La riforma della procedura civile e il decreto taglia – riti

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Il cosiddetto decreto taglia-riti o più precisamente decreto per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti di cognizione, come previsto dall’articolo 54 delle legge 18 giugno 2009, n.69, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1 settembre 2011 e dopo la firma del Presidente della Repubblica attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il provvedimento riconduce, attraverso un’opera di razionalizzazione e di semplificazione della normativa speciale in materia civilistica, i 33 RITI fino ad oggi esistenti ai tre modelli procedimentali di base previsti dal codice di procedura civile: RITO DEL LAVORO, RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE e RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE. Si precisa, che il decreto legislativo in esame si applicherà ai “procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” e “le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso” (cfr. art. 36).

 

Art. 54.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

        b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

                    1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

                    2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
                        3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

        c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

        d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.

6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

L’art. 54 l. 69/2009 prevede, infatti, la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale ed individua i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

“a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.

Secondo quanto si legge nella scheda illustrativa predisposta dall’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, gli scopi dell’intervento legislativo sono

dare attuazione alla terza delega conferita dal Parlamento al Governo con la legge 18 giugno 2009, n. 69, completando la riforma del processo civile; ridurre e semplificare i procedimenti civili regolati dalla legislazione speciale;

restituire centralità al codice di procedura civile; fornire agli operatori del diritto un unico testo legislativo che razionalizza e riassume le regole processuali attualmente sparse in decine di leggi diverse”.

A ben vedere non tutti i riti previsti dal sistema processuale civile sono stati riuniti nei tre riti indicati dalla legge delega stante che quest’ultima ha escluso la possibilità di intervenire sulle disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché su quelle contenute nel R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (in materia di cambiale e vaglia cambiario), nel R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (in materia di assegno bancario, assegno circolare e alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), nella L. 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), nel Codice della Proprietà Industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Ad ogni modo, sono stati ricondotti al RITO DEL LAVORO i procedimenti in cui si rivelavano prevalenti i caratteri della concentrazione delle attività processuali, ovvero nei quali venivano previsti ampi poteri di istruzione d’ufficio (ad esempio i procedimenti in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione).

Al modello del PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE, i procedimenti speciali caratterizzati da una accentuata semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa (ad esempio i procedimenti in materia di opposizione ai provvedimenti di riabilitazione del debitore protestato).

Al RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE tutti gli altri – con le dovute esclusioni previste dalla legge delega.

Antonio Revelino

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