La riforma della legittima difesa: in cosa consiste?

Redazione 02/04/19
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Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva la nuova disposizione relativa alla legittima difesa.

Il testo riformatore allarga le maglie della legittima difesa, con particolare riguardo alla c.d. difesa “domestica” e all’eccesso colposo nella legittima difesa, e inasprisce il regime sanzionatorio dei reati di furtorapina e violazione di domicilio.

Sono state introdotte novità anche relative alla sospensione condizionale della pena e alla liquidazione degli onorari e delle spese di giustizia.

Vediamo insieme tutte le novità.

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La nuova legittima difesa

Il testo è frutto della recentissima legge con cui si è inciso notevolmente sull’istituto della legittima difesa.Scopo del presente libro è quello di trattare le novità introdotte da questa normativa, senza però trascurare l’esame della legittima difesa a tutto tondo, ossia esaminando le norme che riguardano questa scriminante, così come si sono succedute dal Codice Zanardelli sino al Codice Rocco. Inoltre, l’istituto è trattato, da un lato, sotto il profilo procedurale e, dall’altro, sotto quello comparativo, senza dimenticare l’aspetto sovranazionale, con particolare riguardo a quanto previsto in materia dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato iscritto al foro di Larino. Referente di diritto e procedura penale per la rivista telematica diritto.it. 

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Legittima difesa

Occorre partire dicendo che è ammessa una presunzione di legittima difesa “domestica”: in caso di violazione di domicilio – e al domicilio viene espressamente equiparato ogni luogo ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale – la difesa si considera proporzionata all’offesa senza eccezioni di sorta. L’intento è dunque quello di eliminare, la discrezionalità da parte del giudice nella valutazione della proporzionalità tra offesa e difesa.

E pertanto, all’interno delle mura domestiche e nei luoghi di lavoro sopra indicati, chi respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” si considera sempre in condizione di legittima difesa.

Furto in abitazione e scippo

Sono aumentati il minimo e il massimo edittale salgono di un anno: si passa da 3 a 4 di reclusione nel minimo, da 6 a 7 anni nel massimo.

Vengono aumentate, anche le pene relative al furto aggravato: nel minimo la reclusione sale da 4 a 5 anni e la multa da 927 a 1.000 euro; nel massimo la reclusione resta fissata a 10 anni, mentre la multa sale da 2.000 a 2.500 euro.

Rapina

In merito alla rapina, la pena è stata elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre rimane inalterato il massimo fissato a 10 anni; per la rapina aggravata la pena minima sale da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e aumenta anche la multa (dagli attuali 1.290-3.098 euro si passa a 2.000-4.000 euro).

Vedi anche:”La Camera approva la riforma della legittima difesa”

Violazione di domicilio

La pena minima è raddoppiata (si passa da 6 mesi a 1 anno di reclusione), mentre il massimo sale da 3 a 5 anni; nell’ipotesi aggravata, il minimo passa da 1 a 2 anni, il massimo da 5 a 6.

Furto in abitazione e sospensione condizionale:

In caso di condanna per furto in abitazione o scippo (art. 624-bis), si potrà accedere alla sospensione condizionale della pena solo dopo aver risarcito integralmente il danno alla persona offesa.

Redazione

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