La signoria delle parti nella gestione delle sopravvenienze negoziali: la rinegoziazione del contratto

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Sommario: 1. Premessa. – 2. La rinegoziazione del contratto. – 2. 1. Natura e finalità dell’attività rinegoziativa. – 2. 2. Le sopravvenienze giuridicamente rilevanti. – 3. Fondamento normativo dell’obbligo di rinegoziazione. – 4. La violazione dell’obbligo: rimedi esperibili. – 5. Considerazioni conclusive.

§ 1. Premessa

Il dibattito relativo agli strumenti “conservativi” e di adeguamento del contratto ha acquisito nuova ed inaspettata vitalità in conseguenza della crisi sanitaria da Covid-19.

La portata globale della pandemia ha determinato una improvvisa frenata della crescita economica degli Stati, tanto europei quanto extra-europei, impattando profondamente, seppur con diversa intensità, sulla tenuta economica, finanziaria e sociale di questi ultimi. L’arresto forzato di tutte le attività produttive – ad eccezione di quelle ritenute “essenziali” – ha inciso profondamente sui rapporti contrattuali in corso di esecuzione: si pensi, ex multis, ai contratti di locazione ad uso commerciale, ai contratti di trasporto, ai c.d. pacchetti turistici, le cui prestazioni sono divenute, in taluni casi, impossibili per factum principis, in altri inutili perché non fruibili dall’avente diritto ovvero eccessivamente onerose[1].

A tal proposito, è stato acutamente evidenziato che il «Covid-19 segna il trionfo dei regimi delle sopravvenienze (impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta) e dell’inadempimento[2]». L’impostazione tradizionale, ispirata ad un rigoroso rispetto del principio pacta sunt servanda, affida interamente il governo delle sopravvenienze a strumenti di carattere ablatorio (i.e. artt. 1463 e 1467 c.c.), con conseguente (ed inevitabile) caducazione dell’operazione economica nel suo complesso. Nell’odierno contesto emergenziale, tuttavia, si palesa con assoluta evidenza l’insufficienza di tali rimedi: lo scioglimento del vincolo negoziale, difatti, non risponde necessariamente all’interesse dei paciscenti, i quali potrebbero trarre un indubbio vantaggio dalla rimodulazione delle condizioni contrattuali. L’emergenza sanitaria (ed economica) potrebbe forse rappresentare l’occasione per operare un ripensamento sistematico degli strumenti privatistici volti a fronteggiare il sopravvenire di circostanze inattese e perturbative dell’equilibrio economico del negozio, privilegiando istituti che operino l’adeguamento in luogo della sua “cancellazione”.

2. La rinegoziazione del contratto

Nel tentativo di isolare le sopravvenienze che possano definirsi giuridicamente rilevanti, la prevalente dottrina ha circoscritto il campo d’indagine alle circostanze esterne al negozio, successive al perfezionamento dell’accordo, impreviste (o, secondo una interpretazione più rigorosa, imprevedibili) ed indipendenti dalla volontà dei paciscenti, il cui contegno non deve essere causa (principale ovvero esclusiva) dell’alterazione dell’equilibrio. L’incidenza perturbativa di siffatte circostanze che, sebbene non sempre rispondenti ai requisiti di straordinarietà ed imprevedibilità ex art. 1467 c.c., determinano in concreto la frustrazione degli interessi perseguiti dalle parti, impone di individuare strumenti idonei a ripristinarne l’originario equilibrio.

Sulla scorta di tali considerazioni, parte della dottrina ha sostenuto l’esistenza di un obbligo normativo di rinegoziazione del contratto, che troverebbe fonte nel generale principio di buona fede e correttezza. Nelle ipotesi in cui il sopravvenire di circostanze, esterne al contratto ed indipendenti dalla volontà delle parti, abbia alterato il sinallagma negoziale (con conseguente aggravio economico delle prestazioni), i paciscenti sarebbero tenuti ad intraprendere una nuova trattativa negoziale, allo scopo di ripristinare l’originario equilibrio. L’assenza di una specifica base normativa che legittimi l’esistenza di un generale obbligo rinegoziativo, tuttavia, ha determinato la resistenza della dottrina più tradizionale, poco incline a dare ingresso ad uno strumento di dubbia fonte legale e difficilmente sindacabile in sede giurisdizionale.

L’introduzione di un obbligo legale di rinegoziazione, a lungo auspicata al fine di affrancare l’istituto dall’alveo del principio di buona fede contrattuale, ha di recente trovato riconoscimento in ambito nazionale nel disegno di legge recante la delega al Governo per la revisione ed integrazione del codice civile[3]. Quest’ultimo individua tra i criteri ed i principi direttivi (cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega per la revisione ed integrazione del codice civile) «il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti» (art. 1, lett. f).

Il legislatore prende atto della carenza di disciplina sul tema delle sopravvenienze contrattuali – atteso che alla materia è attualmente dedicato il solo art. 1467 c.c., peraltro dettato con esclusivo riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive – e introduce l’obbligo di rinegoziare le condizioni del contratto ogni qualvolta eventi “eccezionali e imprevedibili” alterino in modo irreversibile l’equilibrio del sinallagma. La novella, inoltre, prevede una sorta di “clausola di salvaguardia”, che legittima la parte lesa ad agire in via giudiziale per ottenere l’adeguamento ope iudicis del contratto nelle ipotesi di mancato accordo: il giudice viene dunque investito di un potere equitativo di ampia portata che, secondo alcuni interpreti, risulta però eccessivamente indeterminato sia nell’an sia nel quantum[4].

  • 2.1 Natura e finalità dell’attività rinegoziativa

L’istituto della rinegoziazione contrattuale, da lungo tempo valorizzato a livello europeo[5] e, in particolare, nei sistemi di common law, è stato oggetto di un crescente interesse da parte della dottrina[6] e della giurisprudenza nazionali.

Il moltiplicarsi di riflessioni sul tema del “riadeguamento” del contratto consegue all’esigenza, fortemente avvertita nel contesto economico globale, di individuare strumenti effettivi di “governo” delle sopravvenienze in chiave conservativa del vincolo negoziale, al fine di neutralizzare il rischio che circostanze esterne ed impreviste ne determinino la caducazione, frustrando così gli interessi delle parti. A fronte di una sopravvenienza perturbativa dell’equilibrio economico (che, si precisa, deve eccedere l’alea normale sottesa ad ogni contratto), sorge l’interesse dei paciscenti a mantenere in vita, ove possibile, l’accordo, apportando tuttavia le modifiche necessarie affinché la sua esecuzione sia conforme al programma negoziale originariamente voluto.

Secondo una nota definizione, l’essenza dell’istituto de quo si esplica «[nel]l’attività delle parti che ridiscutono il contenuto dei patti cui si sono vincolati con un precedente accordo[7]». L’attività rinegoziativa si inserisce, perciò, in una fase avanzata e dinamica del rapporto, qual è quella esecutiva, consentendo alle parti di ovviare alle alterazioni subite dal contratto a causa di circostanze sopravvenute mediante la riapertura delle trattative. La rinegoziazione incide, in ultima istanza, sul contenuto stesso dell’accordo, in quanto le nuove pattuizioni «ora eliminative, ora modificative, ora sostitutive[8]» sono funzionali a ricondurre lo squilibrio sinallagmatico all’originario programma negoziale. La positiva conclusione della trattativa rinegoziativa sfocia nella stipula di un nuovo contratto, accessorio rispetto al primo ma avente causa autonoma, mediante il quale le parti attuano una modifica parziale (quantitativa e/o qualitativa) dell’originario regolamento contrattuale.

Preme evidenziare, tuttavia, che l’istituto della rinegoziazione[9] ha un ambito applicativo ben definito, circoscritto ai soli contratti a prestazioni corrispettive di durata (siano essi ad esecuzione continuata ovvero periodica)[10]. La peculiarità di tale categoria di negozi risiede nella circostanza che il rapporto contrattuale si protrae per un arco temporale più o meno esteso: il dato rileva nella misura in cui non è ipotizzabile la rinegoziazione dei contratti ad esecuzione istantanea[11] ovvero ad esecuzione solo differita[12]. La circostanza sopravvenuta, infatti, è idonea ad acquisire rilevanza giuridica soltanto nella misura in cui vi sia una scissione temporale fra il momento perfezionativo del vincolo e quello in cui le prestazioni dovranno essere eseguite. Tale discrasia, che connota la categoria dei contratti di durata, richiede una disciplina ad hoc che tenga conto del particolare ruolo del fattore tempo nell’ambito dell’operazione economica, in quanto componente determinante che influisce sulla causa stessa del negozio e ne accresce l’alea.

  • 2.2 Le sopravvenienze giuridicamente rilevanti

Il corretto inquadramento dell’istituto della rinegoziazione presuppone, in primis, la precisa individuazione di quelle sopravvenienze che possano qualificarsi giuridicamente rilevanti.

Il tema delle sopravvenienze contrattuali[13] è oggetto di acceso dibattito in dottrina, divisa tra coloro che, in virtù dell’art. 1372 c.c., reputano il contratto “insensibile” alle vicende successive alla sua conclusione e quanti, invece, valorizzando la clausola rebus sic stantibus[14], ritengono che possa essere legittimamente corretto ogni qualvolta un evento, successivo ed imprevisto, sconvolga l’equilibrio del sinallagma.

Secondo l’orientamento maggioritario, la locuzione “sopravvenienza contrattuale” abbraccia tutte quelle circostanze che, verificatesi in un arco temporale successivo al perfezionamento del negozio ma prima della sua completa “attuazione”, ne alterano i presupposti economico-giuridici, pregiudicando la posizione di (almeno) uno dei contraenti[15]. In tal senso, tuttavia, la dottrina ha correttamente evidenziato come, ai fini della rinegoziazione, non possa assumere rilevanza quel fatto “perturbatore” che sia imputabile al debitore, configurandosi in tal caso un vero e proprio inadempimento (come tale fonte di responsabilità contrattuale secondo il combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c.)[16].

Il codice civile disciplina due distinte tipologie di sopravvenienze giuridicamente rilevanti, individuandole nella impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.) e nella eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Secondo opinione ormai pacifica tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, l’impossibilità della prestazione esclude la responsabilità del debitore soltanto quando sia definitiva e totale, (ricadendosi viceversa nell’ipotesi di cui all’art. 1464 c.c.) e non sia superabile con uno sforzo esigibile, non rilevando, viceversa, una maggiore difficoltà o onerosità nell’esecuzione. L’eccessiva onerosità sopravvenuta, invece, è istituto applicabile ai soli contratti di durata a prestazioni corrispettive e l’art. 1467 c.c. subordina lo scioglimento del vincolo negoziale alla “straordinarietà ed imprevedibilità” degli avvenimenti che hanno determinato lo squilibrio tra le prestazioni. Dottrina e giurisprudenza concordano che la valutazione in ordine alla (sopravvenuta) eccessiva onerosità debba essere operata avendo esclusivo riguardo all’incidenza che la sopravvenienza ha avuto sull’economia del contratto, essendo irrilevante la condizione patrimoniale ed economica dei singoli contraenti.

La dottrina, poi, ha individuato nel c.d. svilimento della controprestazione[17] e nella presupposizione due ulteriori ipotesi di sopravvenienze contrattuali rilevanti. La prima di queste è stata enucleata mediante un’interpretazione estensiva dell’art. 1467 c.c., la cui ratio risiederebbe nell’esigenza di tutelare l’equilibrio sinallagmatico originario per tutta la durata del rapporto: in tal senso, si argomenta che lo svilimento della controprestazione, in quanto idoneo a sconvolgere il sinallagma contrattuale al pari della sopravvenuta eccesiva onerosità, legittima le parti ad azionare il rimedio risolutorio. La presupposizione, invece, ricorrerebbe ogniqualvolta «una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, di carattere obiettivo – la cui esistenza, cessazione o verificazione sia del tutto indipendente dall’attività o dalla volontà dei contraenti e non costituisca oggetto di una loro specifica obbligazione – possa, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, ritenersi tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso, come presupposto avente valore determinante ai fini dell’esistenza e del permanere del vincolo contrattuale[18]». Parte della dottrina, che lega l’istituto della presupposizione al tema delle c.d. “sopravvenienze contrattuali”, ritiene applicabile il rimedio di cui all’art. 1467 c.c. alle ipotesi di sopravvenuto venir meno del fatto presupposto, con conseguente riconoscimento in capo alla parte della facoltà di domandare la risoluzione del contratto[19].

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§ 3. Fondamento normativo dell’obbligo di rinegoziazione

La dottrina si è lungamente interrogata in ordine alla individuazione della base normativa sulla quale fondare un obbligo generale di rinegoziazione, autonomo rispetto alle ipotesi di revisione del contratto espressamente regolate dal codice civile[20].

In primis, è opportuno precisare che il tema investe i soli casi in cui il regolamento contrattuale non contenga una c.d. clausola di rinegoziazione, con la quale i paciscenti si siano vincolati ex ante a riaprire le trattative al verificarsi di determinati eventi[21].

Quanti escludono la configurabilità di un obbligo legale di rinegoziazione argomentano che la tutela della autonomia privata impone di riconoscere alle parti la libertà sull’an e sul quomodo della gestione della sopravvenienza[22]. L’attività di rinegoziazione, infatti, al pari delle trattative precontrattuali, è espressione della libera volontà ed iniziativa dei contraenti: «[…] non offre invece sostegno alla tesi dell’obbligo di rinegoziare di fonte legale. Il limite riposa nel luogo d’incidenza del fenomeno dell’integrazione, che è materia riservata agli artt. 1321 e 1322 c.c., rinvenendosi in tali norme la fonte e la disciplina dell’autonomia privata. In altre parole, il rinegoziare, al pari di quel mutevole negoziare il cui esito è l’accordo di cui all’art. 1321 c.c., costituisce originaria esplicazione del potere dei privati di regolare da sé i propri interessi[23]». I fautori di tale tesi, inoltre, sottolineano che l’ordinamento predispone uno strumento di tutela specifico per le ipotesi in cui si verifichino squilibri economici “intollerabili”, tali da rendere il contratto non più meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. Difatti, qualora l’equilibrio contrattuale sia irrimediabilmente alterato a causa di «avvenimenti straordinari e imprevedibili», si applicherà l’art. 1467, comma 1, c.c.: la parte “lesa” potrà ottenere la risoluzione del negozio, salvo che la controparte non offra di ricondurre ad equità le condizioni del contratto (comma 3). La configurazione di un obbligo legale di rinegoziazione contrasterebbe inevitabilmente con la disposizione de qua, poiché impedirebbe alla parte che ha subìto un danno a causa del mutamento delle condizioni contrattuali di sciogliersi dal vincolo negoziale[24].

Parte della dottrina è invece orientata ad ammettere l’esistenza di un obbligo legale di rinegoziazione. Secondo i fautori di tale tesi, un esame analitico del complesso delle disposizioni codicistiche rivela la preferenza che l’ordinamento accorda, ove possibile, alla conservazione del contratto ed alla sua corretta esecuzione. In particolare, la base normativa dell’obbligo rinegoziativo andrebbe rintracciata nell’art. 1374 c.c.: la norma, nel fornire un elenco tassativo delle fonti integrative del contratto, individua anche l’equità, la quale impone ai paciscenti il dovere di adeguare il contenuto dell’accordo al sopravvenire di determinate circostanze perturbative[25]. L’equità è valorizzata in funzione integrativa degli effetti giuridici e degli obblighi che discendono dal contratto, allo scopo di favorire la piena ed effettiva realizzazione del programma economico voluto dalle parti.

In aggiunta all’equità integrativa, la dottrina ha individuato nella buona fede la principale fonte normativa dell’obbligo di rinegoziazione del contratto. In particolare, le disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c. impongono ai contraenti un contegno conforme a buona fede nell’arco dell’intero rapporto contrattuale: in tal senso, graverebbe sui paciscenti il dovere di porre in essere tutti i comportamenti necessari a salvaguardare l’assetto degli interessi trasfusi nel regolamento negoziale, incluso l’obbligo di adeguarlo al mutato contesto economico. Le parti, insomma, sono tenute a cooperare per la salvaguardia del contratto e hanno l’obbligo di rinegoziarne le condizioni nelle ipotesi in cui abbiano subìto gravi alterazioni, in quanto la buona fede costituisce espressione di «un impegno ed obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere da specifici obblighi contrattuali[26]».

Al fine di circoscriverne l’autonomo ambito di applicazione rispetto alla previsione di cui all’art. 1467 c.c.[27], la dottrina ha ritenuto che l’obbligo di rinegoziazione (estrinsecazione del più generale dovere di buona fede) sorga ogniqualvolta le sopravvenienze che hanno alterato l’assetto contrattuale non presentino i caratteri della “imprevedibilità e straordinarietà”, poiché l’istituto si pone in un rapporto di complementarietà con la disposizione codicistica. Entrambi sono teologicamente orientati a tutelare l’interesse delle parti alla prosecuzione del rapporto, ma l’art. 1467 c.c. rappresenta una «clausola di salvaguardia contro un abuso dei reciproci diritti[28]»: «il contraente svantaggiato per effetto di impreviste sopravvenienze ha diritto alla rinegoziazione, ai sensi dell’art. 1375 c.c., costituendo ciò il riflesso del dovere della controparte di attivarsi per tutelare l’interesse alla prosecuzione del rapporto; al contempo, anche in capo alla controparte viene tutelato l’interesse alla prosecuzione del rapporto, poiché gli è concesso di neutralizzare l’eventuale domanda giudiziale di risoluzione del contratto attraverso un’offerta di riconduzione ad equità[29]».

Secondo alcuni interpreti, la buona fede non costituisce soltanto un principio generale atto a imporre alle parti un determinato contegno in tutte le fasi del rapporto contrattuale – dalle trattative ex art. 1337 c.c. fino all’esaurimento stesso del rapporto – ma è, finanche, fonte integrativa del regolamento negoziale, in virtù del disposto di cui all’art. 1374 c.c. Lo status di fonte integrativa di rango primario consente di ritenere che la buona fede possa persino prevalere sulle pattuizioni contenute nel regolamento contrattuale: ne discende che i paciscenti sarebbero vincolati a porre in essere l’attività rinegoziativa ogniqualvolta l’esecuzione del contratto originario, squilibrato a causa della sopravvenienza, risulti contraria a buona fede. Quest’ultima, dunque, integra il contratto, configurando a carico delle parti determinati obblighi di comportamento, ma non può spingersi fino al punto di imporre la conclusione del nuovo negozio “rinegoziato”, né può predeterminarne il contenuto sostitutivo[30]. La buona fede ex art. 1375 c.c. si estrinseca, infatti, nel dovere di intraprendere nuove trattative al fine di mantenere in vita (ove possibile) il negozio, in un’ottica di reciproca lealtà e collaborazione.

La riconduzione dell’attività rinegoziativa ad una fonte di rango primario che ne sancisce la doverosità fa sorgere un ulteriore profilo problematico inerente, da un lato, al contenuto di tale dovere e, dall’altro, alla sua riconducibilità nella categoria delle obbligazioni di mezzi ovvero di risultato[31]. Secondo una impostazione più risalente, l’obbligo di rinegoziazione si delinea quale obbligazione “di scopo”[32], il cui contenuto si sostanzia in una molteplicità di comportamenti ed attività doverose volti alla realizzazione di un obiettivo comune ed unitario[33]. In tal senso, le trattative devono essere improntate alla leale collaborazione: i contraenti, nel pieno rispetto del programma negoziale inizialmente voluto, sono tenuti a cooperare per ripristinare l’equilibrio sinallagmatico[34]. Secondo questa impostazione, il principio fondativo dell’obbligo di concludere il “nuovo” contratto andrebbe rintracciato, ex art. 1375 c.c., nella buona fede in executivis.

La dottrina maggioritaria propende, tuttavia, per la riconduzione dell’obbligo rinegoziativo alla categoria delle obbligazioni di mezzi, per cui le parti sarebbero vincolate ad avviare le trattative, non già a concludere un nuovo accordo. I contraenti, nel rispetto dei tradizionali doveri di correttezza e buona fede, devono porre in essere tutti quei comportamenti necessari affinché le trattative abbiano esito positivo, ma non sono tenuti alla conclusione del contratto modificativo qualora non riescano a raggiungere una nuova intesa[35].

Nonostante le numerose divergenze d’opinione in relazione alla qualificazione dell’obbligo rinegoziativo quale obbligazione di mezzi ovvero di risultato, la dottrina sembra concorde nel ritenere che la buona fede costituisca, in ogni caso, parametro essenziale rispetto al quale valutare la correttezza del comportamento tenuto dalle parti. L’avvio e lo svolgimento delle trattative dovranno essere improntati al rispetto dei canoni della lealtà e della reciproca cooperazione ed i contraenti saranno tenuti a porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché addivengano ad un esito positivo. In tale prospettiva, non rileva quale delle parti abbia dato impulso alla trattativa, potendo l’iniziativa provenire indifferentemente da ciascuna di queste: i contraenti sono infatti accomunati dall’interesse alla conservazione del contratto ed alla salvaguardia del programma negoziale originariamente voluto. Tuttavia, in applicazione della regola generale della buona fede in executivis, si ritiene che la parte che abbia subìto un danno a causa della sopravvenienza abbia quantomeno l’onere di comunicare tempestivamente tale circostanza alla controparte, affinché quest’ultima sia informata dell’intervenuta alterazione del sinallagma.

L’atipicità del contenuto dell’obbligo di rinegoziazione del contratto non consente una individuazione tassativa dei comportamenti doverosi né di quelli integranti un inadempimento. Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che possa trovare applicazione la normativa codicistica relativa alla fase precontrattuale: in particolare, le parti saranno tenute a condurre le trattative con correttezza, adempiendo ad eventuali obblighi di informazione e cooperando lealmente per la conclusione di un nuovo accordo (art. 1337 c.c.).

Parimenti, in relazione all’inadempimento dell’obbligo rinegoziativo, la dottrina maggioritaria ritiene che siano applicabili alla fattispecie i medesimi principi enucleati in tema di responsabilità precontrattuale: in tale contesto, la violazione del dovere di condurre le trattative secondo buona fede si estrinseca, principalmente, nel rifiuto di avviare le trattative ovvero nell’assunzione di comportamenti lato sensu scorretti.

Rientrano nella prima categoria non solo tutte le ipotesi nelle quali la parte rifiuti di avviare la rinegoziazione, ma altresì quelle in cui la ritardi mediante comportamenti dilatori, la impedisca – materialmente o rifiutandosi di dar seguito all’invito a trattare – ovvero, ancora, interrompa la trattativa già avviata senza giustificato motivo. Sul punto, dottrina e giurisprudenza di legittimità hanno individuato un’ampia casistica: in primis, la violazione di obblighi informativi (in termini di reticenza o mediante la somministrazione di informazioni parziali e/o inesatte) e la conduzione delle trattative con l’esclusiva finalità di ledere l’altrui interesse ovvero con l’intento (premeditato) di non raggiungere l’accordo, al fine di beneficiare del vantaggio economico conseguito in virtù dell’alterazione del sinallagma (c.d. “trattativa maliziosa”). Debbono poi considerarsi “scorretti” (e dunque fonte di responsabilità precontrattuale) tutti quei contegni comunque contrari al dovere di lealtà reciproca, in contrasto con la buona fede intesa in senso oggettivo[36] o comunque configuranti un abuso del diritto.

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, appare concorde nel ritenere che costituiscano fonte di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. tutti quei comportamenti che, pur collocati in una fase anteriore rispetto alla “vera” trattativa, ingenerino nella parte un reale affidamento rispetto all’intenzione della controparte di addivenire alla stipula del contratto. La Suprema Corte sottolinea in tal senso che «[…] la responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c., può conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici – trattative, riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo. Se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, – la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell’interesse negativo[37]».

§ 4. La violazione dell’obbligo: rimedi esperibili

La violazione dell’obbligo di rinegoziazione del contratto determina, a parere della prevalente dottrina, il sorgere di una responsabilità di tipo contrattuale, integrata dalla violazione di una obbligazione nascente direttamente dal contratto originario. Di conseguenza, la parte lesa potrà esperire l’azione di risoluzione ex art 1453 c.c. e domandare il risarcimento del danno (art. 1223 c.c.) [38], al pari delle tradizionali ipotesi di responsabilità contrattuale.

Alcuni Autori precisano che la gravità dell’inadempimento dell’obbligo rinegoziativo debba essere valutata, ex art 1455 c.c., in relazione alla incidenza che la sopravvenienza ha avuto sul sinallagma, alterazione che la trattativa rinegoziale era chiamata a superare al fine di ripristinare l’equilibrio. «L’esatta individuazione della portata qualitativa e quantitativa delle sopravvenienze intervenute nel corso dell’esecuzione del rapporto consente, infatti, di stabilire in quale misura il comportamento dell’inadempiente, nel vanificare l’aspettativa della controparte nel recupero dell’originario piano di ripartizione tra costi e benefici, incida sull’equilibrio contrattuale[39]». Al contraente inadempiente non si imputa, dunque, lo squilibrio tra le prestazioni, essendo questo diretta conseguenza della circostanza sopravvenuta; egli sarà piuttosto responsabile nella misura in cui abbia impedito la riconduzione ad equilibrio dell’assetto negoziale. La prevalente dottrina, inoltre, ritiene di poter estendere all’inadempimento dell’obbligo rinegoziativo la disciplina della risoluzione stragiudiziale del contratto: in particolare, il contraente leso potrà diffidare la controparte ad adempiere ex art. 1454 c.c. e proporre l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c.[40]

Parte degli interpreti, tuttavia, non ha mancato di sottolineare che l’esperimento della sola azione risolutoria (e/o risarcitoria) a fronte di un inadempimento dell’obbligo di rinegoziazione del contratto – attività finalizzata, per sua natura, alla conservazione del negozio “alterato” – risulta inadeguato a tutelare gli interessi della parte che abbia subìto la violazione[41]. La sostituzione di una attività manutentiva con uno strumento ablativo determina, in ultima istanza, una assoluta contraddizione in termini.

La rilevata inadeguatezza del rimedio risolutorio ha portato la dottrina ad interrogarsi sull’ammissibilità di una tutela “conservativa” a favore della parte lesa mediante l’intervento dell’autorità giudiziaria. Secondo questa impostazione, l’integrazione del contratto ad opera del giudice troverebbe il suo fondamento normativo negli artt. 1374 e 1375 c.c., che autorizzano l’autorità giudiziaria a servirsi dell’equità in funzione integrativa del regolamento negoziale. A parere di questa dottrina, l’intervento del giudice non si configura in chiave sostitutiva della volontà delle parti, poiché quest’ultimo si limiterà a specificare profili che, pur non espressamente disciplinati dai contraenti, risultino desumibili dal complesso delle pattuizioni, dalla natura dell’affare e dagli interessi sottesi all’operazione economica nel suo complesso, oltre che dagli elementi eventualmente acquisiti nel corso del processo. Ad una tale ricostruzione si è giustamente obiettato che il potere integrativo del giudice è tassativamente subordinato ad una espressa previsione legislativa, non potendosi ritenere che quest’ultimo, in contrasto con il principio dell’autonomia negoziale, possa modificare il contratto ricollegandovi effetti “equitativi” non previsti e/o non voluti dalle parti che l’hanno concluso.

L’insoddisfazione rispetto alla soluzione appena delineata ha spinto gli interpreti ad interrogarsi in ordine all’ammissibilità di una tutela in forma specifica sul modello dell’art. 2932 c.c. Parte della dottrina ha sostenuto che le trattative “rinegoziative” non costituiscono manifestazione della libertà negoziale dei contraenti, la quale si esaurisce all’atto della stipula del contratto, bensì un adempimento del dovere di ricondurre il negozio ad equilibrio. In tal senso, la situazione sarebbe analoga a quella del contratto definitivo, che non rappresenta l’estrinsecazione di una nuova ed autonoma volontà negoziale, ma soltanto l’adempimento dell’obbligo nascente dal preliminare. Di talché, trattandosi di una obbligazione a contenuto vincolato, il giudice è legittimato ad emettere una pronuncia costitutiva che sostituisce, producendo i medesi effetti, l’obbligo rimasto inadempiuto.

L’orientamento in esame non è andato esente da critiche: in particolare, si sottolinea che, in assenza di specifiche pattuizioni con le quali le parti abbiano regolato ex ante le modalità e le finalità dell’attività rinegoziativa, il giudice non può sostituirsi ai contraenti nel determinare il contenuto dell’accordo modificativo. Qualora ciò avvenisse, si configurerebbe una illegittima invasione della sfera di autonomia negoziale che l’ordinamento riconosce ai privati, con conseguente arbitrarietà della decisione giudiziale[42]. Inoltre, l’obbligo rinegoziativo, non assumendo le vesti di un obbligo a contrarre – come accade, viceversa, nelle ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un preliminare –, non giustifica l’adozione del rimedio delineato dall’art. 2932 c.c.[43]: in tale ultima ipotesi, la sentenza costitutiva ha uno scopo meramente “correttivo”, che discende dalla necessità di comporre la “crisi di cooperazione”[44] delle parti, non anche finalità “sostitutiva” rispetto alle determinazioni di queste ultime.

Uno spazio di intervento giudiziale residua nei soli casi in cui il contenuto dell’obbligo rinegoziativo sia stato predeterminato dalle parti in modo così dettagliato – tanto nel suo contenuto quanto nelle modalità – che l’attività del giudice avrà valenza meramente ricognitiva della loro volontà negoziale. È stato correttamente evidenziato che in siffatte ipotesi il giudice «[…] non eseguirebbe in modo coattivo l’obbligo di rinegoziare, ma si limiterebbe ad applicare le regole già fissate dalle parti, al pari di quanto accade con il contratto preliminare[45]».

  • 5. Considerazioni conclusive

Il dibattito sulla portata applicativa dell’istituto della rinegoziazione testimonia la crescente propensione di dottrina e giurisprudenza a prediligere strumenti manutentivi e correttivi del contratto in luogo dei “tradizionali” rimedi caducatori. Il bisogno di certezza nei traffici economici e nelle relazioni giuridiche si traduce nella costante ricerca di strumenti che consentano alle parti di far fronte a mutamenti inaspettati del contesto nel quale il contratto era stato originariamente concluso. Il riconoscimento di autonoma dignità giuridica a rimedi basati sulla cooperazione delle parti è esigenza ormai inderogabile, in quanto questi ultimi consentono una più efficace ed effettiva tutela degli interessi dei paciscenti.

Non v’è dubbio che il solo riconoscimento in via interpretativa dell’esistenza di un obbligo legale di rinegoziazione non è idoneo a garantire tale certezza: in assenza di una base normativa, spetterà al singolo giudice valutare la configurabilità e la portata di tale obbligo, con il rischio (ineliminabile) di risultati incerti e disomogenei.

L’introduzione di una disposizione ad hoc, in linea con quanto indicato nel Disegno di Legge recante la delega al Governo per la revisione del Codice civile (v. supra, § 2), potrebbe garantire una tutela maggiormente in linea con le esigenze delle parti.

Il criterio direttivo della normativa de qua individua nella rinegoziazione secondo buona fede lo strumento elettivo di governo della “sopravvenuta eccessiva onerosità”: il legislatore esalta il ruolo centrale della buona fede quale criterio ispiratore delle nuove trattative negoziali e riconosce alla parte lesa il diritto di “pretendere” l’avvio delle nuove trattative. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo – o qualora uno dei contraenti ostacoli la trattativa –, sarà il giudice, su richiesta di parte, a ricondurre ad “equità” il contratto, ristabilendo l’originaria proporzione tra le prestazioni. La disposizione riconosce in capo all’autorità giudiziale un ampio potere sostitutivo: l’autonomia negoziale viene perciò “sacrificata” in quanto, nel bilanciamento degli interessi, risulta prevalente quello al ripristino dell’equilibrio negoziale. A parere di chi scrive, sarebbe tuttavia opportuno operare dei correttivi per circoscrivere il potere del giudice, al fine di evitare che si tramuti in arbitrio: il ripristino della proporzione tra le prestazioni contrattuali dev’essere conforme con quanto originariamente previsto dai paciscenti, dovendosi a contrario rifuggire da qualunque tentativo di ricondurre il contratto ad una equità astratta, contrastante con la volontà delle parti.

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Note

[1] Siciliano V., Il governo delle sopravvenienze contrattuali: potenzialità e zone d’ombra della rinegoziazione in tema di locazione finanziaria, in OfficeAdvice.it

[2] Roppo V., Natoli R., Conti R., Contratto e Covid-19. Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica, in Giustizia Insieme n. 1033, 2020.

[3] Si fa riferimento al Disegno di legge Senato n. 1151 (XVIII Legislatura) contenente la Delega al Governo per la revisione del codice civile, annunciato nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019 e attualmente in corso di esame in commissione (30 luglio 2019).

[4] In attesa dell’approvazione definitiva del testo di legge, è ragionevole ritenere che l’eccezionalità della “sopravvenienza Covid-19” determini il sorgere di un obbligo rinegoziativo in capo ai paciscenti, in ossequio non solo al principio di buona fede contrattuale, ma finanche al dovere di solidarietà avente rango costituzionale. Nel contesto emergenziale, la rinegoziazione del contratto si pone quale strumento d’elezione per il governo delle circostanze sopravvenute, in quanto sottoposta alla signoria esclusiva dei paciscenti: questi ultimi, infatti, potranno modulare il nuovo assetto contrattuale secondo le proprie esigenze, al fine di operare una modifica efficiente dell’originario assetto economico. Sul punto cfr. Benedetti A.M., Natoli R., Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito, in dirittobancario.it, editoriale del 25 marzo 2020.

[5] Le esigenze di rinegoziazione del contratto (intesa in senso ampio) hanno trovato a livello europeo differenti estrinsecazioni: si pensi, ad es., alle c.d. clausole di hardship (previste dai Principi Unidroit agli artt. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3), in base alle quali le parti si vincolano ad intraprendere nuove trattative nelle ipotesi in cui circostanze sopravvenute alterino l’equilibrio contrattuale originario. Uno strumento differente è invece previsto all’art. 4:109 dei Principi di diritto europeo dei contratti (PDEC), ai sensi del quale, in caso di ingiusto profitto o vantaggio iniquo, il giudice può modificare il contratto «in modo da metterlo in armonia con quanto avrebbe potuto essere convenuto nel rispetto della buona fede e della correttezza». Sul punto cfr. Trubiani F., La rinegoziazione contrattuale nel diritto privato europeo, in Obbligazioni e Contratti, 2, 2012, pp. 140 ss.

[6] La rinegoziazione quale strumento di governo delle sopravvenienze contrattuali è stata oggetto di approfondita indagine da parte di numerosi interpreti. Ex multis, si segnalano i contributi di Macario F., Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; Grande Stevens F., Obbligo di rinegoziare nei contratti di durata, in Aa.Vv., Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Lipari N. (a cura di), 1998, pp. 193 ss.; Sicchiero G., La rinegoziazione, in Contratto e impresa, 2002, pp. 796 ss.; Barcellona M., Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze, in Europa e diritto privato, 2003, pp. 476 ss.; Gentili A., La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, in Contratto e impresa, 2003, pp. 701 ss.; Gambino F., Problemi del rinegoziare, Milano, 2004.

[7] Sicchiero G., La rinegoziazione, cit., p. 775.

[8] Gambino F., Rinegoziazione, in Enciclopedia giuridica, 31, 2006, p. 3.

[9] La rinegoziazione, invero, è una species del più ampio genus degli strumenti di revisione contrattuale. Sul punto, cfr. Macario F., Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi, in Giustizia civile, 3, 2014, p. 830.

[10] La dottrina ha escluso che l’istituto della rinegoziazione possa essere adoperato con riferimento ai c.d. contratti unilaterali con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.) e ai negozi ad esecuzione istantanea.

[11] Si parla a tal proposito di contratto qui unico momento perficitur, per sottolineare l’assenza di uno iato tra il momento perfezionativo e quello esecutivo dello stesso.

[12] L’individuazione delle categorie contrattuali soggette all’obbligo rinegoziativo è tema indagato anche dall’analisi economica del diritto: in particolare, è stato oggetto di attenta riflessione il concetto di efficienza del negozio e la c.d. “teoria della incompletezza economica del contratto”. Il problema è affrontato da Trubiani F., La rinegoziazione contrattuale nel diritto privato europeo, in Obbligazioni e Contratti, 2, 2012, pp. 137 ss.; Macario F., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziare, in Rivista di diritto civile, I, 2002, pp. 84 ss.; de Pamphilis M., Sopravvenienze contrattuali. Il mantenimento dei contratti di durata tra diritto nazionale e prospettive di evoluzione europea, Bologna, 2016, pp. 101 ss.; Gambino F., Rinegoziazione, cit., pp. 6 ss.

[13] Sono numerosi in dottrina i contributi sul tema delle sopravvenienze contrattuali. Ex multis, cfr. Ambrosoli M., La sopravvenienza contrattuale, Milano, 2002; Fici A., Sopravvenienze, eccessiva onerosità e rinegoziazione del contratto, Bologna, 2007; Al Mureden E., Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti, Padova, 2004.

[14] La clausola rebus sic stantibus, implicitamente inserita in ogni contratto, subordinerebbe l’efficacia del negozio al permanere dello stato di fatto esistente al momento della sua conclusione. La presenza di siffatta clausola, perciò, consentirebbe ai contraenti di sciogliersi dal vincolo negoziale ogni qualvolta vengano alterati gli elementi ad esso presupposti. La discussione in ordine alla validità di una siffatta clausola si lega inscindibilmente al tema delle sopravvenienze contrattuali; sul punto cfr. Cogliolo P., La c.d. clausola rebus sic stantibus e la teoria dei presupposti, in Scritti vari di diritto privato, I, Torino, 1917, pp. 417 ss. e Osti G., voce Clausola “rebus sic stantibus”, in Noviss. Dig. it., III, Torino, 1959, pp. 353 ss.

[15] Non costituirebbero sopravvenienze giuridicamente rilevanti quei mutamenti inidonei ad incidere negativamente sulla posizione contrattuale dei paciscenti.

[16] Cfr. sul punto Fici A., Sopravvenienze, eccessiva onerosità e rinegoziazione del contratto, cit.

[17] Sul punto cfr. Vessichelli A., La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, Torino, 1991, p. 974.

[18] Cass. civ., 24 marzo 1998, n. 3083.

[19] La tesi è stata criticata, ex multis, da Bessone M., Ratio legis dell’art. 1467 c.c., risoluzione per eccessiva onerosità e normale alea del contratto, in Rivista di diritto commerciale, II, 1979, pp. 4 ss.

[20] Il codice civile contempla espressamente alcune fattispecie che impongono obblighi di “riadattamento” delle previsioni contrattuali al verificarsi di determinati presupposti. Esempi si rinvengono negli artt. 1467, comma 3, 1623 e 1664, comma 1, c.c., rispettivamente in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti di durata a prestazioni corrispettive, di revisione del canone di affitto e di variazioni nel contratto di appalto.

[21] Sul tema cfr. Pignalosa M.P., Clausole di Rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2015, p. 414, la quale descrive le clausole di rinegoziazione come le «[…] clausole con le quali le parti rinviano la gestione dell’evento sopravvenuto al suo verificarsi obbligandosi ad una trattativa e dunque senza una preventiva scelta sul riparto dei rischi. Così pensate le clausole di rinegoziazione si distinguono da altre clausole con le quali le parti già al momento della conclusione del contratto individuano precisi parametri ai quali la prestazione sarà adeguata automaticamente, e quindi senza la necessità di un nuovo accordo, allorché si verifichi l’evento ipotizzato nella clausola». Le clausole di rinegoziazione si differenziano a seconda che si limitino ad individuare i presupposti che fanno sorgere il relativo obbligo rinegoziativo, ovvero definiscano le relative modalità di conduzione delle trattative. In tema di clausole di rinegoziazione cfr. anche Trubiani F., La rinegoziazione contrattuale tra onere ed obbligo per le parti, in Obbligazioni e Contratti, 6, 2012, p. 448.

[22] Sono contrari alla configurabilità di un generale obbligo di rinegoziazione avente fonte legale Gentili A., La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, cit. e Barcellona M., Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze, cit.

[23] Gambino F., Rinegoziazione, cit., p. 6.

[24] I sostenitori della tesi che esclude il sussistere di un obbligo legale di rinegoziazione del contratto evidenziano, altresì, che la fonte normativa di un tale obbligo non potrebbe rinvenirsi nel generale principio della buona fede in sede di esecuzione del contratto, né tantomeno nell’equità quale fonte integrativa dello stesso ex art. 1374 c.c. In tal senso cfr. Gambino F., Problemi del rinegoziare, cit., p. 73.

[25] In tal senso Macario F., Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, cit., pp. 314 ss. e Gambino F., Problemi del rinegoziare, cit.

[26] Cfr. Cass. civ., sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775.

[27] Cfr. Gambino F., Rinegoziazione, cit., p. 5.

[28] L’espressione è coniata da de Pamphilis M., Sopravvenienze contrattuali. Il mantenimento dei contratti di durata tra diritto nazionale e prospettive di evoluzione europea, cit., p. 86.

[29] D’Arrigo C., Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerosità e adeguamento del rapporto, in Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Tommasini R. (a cura di), Torino, 2003, p. 539.

[30] In tal senso cfr. Macario F., Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, cit., p. 312.

[31] Una ricognizione del dibattito è proposta da Pignalosa M.P., Clausole di Rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze, cit., pp. 418 ss., secondo la quale la ricostruzione dell’obbligo di rinegoziare in termini di obbligazione di mezzi ovvero di risultato dipende da «[…] un diverso modo di intendere il ruolo della buona fede nell’esecuzione del contratto, prospettandosi una rigida alternativa tra coloro i quali le riconoscono il solo compito di regolare sul piano formale il corretto svolgimento della trattativa e quanti, invece, le attribuiscono la capacità di vincolare o addirittura determinare le scelte dei contraenti».

[32] La definizione è coniata da Macario F., Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, cit., pp. 343 ss.

[33] Cfr. Trib. Bari, ord. 31 luglio 2012, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2013, p. 117, con nota di Patti F.P., nella quale il Tribunale di Bari, sulla base della clausola della buona fede, ha sancito l’obbligo a carico delle parti di rinegoziare il contratto, qualora il verificarsi di eventi successivi ne abbia modificato l’equilibrio sinallagmatico. Il Tribunale ha altresì riconosciuto in capo al giudice il potere di pronunciare una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. produttiva degli stessi effetti che si sarebbero avuti nel caso in cui la trattativa avesse avuto esito positivo e non si fosse verificato un inadempimento dell’obbligo rinegoziativo.

[34] È tuttavia evidente che, nella pratica, non è sempre possibile individuare soluzioni che consentano di ripristinare l’originario equilibrio negoziale: a tal fine, è necessario valutare l’incidenza che la sopravvenienza ha avuto sul contratto, potendosi configurare ipotesi nelle quali il ripristino dell’originario assetto di interessi risulti impossibile ovvero eccessivamente oneroso.

[35] Una tesi rimasta minoritaria in dottrina propende, invece, per la qualificazione dell’obbligo di rinegoziazione del contratto quale obbligazione di risultato: le parti sarebbero in tal senso vincolate a concludere un accordo idoneo a ristabilire l’originario equilibrio contrattuale, in ossequio del canone della buona fede in executivis.

[36] Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 26 aprile 2012, n. 6526 e Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24795.

[37] Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1632.

[38] La quantificazione del danno risarcibile è tuttavia oggetto di un acceso dibattito tra quanti lo circoscrivono al solo interesse c.d. negativo – consistente nella tutela dell’aspettativa della parte rispetto alla serietà della trattativa – e coloro che, viceversa, lo estendono anche all’interesse c.d. positivo. In relazione a quest’ultimo, si discute se debba avere ad oggetto le stesse utilità che la parte avrebbe conseguito se il contratto modificativo fosse stato concluso ovvero se si debba tener conto dell’originario assetto negoziale (anteriore alla sopravvenienza) e delle utilità che questo avrebbe prodotto. La parametrazione dell’interesse c.d. positivo in relazione all’originario assetto contrattuale è sostenuta da Marasco G., La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell’equilibrio negoziale, Padova, 2006, p. 179. In adesione alla prima ricostruzione proposta – utilità discendenti dalla positiva conclusione delle trattative rinegoziali – si esprime invece Cesaro V. M., Clausola di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 278.

La risarcibilità del solo interesse c.d. negativo dipenderebbe, secondo parte della dottrina, dalla natura stessa della responsabilità precontrattuale – categoria alla quale è ricondotta la responsabilità derivante dalla violazione dell’obbligo di rinegoziazione: questa è stata per lungo tempo ricondotta dalla giurisprudenza di legittimità nell’alveo della responsabilità extracontrattuale. Con una importante pronuncia del 2016 (Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188), tuttavia, la responsabilità precontrattuale è stata inquadrata nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”. Favorevole alla risarcibilità del c.d. interesse positivo si mostra Trubiani F., La rinegoziazione contrattuale tra onere ed obbligo per le parti, cit., pp. 453 ss.

[39] Cesaro V. M., Clausola di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, cit., p. 271. In tal senso si esprime anche Cass. civ., 7 febbraio 2001, n. 1773.

[40] È stato sostenuto che l’art. 1460 c.c. trovi applicazione, ad esempio, nelle ipotesi in cui una delle parti rifiuti senza giustificato motivo di dare avvio alle trattative contrattuali rinegoziative.

[41] In tal senso si esprimono Cesaro V. M., Clausola di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, cit., p. 424 e Macario F., Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, cit., pp. 419 ss.

[42] In tal senso Gambino F., Il rinegoziare delle parti e i poteri del giudice, in Jus Civile, 4, 2019, p. 400, secondo il quale «[…] un problema di carattere generale, comune a tutti gli altri ordinamenti giuridici, che coinvolge il rapporto tra il ruolo del giudice e l’autonomia privata. La difficoltà è concepire una pronuncia che tenga luogo dell’adempimento dell’obbligo di cooperare per l’adeguamento del contratto a fatti sopravvenuti; in quanto, in assenza di criteri e parametri convenzionali, che riescano a esprimere e a definire misura e modi dell’intervento giudiziale, la pronuncia sull’inosservanza di un obbligo di ridurre, modificare, sostituire non si traduce – in linea di principio – nel ridurre, modificare, sostituire».

[43] Le criticità relative alla possibilità di adoperare il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. nelle ipotesi di violazione dell’obbligo di rinegoziazione sono state evidenziate da Trubiani F., La rinegoziazione contrattuale tra onere ed obbligo per le parti, cit., pp. 451 ss.

[44] L’adozione del rimedio di cui all’art. 2932 c.c. quale strumento per comporre una “crisi di cooperazione” è sostenuto da Proto Pisani A., I diritti e le tutele, Napoli, 2008, pp. 148 ss., secondo il quale la disposizione de qua ha natura insieme cognitiva ed esecutiva, non invece costitutiva.

[45] Pignalosa M.P., Clausole di Rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze, cit., p. 420.

Valentina Siciliano

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