La riforma del Terzo Settore dalla legge delega 6 giugno 2016 n.106 al “Decreto Ristori-quater”

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Con Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale“, pubblicata in G.U. il 18 Giugno 2016, è stato avviato un percorso di riforma del Terzo settore tuttora in corso, per cui il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore In particolare l’art. 1 comma 1 della Legge 106/2016, definisce il Terzo Settore come “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”.   Tra le finalità perseguite dalla Legge delega, l’art. 3 dispone la revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni, da attuare secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • semplificazione e revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
  • definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
  • previsione di obblighi di trasparenza e informazione;
  • disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche e degli amministratori;
  • garanzia del rispetto dei diritti degli associati e delle prerogative dell’assemblea;
  • applicazione alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, delle norme del codice civile in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici in quanto compatibili;
  • disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario (D. Lgs 17 gennaio 2003, n.3).

L’art. 4 della Legge Delega, rubricato “Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore”, ha disposto il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l’indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • individuazione delle disposizioni generali e comuni applicabili agli enti del Terzo settore, nel rispetto del principio di specialità;
  • individuazione delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni;
  • definizione di forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori;
  • previsione del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio, salva la specifica previsione per l’impresa sociale;
  • individuazione di criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l’attività d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
  • disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche;
  • garanzia, negli appalti pubblici, delle condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  • individuazione di specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell’attività svolta e delle finalità perseguite;
  • promozione di un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplina, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, dei limiti e degli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, al fine di garantire l’assenza degli scopi lucrativi;
  • riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e degli atti gestionali rilevanti, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’iscrizione al quale è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati ,di fondi europei o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi di agevolazioni fiscali e di sostegno economico (art.9);
  • previsione dei casi in cui l’amministrazione, all’atto di registrazione degli enti nel Registro unico, acquisisce l’informazione o la certificazione antimafia;
  • valorizzazione del ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento agli enti dei servizi d’interesse generale e per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;
  • riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
  • predisposizione del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge;

  L’art. 5 della legge 106/2016 ha fornito principi e criteri direttivi per garantire il riordino e la revisione delle attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. In particolare:

  • armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale e riconoscimento delle tutele dello status di volontario e della specificità delle organizzazioni di volontariato e di quelle operanti nella protezione civile;
  • introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese delle attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;
  • promozione della cultura del volontariato;
  • valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato;
  • revisione dei Centri di servizio per il volontariato – CSV;
  • superamento del sistema degli osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale attraverso l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore quale organismo di consultazione a livello nazionale degli enti del Terzo settore;
  • previsione di un regime transitorio per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro.

  L’art. 6, invece, specifica, principi e criteri direttivi per garantire il riordino della disciplina in materia di impresa sociale. In particolare:

  • qualificazione dell’impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d’impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • individuazione dei settori in cui può essere svolta l’attività d’impresa sociale, nell’ambito delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;
  • acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
  • previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;
  • previsione per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale dell’obbligo di redigere il bilancio;
  • previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
  • ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale;
  • possibilità, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
  • coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • prevedere la nomina, in base a principi di terzietà, di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.

  Ai sensi dell’art. 7 della legge delega 106/2016, le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, e il coinvolgimento del Consiglio nazionale del Terzo settore, nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Volume consigliato

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Analisi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017)

  A norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.il D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore, entrato in vigore il 3 agosto 2017, provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti. In particolare il Codice, all’art. 4, dispone: “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,  riconosciute  o  non  riconosciute,  le  fonda-zioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,  beni  o  servizi, o di mutualità  o  di  produzione  o  scambio  di  beni  o  servizi,  ed  iscritti  nel  registro  unico  nazionale del Terzo settore” Il D. Lgs. 117/2017 prevede l’obbligo, (art.101 c.2) per tutti gli enti di terzo settore di adeguarsi alle disposizioni inderogabili in esso contenute entro il termine, più volte prorogato ed attualmente fissato al 31 Marzo 2021. In realtà siamo al quarto rinvio del termine per l’adeguamento degli statuti sociali degli Enti del Terzo settore.Il termine, inizialmente fissato al 3 febbraio 2019, con il D. Lgs.105/2018 (c.d. Decreto correttivo del Codice) è stato spostato al 3 agosto 2019 e poi rinviato al 30 giugno 2020 dall’art. 43, comma 4-bis, del Decreto Crescita (decreto legge 34/2019). A seguito, poi, delle misure di contenimento in vigore nel periodo emergenziale COVID-19, l’art. 35 del decreto legge 18/2020 (c.d. Cura Italia) lo ha rinviato al 31 ottobre 2020. Ora in sede di conversione del d.l. 125 del 7/10/2020 che prevede la proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021, viene previsto un ulteriore slittamento del termine per l’adeguamento degli statuti al 31 marzo 2021. L’art. 5 del D.Lgs 117/2017, rubricato “Attività di interesse generale”, pianifica i settori delle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, in via esclusiva o principale, sono esercitati dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco che riordina le attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni, quali il commercio equo e solidale, la comunicazione a carattere comunitario, l’alloggio sociale, l’accoglienza umanitaria, l’integrazione sociale dei migranti, l’agricoltura sociale, le adozioni internazionali, la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Viene inoltre prevista la possibilità di aggiornare l’elenco delle attività di interesse generale con D.P.C.M. da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e elle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. L’ art. 6, inoltre, prevede, accanto all’esercizio delle attività di interesse generale, l’esercizio di attività diverse a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. Le attività di interesse generale potranno essere finanziate attraverso raccolte fondi e attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 117/2017 rubricato “Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro”, il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, (Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. All’ art. 11, il Codice prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese. Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il Codice, aveva previsto che il RUNTS potesse essere pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l’adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Solo, però, lo scorso 15 settembre 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale n.106 a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono state disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 ottobre 2020.   Gli articoli 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 introducono l’obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio. Fanno eccezione gli enti con ricavi, entrate, rendite o proventi al di sotto dei 220.000 euro che possono, invece, redigere il rendiconto di cassa. Mentre gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale. L’art. 35 del decreto legge 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), viste le misure poste in essere nel periodo emergenzialeCOVID-19 e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, ha rinviato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l’approvazione dei bilanci di esercizio delle Onlus, delle ODV e delle ASP, per le quali la scadenza del termine di approvazione ricade all’interno del periodo emergenziale. Particolare attenzione merita il TITOLO VII del D.Lgs 117/2017, rubricato “Dei Rapporti con gli Enti Pubblici”. In particolare all’art.55 dispone che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche…. nell’esercizio delle proprie funzioni di pro-grammazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’arti-colo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento…”. Il Codice, ha pertanto valorizzato la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, disciplinando i seguenti istituti:

  • la co-programmazione,“finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili ”(art.55 comma 2)
  • la co-progettazione, volta alla“definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”(art. 55 comma 3);
  • l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner”,(art.55 comma 4);

  In attuazione della legge delega che riserva all’art. 5 il riordino e la revisione organica delle norme in materia di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, l’art. 56 del D.Lgs 117/2017  disciplina la materia delle convenzioni della pubblica amministrazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” (comma 1), a fronte, esclusivamente, del rimborso “delle spese effettivamente sostenute e documentate” (comma 2). A differenza di quanto previsto dall’art. 55, che coinvolge tutti gli Enti del Terzo settore, l’art. 56 del Codice restringe l’ambito dei rapporti con gli Enti Pubblici alle OdV e alle Aps che siano iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, fino alla sua istituzione, in quelli “attualmente previsti dalla normativa di settore” (art. 101, terzo comma). Tra le convenzioni menzionate, una particolare disciplina (ex art.57) è prevista per quelle relative al “servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza” che può essere affidato in convenzione alle organizzazioni di volontariato accreditate.   Il Codice del Terzo Settore, in attuazione della Riforma avviata dalla legge delega n. 106 del 2016, istituisce il Consiglio Nazionale del Terzo Settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Consiglio ha funzione prevalentemente consultiva ed esprime pareri:

  • sugli schemi degli atti normativi e sull’utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore;
  • sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell’attività degli enti del Terzo Settore;
  • sulle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda effettuate dalle imprese sociali.

Inoltre, il Consiglio, è coinvolto anche nelle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo nel Terzo Settore. (Art. 58 – 60). Al TITOLO IX, “Titoli di solidarietà deli Enti del Terzo Settore ed altre forme di finanza sociale”, il Codice disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore, ovvero obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, nonché le altre forme di finanza sociale Al TITOLO X, “Regime fiscale degli Enti del Terzo Settore”, il Codice prevede il “social bonus”, un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice. Il Codice, inoltre, disegna specifici regimi fiscali agevolati per gli ETS che si iscrivono al Registro unico nazionale, normativa che si applica a decorrere dal periodo successivo all’intervenuta autorizzazione da parte della Commissione europea e non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale. Al TITOLO XI invece,

  • detta norme in materia di controlli e coordinamento assegnando all’Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore il compito di esercitare controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore;
  • dispone sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi, irrogate dall’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell’ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale.

  Chiunque, inoltre, utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità. Al fine di garantire l’uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l’esercizio dei relativi controlli, il Codice demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo svolgimento di una serie di attività di monitoraggio, vigilanza e controllo. Il d. lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018, introduce alcune importanti novità al testo approvato nel 2017:

  • stabilisce la proroga da 18 a 24 mesi del termine per adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice, inizialmente posticipato al 3 agosto 2019, in seguito rinviato al 30 giugno 2020, poi al 31 ottobre 2020 e attualmente, in sede di conversione del d.l. 125 del 7/10/2020 che prevede la proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021, è stato previsto un ulteriore slittamento del termine per l’adeguamento al 31 marzo 2021;
  • integra l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli Enti del Terzo Settore con la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo;
  • ripropone il diritto per i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale;
  • dispone che le organizzazioni non profit (associazioni e fondazioni) che già hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti del dpr 361/2000 possono iscriversi nel Registro unico degli enti del terzo settore godendo di una sospensione dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche tenute da regioni e prefetture fintanto che sia mantenuta quella al RUNTS. Da ciò consegue che, qualora le medesime organizzazioni, per ragioni diverse, dovessero uscire dal RUNTS, esse continuerebbero a mantenere la personalità giuridica assicurata dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche cui originariamente si sono rivolti per l’ottenimento della medesima personalità;
  • all’art. 32 del D.Lgs. 117/2017, è stato inserito il seguente comma 1 bis: “Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 [sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato] esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo”. Analoga previsione è stata introdotta nell’art. 35 per le associazioni di promozione sociale;
  • l’art. 38 del medesimo decreto, dedicato alle risorse degli enti filantropici, è stato cosi riformulato Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.” Si tratta di una specificazione importante, in quanto l’attività degli enti filantropici non risulta più finalizzata al sostegno di altri enti del terzo settore, ma unicamente orientata a sostenere progetti rivolti a persone svantaggiate o nell’ambito di attività di interesse generale.

  Infine, tra i recenti interventi normativi di revisione della normativa sul Terzo settore si segnalano il decreto legge 119/2018 (L. 136/2018) ‘art. 24-ter e la legge di bilancio 2019 (commi 82 e 83, art. 1, L. 145/2018). La prima novità del decreto legge 119/2018 è relativa al tema delle risorse delle organizzazioni di volontariato (OdV), disciplinato dall’art. 33 del Codice. Il Codice del Terzo Settore già prevedeva che le OdV non potessero realizzare attività di interesse generale (art. 5) ricevendo corrispettivi superiori alla soglia delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il decreto fiscale stabilisce che, qualora sia superato tale importo, l’attività di interesse generale viene classificata come attività diversa (art. 6) e, in quanto tale, dev’essere svolta in via secondaria, secondo criteri che dovranno essere dettati da un decreto ministeriale non ancora emanato. Il decreto apporta, inoltre, modifiche all’art. 77 per i “titoli di solidarietà”, in particolare:

  • diventa possibile l’emissione di tale strumento di finanziamento a favore di tutti gli Enti del Terzo settore e non più solamente degli Enti del Terzo Settore non commerciali;
  • è fatta obbligo di legge destinare le somme raccolte e per qualsiasi ragione non impiegate a sostegno degli Enti del Terzo settore tramite i titoli di solidarietà alla sottoscrizione o acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli;
  • viene abrogato il comma 15 relativo alla necessità di emanazione di un decreto ministeriale attuativo del dispositivo;

Il decreto fiscale introduce il comma 2 bis all’articolo 79 riguardante i criteri per determinare la commercialità o meno delle attività e la natura non commerciale degli enti del Terzo Settore. Nello specifico, il settore di attività di interesse generale è “non commerciale” se i corrispettivi ricevuti per l’erogazione di beni o servizi rientranti nel settore non superano di oltre il 5% i costi effettivi, nel limite di due periodi di imposta consecutivi. Questo riguarda soltanto la commercialità ai fini delle imposte dirette (IRES) e non ai fini IVA (art. 79). Il decreto apporta una novità anche al secondo periodo dell’art. 83, comma 1, ove la detrazione del 35% prevista per le erogazioni liberali in favore delle ODV si applica alle erogazioni liberali non solo in denaro ma anche in natura.   La legge di bilancio 2019 ha inoltre previsto (introducendo all’ interno del comma 3 dell’art. 79, del Codice del Terzo settore la nuova lettera b-bis), che le attività in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario delle fondazioni ex Ipab (ovvero ex istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza che si sono trasformate in fondazioni ai sensi del D. Lgs 207/2001), ai fini delle imposte sui redditi, siano considerate non commerciali, a condizione che gli utili siano reinvestiti interamente nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso in favore degli organi amministrativi. È fatto salvo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato in regime cosiddetto di de minimis.

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, così come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 in vigore dal 3 agosto 2017, ha previsto l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS (Titolo VI artt. dal 45 al 54). L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. Il Codice, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva previsto che il Registro fosse pienamente operativo a febbraio 2019, ma il termine è stato più volte prorogato. L’art. 35 del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d, Cura Italia), in considerazione del periodo emergenziale, ha previsto una proroga (entro il 31 ottobre 2020, in luogo del 30 giugno 2020) e un regime semplificato per le modifiche statutarie di cui avranno bisogno gli ETS per iscriversi al RUNTS. Entro tale data, ODV, APS e ONLUS, iscritte nei rispettivi registri, dovranno verificare l’adeguatezza del proprio statuto ed apportare le relative modifiche al fine di renderlo conforme alla disciplina del Codice. Dopo molta attesa, sulla G.U. n.261 del 21 ottobre 2020, è stato infine pubblicato il decreto 15 settembre 2020 n.106, istitutivo del RUNTS, come previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117. Il decreto è composto da 40 articoli che disciplinano il funzionamento del Runts, in particolare, le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti, la loro migrazione da una sezione all’altra, la tipologia di documenti da presentare per l’iscrizione, la modalità di deposito degli atti e di trasmigrazione degli enti, le regole di gestione del registro e il funzionamento dei relativi uffici, le modalità di comunicazione con il registro delle imprese. La disciplina assoggetta ciascuno degli enti iscritti al Registro ad una revisione periodica almeno triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti. Pertanto, le Regioni e le Province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale dovranno disciplinare le procedure per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS nelle sezioni regionali. I primi ETS ad accedere al nuovo Registro unico saranno le ODV e le APS che verranno trasmigrate nelle corrispondenti sezioni del RUNTS, con l’eliminazione contestuale dei rispettivi e attuali registri. Per le Onlus, che risultano invece iscritte nell’apposita Anagrafe tenuta presso l’Agenzia delle entrate, dovrà essere fatta apposita richiesta di iscrizione in una delle sezioni previste dal Registro unico, secondo tempi e modi che verranno successivamente individuati. Inoltre, la normativa sulle ONLUS sarà definitivamente abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo al parere favorevole della Commissione Europea sulle norme fiscali introdotte dal Codice del Terzo Settore e dal periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS. Fino a quel momento continueranno ad applicarsi le norme del D.Lgs 460/1997.

Le principali novità per gli ETS nel periodo emergenziale da COVID-19.

Nella prima fase emergenziale, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, detto anche Decreto “Cura Italia”, ha introdotto misure volte alla tutela degli enti del Terzo Settore dalle conseguenze negative della pandemia. In particolare, il Decreto Cura Italia ha previsto:

  • all’ art.22, l’estensione dell’accesso alla cassa integrazione in deroga anche per gli enti del Terzo settore, riconosciuta, dalle Regioni e Province autonome, a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • all’art. 35, rubricato “Disposizioni in materia di Terzo Settore”, proroga al 31 ottobre 2020 la scadenza per l’adeguamento degli statuti al Codice del Terzo Settore (prevista per il 30 giugno 2020) per le organizzazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (APS) e Onlus iscritte nei rispettivi registri. La proroga è estesa anche alle imprese sociali costituite prima del 20 luglio 2017. Ora in sede di conversione del d.l. 125 del 7/10/2020 che prevede la proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021, viene previsto un ulteriore slittamento del termine per l’adeguamento degli statuti al 31 marzo 2021.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che, per l’anno 2020, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto;

  • all’ art. 61 sono sospesii termini per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, oltre che quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La disposizione si applica a diversi soggetti, fra cui Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri, oltre che federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Successivamente, a sostegno del Terzo Settore, è intervenuto anche il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, cd. decreto Rilancio (L. 17 luglio 2020, n. 77), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“. In particolare:

  • è stata riconosciuta l’importanza della collaborazione degli enti del Terzo settore con le amministrazioni pubbliche al fine di garantire la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili;
  • è stato autorizzato l’incremento di 100 milioni di euro per il 2020 della seconda sezione del Fondo non rotativo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore;
  • sono stati estesi anche agli Enti del Terzo settore i Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari-ex art. 43 del decreto legge. 18/2020 (L. 27/2020). In particolare, viene disposto che il trasferimento dell’importo di 50 milioni di euro, da parte dell’INAIL ad Invitalia, sia erogato non solo alle imprese, come originariamente previsto, ma anche agli enti del terzo settore per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale;
  • è stato esteso il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoroin favore degli enti del terzo settore;
  • è stata disposta un’accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019, anticipandone al 2020 l’erogazione relativamente all’anno finanziario 2019;
  • sono state disposte specifiche misure di sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno. In particolare 100 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e 20 mln per il 2021;
  • è stato Incrementato il fondo servizio civile(+ 20 mln€);
  • è stato soppresso anche per gli ETS il versamento saldo 2019 e acconto 2020 IRAP;
  • è stato disposto un contributo a fondo perduto a favore di soggetti titolari di reddito d’impresa, titolari di partita IVA, comprendendo anche gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;
  • è stata disposta l’applicazione anche da parte degli enti del Terzo Settore dell’istituto della cessione dei crediti d’imposta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali;
  • è stato disposto il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, prodotti e installazioni relativi a dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

  Si segnala, inoltre, che l’art. 64, comma 3, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha esteso agli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento, l’accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le PMI, come previsto dall’art. 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 23 del 2020 (c.d. Decreto Liquidità).Gli enti non profit, a differenza delle imprese, potranno accedere al credito tenendo conto non solo dei ricavi ma anche di rendite, proventi o entrate, comunque denominate.   Con D.L. 137/2020 (decreto Ristori) e 149/2020 (decreto Ristori bis) il Governo interviene, inoltre, con nuove misure per sostenere i soggetti che hanno subito delle restrizioni a seguito degli ultimi Dpcm. Innanzitutto il Senato ha approvato la proroga del termine per l’adeguamento degli statuti che scadrà il prossimo 31 marzo 2021. Sicuramente gli enti non profit dotati di partita IVA, che svolgono attività commerciali il cui codice ATECO è inserito nel D.L. Ristori possono accedere al contributo a fondo perduto di 50 milioni di euro stanziato per tutti gli operatori dei settori investiti dagli ultimi DPCM (art. 1 D.L. n. 137/2020). Si tratta di una misura fiscale che riprende il precedente contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio (art. 25) ma si differenzia da quest’ultimo in quanto il beneficio può spettare anche se le entrate superano i 5 milioni di euro. In tal caso la percentuale da applicare al decremento di fatturato è pari al 10%.   Accanto a tale contributo, i decreti emergenziali hanno previsto due importanti fondi per il sostegno delle realtà non profit. Uno dedicato alle sole ASD e SSD (art. 3 del D.L. 137/2020) che ammonta a 70 milioni di euro e che servirà a sostenere le realtà che hanno cessato o ridotto la propria attività. Accanto al fondo per le ASD e SSD, il Decreto Ristori bis ne ha previsto uno dedicato esclusivamente al Terzo settore (art. 15). È un fondo di 70 milioni di euro destinato agli interventi rivolti ad APS, ODV e ONLUS iscritte nei registri di settore. Tali enti, già dotati nel periodo transitorio della qualifica di ente del Terzo settore, possono accedere alla misura prestando attenzione a che non abbiano già fatto richiesta per uno dei contributi a fondo perduto previsto dal D.L. Ristori (n. 137/2020). Sempre nell’ottica di aiutare il Terzo settore, vengono introdotte delle novità rispetto al precedente provvedimento anche per il mondo sportivo. Prima fra tutte la possibilità la possibilità di usufruire di un credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione corrisposti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per coloro che nei settori riportati nella tabella 1 del decreto “Ristori”, tra i quali le associazioni e società sportive dilettantistiche. Per aiutare, invece, chi lavora nel mondo dello sport, il Decreto Ristori ha previsto per il mese di novembre un’indennità di 800 euro riconosciuta (art. 17 del D.l. n. 137/2020) che con il Ristori bis viene estesa alle collaborazioni scadute al 31 ottobre con un aumento della copertura finanziaria attraverso eventuali disavanzi del bilancio di Sport e salute.   Infine sul fronte dei versamenti tributari, per gli enti non profit dotati di partita Iva e che svolgono attività commerciale è prevista la sospensione dei pagamenti relativi a ritenute alla fonte, addizionale regionale, IVA.   Nella Gazzetta Ufficiale n° 297 del 30 novembre 2020, è stato pubblicato il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 avente per oggetto “Ulteriori misure urgenti, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, meglio noto come “Ristori quater”.   Il decreto interviene su alcune misure di interesse per l’associazionismo sportivo e del terzo settorein alcuni casi estendendo il periodo di applicazione di misure già approvate con decreti precedenti. Le misure riguardano in particolare:

  • i lavoratori sportivi, con l’erogazione, anche in dicembre, del bonus di 800 euro;
  • il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (dotazione aumentata di 92 milioni di euro), il rinvio di versamenti d imposte e previdenziali;
  • la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP;
  • la sospensione fino al 16 marzo 2021 dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020;
  • la proroga del termine dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 per la presentazione della dichiarazione REDDITI e IRAP;
  • la proroga termini definizioni agevolate;
  • l’individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU. Trattasi, per quanto riguarda le attività sportive, quelle i cui codici ATECO riguardano:
  • gestione impianti sportivi polivalenti;
  • gestione di stadi;
  • gestione di altri impianti sportivi;
  • attività di club sportivi;
  • enti/organizzazioni sportive – promozione eventi sportivi;
  • altre attività sportive.

Lo scorso 25 novembre, intanto, la Camera dei Deputati aveva approvato la conversione in legge del Decreto legge 125 del 7 ottobre 2020, confermando la modifica, già apportata dal Senato, che proroga al 31 marzo il termine per l’adeguamento degli statuti di APS, ODV e ONLUS

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