La sig.ra G. C. e il marito sottoscrivevano presso le Poste Italiane diversi buoni fruttiferi postali sui quali era apposta la clausola c.d. PFR, ossia “con Pari Facoltà di Rimborso”, che permetteva a ciascuno dei due di poter riscuotere l’intero o una parte in qualsiasi momento solamente consegnando uno dei buoni.
Alla morte del marito, si apriva la successione con le due figlie della coppia.
Nel momento in cui G.C. e una delle figlie I. P. si presentavano però alle Poste Italiane richiedendo la riscossione delle proprie parti di eredità, le stesse si vedevano negare tale possibilità, stante il fatto che l’altra figlia si opponeva al ritiro dei buoni prima della loro scadenza trentennale. Le Poste Italiane, difatti, in base ad una prassi interna non sorretta da alcuna disposizione di legge, richiedevano la quietanza congiunta di tutti gli eredi, non potendo (a detta loro) in difetto provvedere diversamente, impedendo pertanto anche alla signora G. C. (ora 93enne!) che aveva sottoscritto i buoni insieme al marito, di riscuotere i risparmi di una vita e di poterne godere i frutti negli anni che le rimanevano.
Le due signore (mamma e una delle due figlie) si sono pertanto rivolte a me per ottenere giustizia.
Il Tribunale di Ascoli Piceno (Giudice dott.ssa Enza Foti) ha così dichiarato che è illegittimo il comportamento di Poste Italiane che nega il rimborso di buoni fruttiferi postali con clausola PFR in caso di cointestatario deceduto ove l’altro intenda riscuotere la sua parte non potendo richiedere la quietanza di tutti gli eredi.
Il Tribunale, pertanto, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c del 25/02/2016 depositata il 01/03/2016, accogliendo la mia tesi per cui ciascun cointestatario del titolo è legittimato alla riscossione, indipendentemente dall’esistenza in vita dell’altro, ha emesso un’importante pronuncia di giustizia sociale, permettendo a coloro che avevano sottoscritto dei buoni fruttiferi postali negli anni, di poter riscuotere i propri risparmi senza dover necessariamente sottostare alle volontà degli altri eredi, ponendo così fine ad un comportamento illegittimo di Poste Italiane.
Tale innovativa pronuncia è la prima ad essere stata emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno sull’argomento ed una delle poche a livello nazionale.
Il Tribunale ha dunque chiarito che la normativa richiamata da Poste Italiane per legittimare il proprio rifiuto non risulta pertinente al caso concreto, innanzitutto perché è stata abrogata (e pertanto non più applicabile) dall’art. 13 del decreto del Ministero dell’Economia del 06 giugno del 2002, e soprattutto poiché tale articolo, dettando una disciplina generale, non regolamentava, specificatamente, il caso dei buoni postali fruttiferi con clausola PFR. L’esistenza di tale clausola, difatti, muta il regime di riscossione del titolo stesso con la conseguenza che Poste Italiane, all’atto dell’emissione, ha assunto una vera e propria obbligazione contrattuale alla quale non può, oggi, sottrarsi, restando estranea ai rapporti interni tra gli eredi liberandosi della propria obbligazione con il pagamento ai richiedenti.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha pertanto condannato Poste Italiane a rimborsare alle miei assistite, previo scorporo dai buoni postali fruttiferi di cui le mie stesse sono cointestatarie, le quote di propria spettanza.
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