La riforma penale in Italia dall”Unità alla legge di riforma dell’Ordinamento Penitenziario

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Non è facile  costruire un percorso dello sviluppo dell’istituzione carcere nel nostro paese,perché quando fu proclamato il Regno d’Italia il Paese presenta livelli di disomogeneità molto elevata in materia socio-economica, e questo si ripercuote anche sul “carcerario” sia dal lato legislativo sia amministrativo.

Il periodo post-unitario si caratterizza sino al 1891 per la mancanza di un ordinamento penitenziario unico per l’intero territorio nazionale.
In quel periodo vengono promulgati il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il codice penale e il regolamento carcerario.

Il codice è presentato da un liberale illuminato, Zanardelli, appartenente alla scuola classica.

Nella sua relazione sul codice, il Ministro si richiama più volte al fine rieducativo della pena, “interessa che la giustizia penale sia più correttiva che coercitiva”.

Il codice Zanardelli prevede la possibilità della libertà condizionale a metà pena, ma anche una pesante segregazione cellulare.

Negli stabilimenti carcerari i condannati sono obbligati al lavoro che di regola è facoltativo nei giorni festivi.

I condannati all’ergastolo dovevano scontare 7 anni (per gli altri era prevista una segregazione di almeno 6 mesi) di segregazione cellulare, prima di potere accedere al lavoro in comune con gli altri detenuti, e avveniva in silenzio.

Ai servizi domestici dello stabilimento possono accedere i condannati che tengono un comportamento esemplare, dopo avere scontato metà pena, gli ergastolani possono accedere dopo 20 anni di pena scontata.

I condannati per furto, rapina, delitti contro il buon costume, i puniti per gravi infrazioni disciplinari e i recidivi, sono esclusi da questi servizi.

Durante l’era giolittiana, nel 1903 , vengono aboliti l’utilizzo della catena al piede, della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura, mentre si introduce la cintura di sicurezza.
Nel 1904 viene approvata la legge sull’impiego dei detenuti nei lavori di bonifica, perché supera l’annosa questione della concorrenza tra lavoro coatto e lavoro libero.
Il regolamento Zanardelli viene in seguito integrato, attraverso una serie di innovazioni e miglioramenti, con il Regio Decreto 19/2/1922,  nello stesso anno la direzione delle carceri viene trasferita dal Ministero dell’interno al Ministero di Grazia e Giustizia.

Nel 1930 viene approvato il Codice Penale Rocco che, frutto di mediazione tra la scuola classica e quella positiva, crea un sistema penale di maggiore severità.

Si introduce il cosiddetto sistema del doppio binario, oltre alle vere e proprie pene, sanzioni detentive e pecuniarie, collegate ad un reato, sono previste misure di sicurezza dettate dal giudice in base alla pericolosità del soggetto.

Queste misure non hanno una durata predeterminata, ma vengono mantenute sinché il soggetto è considerato pericoloso dal giudice.

Nel 1931 viene approvato il regolamento per gli istituti di Prevenzione e di Pena, composto di 332 articoli suddivisi in quattro parti:

Esecuzione delle pene detentive e della custodia preventiva
Esecuzione delle misure amministrative detentive di sicurezza,

Il personale

Le norme di attuazione e transizione
Viene abolita la segregazione cellulare, la concezione della pena, pur conservando il carattere di castigo, evidenzia la necessità che il regime carcerario serva al recupero del condannato, nell’interesse dell’individuo e della società.
Nella relazione al regolamento si legge: “L’Italia ha consacrato nel suo codice penale un sistema dell’educazione delle pene detentive… altresì la necessità che il regime carcerario serva alla rigenerazione del condannato”.

Il lavoro è posto come cardine sul quale si basa il buon esito dell’esecuzione penale.

A questo proposito è interessante menzionare l’On. Rocco, che nella relazione introduttiva al regolamento afferma: “sarebbe strano che si insistesse nell’attuale sistema di rinunciare a servizi di una manodopera che lo Stato può regolare come crede nell’interesse della generalità dei cittadini”.

Finita la guerra, l’Assemblea costituente dedica particolare attenzione al problema della pena ed alla sua esecuzione.

L’articolo 27 della Costituzione recita:

“La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattati contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.

Il movimento per la riforma dell’Ordinamento Penitenziario inizia ufficialmente, in sede governativa, con la nomina di una Commissione ministeriale nel 1947.

Si ha anche un fiorire di iniziative che apportano contributi alla stesura di un disegno di legge sull’Ordinamento penitenziario che è approvato dal Consiglio dei Ministri nel 1960, ma non è mai diventato legge perché è decaduta la legislatura.
Nel 1975 si arriva finalmente all’approvazione della legge di riforma dell’Ordinamento Penitenziario.
Per la prima volta le misure penali e limitative della libertà vengono regolamentate con una legge.

La divisione dei diversi stabilimenti tiene conto sia della categoria penale dei detenuti sia della natura della sanzione applicata (pena propriamente detta o misure di sicurezza).
Gli istituti per adulti si dividono in:
1) Istituti di custodia cautelare
2) Istituti per l’esecuzione delle pene
3) Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza
4) Centri di osservazione.

Gli istituti per la custodia cautelare si dividono in: case mandamentali e case circondariali.

Questa distinzione ha perso di senso con il passare degli anni.

All’inizio le case mandamentali servivano per tenere gli imputati a disposizione del pretore, il quale aveva emesso un mandamento, adesso sono uno strumento di custodia cautelare analogo a quello delle case circondariali, le quali sono destinate alla custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria.

Gli istituti per l’esecuzione delle pene si dividono in: case di arresto, destinate all’esecuzione della pena, case di reclusione, dirette all’esecuzione appunto della reclusione.

Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza si distinguono in: colonie agricole; case di lavoro, case di cura e custodia; ospedali psichiatrici giudiziari.

I centri di osservazione infine sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti. In questi vengono studiate le personalità dei detenuti e, sotto richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere fatte perizie medico-legali nei confronti dei sottoposti a procedimento penale. L’articolo 65 dell’Ordinamento Penitenziario prescrive che le persone affette da gravi disturbi psichici, infermità o minorazioni fisiche siano assegnate ad istituti speciali per un idoneo trattamento, nel caso in cui le condizioni dei detenuti non consentano l’assegnazione al regime degli istituti ordinari.
Da questa organizzazione strutturale discende la distribuzione del personale addetto agli istituti.

Il direttore che costituisce l’essenziale centro di guida e di governo nell’esecuzione delle sanzioni penali e nel’attuazione della custodia cautelare, svolge mansioni organizzative, disciplinari, di supervisione contabile e amministrativa, di organizzazione e coordinamento del trattamento dei detenuti.

Il direttore dell’istituto si avvale della collaborazione di personale rispetto al quale ha, ovviamente, un asuperiorità gerarchica.

Una particolare attenzione riservano gli educatori, i quali costituiscono il nucleo centrale per quanto riguarda il trattamento dei detenuti, la partecipazione alle attività culturali e ricreative, l’organizzazione del servizio di biblioteca, oltre ad avere un ruolo abbastanza rilevante nel Consiglio di disciplina e di partecipazione alla commissione per la redazione del regolamento interno.
Oltre al personale appartenente ai ruoli dell’amministrazione penitentenziaria, è previsto che siano chiamati ad operare negli istituti persone esterne, professionisti esperti, che vengono retribuiti proporzionalmente al lavoro effettuato, come psicologi, psichiatri, criminologi. Costoro sono liberi professionisti che prestano la propria attività, sotto richiesta dell’amministrazione pubblica.

Ci sono coloro che fanno parte del corpo di polizia penitenziaria, cioè ispettori, sovrintendenti, agenti, assistenti, e altri.

Secondo la norma (ex art.6 o.p.), il personale in servizio nelle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati.

A norma dell’articolo 27 della Costituzione,”La pena non deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”.

La privazione della libertà personale, in qualsiasi forma si manifesti, in carcere, nelle stazioni di polizia, nei centri di assistenza per stranieri, non deve mai oltrepassare la soglia dell’umanità.

La tortura viene considerata un crimine contro l’umanità, questo sostengono fermamente le convenzioni internazionali, primo il Tribunale penitenziario internazionale.

Le sanzioni di richiamo sono decise dal direttore, le altre vengono decise da un consiglio disciplinare composto dal direttore, un medico e un educatore.

L’impiego della forza fisica è assolutamente vietato a meno che non sia indispensabile per prevenire atti di violenza o per impedire l’evasione.

Nel 1987 è nato il comitato per la prevenzione della tortura (CPT), composto da quaranta governi, fra cui tutti quelli appartenenti al Consiglio d’Europa. Tuttavia non si è mai dato un significato preciso del termine tortura, fino al 1993 non si individuava in questo termine la qualifica di situazioni concrete.

Il detenuto può presentare reclami orali o scritti al direttore dello stabilimento, al giudice di sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie, al presidente del consiglio regionale o persino al presidente della Repubblica.

In relazione alle modalità di trattamento detentive, anche in Italia lo scopo principale vorrebbe essere quello del reinserimento nella società.

In primo luogo viene preso in considerazione il lavoro che non deve più avere carattere afflittivo, non deve in nessun modo essere strumento di punizione, ma mezzo di reinserimento.

La sua figura è regolata dagli articoli 20 e 21 dell’Ordinamento Penitenziario, che distinguono tra lavoro in carcere ed esterno.

Il lavoro in carcere è quello che si effettua nell’istituto, che si divide a sua volta in domestico e di produzione.

Il primo consiste in mansioni tipiche per il mantenimento dell’istituto come il portavitto, il giardiniere, lo scopino, il bibliotecario, il barbiere; le attività produttive interne sono svolte in industrie e aziende agricole, ma questo tipo di attività sta quasi scomparendo.

I lavoratori dipendono dall’amministrazione penitenziaria e sono regolarmente retribuiti per il lavoro svolto.

Il lavoro esterno consente al detenuto di uscire dal carcere, previa autorizzazione della direzione e approvazione della magistratura di sorveglianza, anche se questo tipo di concessione non rientra nel programma rieducativo individuale di tutti i detenuti.

Questo sistema ha ricevuto grande consenso anche se ad oggi è molto poco attuato.

La scuola e la formazione rivestono un ruolo abbastanza importante, anche se spesso non riescono ad essere gestite in modo continuativo, soprattutto all’interno di istituti in cui si scontano pene brevi, tuttavia sono attivati corsi di scuola media, pochissimi di scuola secondaria, e negli ultimi anni si stanno attivando corsi universitari.

Il regolamento esplicita la possibilità di introdurre attività per sostenere “gli interessi umani, culturali, professionali e sportivi”.

Queste attività includono il teatro, corsi di ricamo, corsi di yoga, moduli di informatica, corsi di hobbystica, ed è proporzionale al tipo di istituto, ci sono grandi differenze tra gli stabilimenti.

Le carenze strutturali sono uno dei principali limiti alla realizzazione di attività culturali e ricreative, unite alla disponibilità del territorio e all’apertura dell’istituzione carceraria e delle singole direzioni.

Il tasso molto basso di detenzione femminile, fa emergere, la classica immagine che si ha del carcere, un mondo di uomini.

In molti istituti c’è il sovraffollamento, si registrano ogni giorno tentativi di suicidio e si verificano incidenti con ferimenti vari.

Dott.ssa Concas Alessandra

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