

Ciò, infatti, è stato ripetutamente sancito sul presupposto dell’urgenza di trattare una causa che possa portare a paralizzare il corso del processo esecutivo con gli intuibili danni che se ne possono conseguire in termini di garanzia dell’integrità dei beni pignorati da una parte e di tutela delle ragioni creditorie dall’altra.

Eppure, nonostante questo indirizzo sia sembrato negli anni inattaccabile, come detto qualche incertezza interpretativa è sorta a seguito di alcune precisazioni, non del tutto chiare e convincenti, che ci sono pervenute sempre da pronunce della Corte Suprema e che evidentemente ancora oggi permangono se, appunto, nel caso in commento, la difesa di parte ricorrente ha inteso sostanziare il proprio assunto sul presupposto che la causa in trattazione non fosse più qualificabile come opposizione di terzo ma piuttosto quale giudizio di cognizione ordinaria contraddistinto dalle ulteriori questioni di merito dalla stessa introdotte in aggiunta alla domanda di rivendicazione in proprietà dei beni pignorati.

In effetti, a tale proposito non possiamo tralasciare di considerare come la sospensione feriale, ad esempio,  sia stata ritenuta applicabile in caso di impugnazione di una sentenza che decida sul fondamento dell’opposizione al solo scopo di stabilire su quale parte debba ricadere l’onere delle spese processuali ( 2 ) ovvero qualora la controversia non sia stata più qualificata come opposizione all’esecuzione per avere il giudice di merito pronunciato su domanda riconvenzionale altrimenti qualificata ( 3 ).

Ora, per quanto queste apparentemente divergenti posizioni possano effettivamente contribuire a confondere i termini di una fattispecie che, invece, nelle intenzioni del legislatore evidentemente doveva avere una disciplina univoca e rigorosa nella non applicazione tout court della sospensione feriale in questione, vi è certamente da dire come la stessa Corte di Cassazione abbia nel tempo evidentemente fatto ammenda delle proprie “ incertezze interpretative “ al punto da stabilire inequivocabilmente  “….il principio di diritto per il quale nelle cause e nei procedimenti indicati della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, al fine di assicurare ad esse una decisione celere, senza tener conto delle articolazioni assunte dai procedimenti nelle varie fasi del giudizio…..” ( 4 ).

Così, pertanto, i Giudici di legittimità hanno chiarito che “ …. la causa di opposizione agli atti esecutivi si sottrae alla sospensione dei termini anche quando unica questione controversa sia quella dell’attribuzione delle spese al procuratore anticipatario….” ( 5 ) in un certo senso assumendo una posizione diametralmente opposta a quella, precedente, sopra ricordata.

Indubbiamente, vi è da chiedersi perché mai si possa legittimare il ricorso ad una normativa eccezionale che comporti delle ragioni di urgenza talmente indifferibili da compromettere persino il giusto diritto degli operatori di diritto ad un periodo feriale di sospensione della propria attività professionale, peraltro come è noto anche recentemente ridotto nella sua durata, quando le questioni da affrontare nulla abbiano a che fare con lo stato delle cose pignorate o con le ragioni del creditore, salvo che in queste non si vogliano ritenere comprese anche quelle, accessorie ma pur sempre rilevanti, delle competenze spettanti al procuratore antistatario per il procedimento esecutivo attivato.

In realtà il fondamento dell’indirizzo rigoroso assunto dalla Corte di Cassazione non vuole essere la tutela di dette ultime ragioni creditorie, di per sé stesse similari a quelle del creditore ordinario ed anzi anche maggiori stante il notorio privilegio di cui esse godono per legge in sede di distribuzione del ricavato della procedura, ma piuttosto sempre e solo la volontà di fornire un’interpretazione applicativa della disciplina della sospensione feriale in sede di opposizione all’esecuzione univoca, certa, si spera non discutibile.

Anche la recentissima ordinanza in commento dobbiamo ritenere rientri in questo orientamento che evidentemente intende privilegiare un’applicazione severa della normativa di riferimento e che nel tempo per ulteriormente corroborare questa posizione ha avuto modo anche di precisare come …. non si possono applicare i principi elaborati con riferimento al cumulo di cause, in quanto unica è la causa, ed il capo relativo alle spese è meramente consequenziale alla decisione sull’opposizione all’esecuzione, che è sottratta alla sospensione dei termini. Per di più la lettera della norma della L. n. 742 del 1969, art. 3, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, lascia intendere che il regime dei termini processuali nel periodo feriale è correlato alla natura della controversia, e non alle sue vicende ( 6 ).

Note

  • Vedi Cass. ord. n. 17440/2002 e, conforme, da ultimo Cass. Civ. Sezione VI, ord. n. 3542 del 13 febbraio 2020 secondo la quale a nulla rileva “ ….che l’esecuzione sia stata avviata sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale del quale l’opponente abbia chiesto l’accertamento dell’invalidità…..” e Cass. Civ. Sezione Terza ord. 26 agosto 2020 n. 17826
  • 3 agosto 1988, n. 4809; 23 gennaio 1998, n. 658; 25 giugno 2003, n. 10132
  • Vedi n. 21681/09
  • Vedi ord. 22 marzo 2007 n. 6940
  • Vedi ord. 22 marzo 2007 n. 6940 e, conformi, anche Cass. 28 settembre 2009 n. 20745, Cass. ord. 3 novembre 2009 n. 23266 e 27 aprile 2010 n. 9997
  • Vedi Sez. Sesta civile ord. 05 marzo 2012 n. 3425

Daniela Sodo

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