La riforma del processo penale minorile. I tempi sono maturi?

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Si prende spunto dalla cronaca di quest’ultimi tempi – che ha visto protagonisti individui minorenni nella consumazione di reati – per comprendere se sia necessaria, allo stato attuale, una riforma sistematica delle “disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, introdotte nel 1988 con d.p.r. nr. 448 (e d.p.r. nr. 449/1988). Naturalmente il richiamo agi ultimissimi fatti delittuosi funge solo da viatico per affrontare la presente querelle, non dimenticando il monito secondo cui le riforme non debbono (rectius: dovrebbero) esser mai prese sull’onda dell’emotività.

Il procedimento penale minorile gravita attorno a quel soggetto che ha potenzialmente commesso un reato, ossia risulta indagato ma che, a differenza del procedimento “ordinario”, nel momento in cui l’ha perpetrato (c.d. tempus commissi delicti) aveva un’età inferiore agli anni diciotto: la competenza a decidere risulterà, quindi, affidata allo “speciale” Tribunale per i minorenni (nota: la circostanza per cui tale tribunale sia “per” e non “dei” minorenni, chiarisce la particolare attenzione dedicata agli stessi – vedasi anche la disposizione di cui all’art. 28 co. III, d.lgs. 286/1998).

Il primo “passaggio processuale” sarà quello di acclarare se il soggetto indagato fosse effettivamente minore di anni diciotto – o di quattordici anni, come si vedrà nel prosieguo – al momento della commissione del fatto: nel caso di “incertezza” (art. 8 del d.p.r. cit.) interverranno in ausilio, in prima istanza, delle mirate perizie (ad esempio l’analisi delle strutture ossee – radiografia del distretto mano/polso secondo il diffuso “metodo di Greulich e Pyle” o il “metodo Tanner-Whitehouse 3” – per dimostrare “l’età scheletrica” attraverso esami radiografici; ovvero “misurazioni antropometriche e dello stadio di dentizione, ispezioni dei segni di maturazione sessuale in uno con l’identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo”) per l’effettivo accertamento dell’età anagrafica: circostanza questa che si palesa sovente nel caso di soggetti stranieri o privi di documentazione anagrafica.

Se dovessero ancora sussistere, all’esito di tali accertamenti clinici, dubbi, si darà per “presunta la minore età”: estendendo, in un certo senso, il principio del c.d. favor rei, di guisa che il soggetto sarà ritenuto presuntivamente minore degli anni diciotto (analogamente nella situazione di dubbi sul minore di anni quattordici: ma, in tal caso, la persona non sarà perseguibile e punibile per legge).

Non è da dimenticarsi, in via meramente prodromica, che nel nostro ordinamento sia il minore che il maggiorenne non può essere punito se non era “imputabile” al momento della commissione del fatto-reato. Per essere imputabili è necessario avere la capacità d’intendere e di volere, secondo il dettato dell’articolo 85 del codice penale. Al fine di dimostrare se si fosse in possesso di tale capacità, sarà possibile esperire una perizia medico-legale psichiatrica sul soggetto (nota: nel caso di minore si parla anche di una specifica analisi sulla “maturità”– vedasi anche l’articolo 9 “accertamenti sulla personalità del minore”).

Per quanto concerne la figura del minorenne questi risulta imputabile, quindi astrattamente punibile, al compimento (minimo) di anni quattordici ma non ancora diciotto al momento della commissione del fatto, sempre se dotato della capacità di intendere e di volere (articolo 98 cod. pen.). Orbene nei confronti di tale imputato verrà potenzialmente emessa una sentenza di condanna per il reato commesso “ma la pena sarà diminuita” (art. 98 c.p.), secondo la valutazione discrezionale del Giudice al termine dell’iter processuale. Il nostro attuale ordinamento specifica infine che colui il quale, “al momento della commissione del fatto non aveva ancora  quattordici anni”, non sarà (mai) punibile: tradotto, pur essendo l’autore del fatto delittuoso, non risponderà dinanzi la nostra legge per quello che ha compiuto.

È giusto, ai giorni nostri, ritenere non punibile a priori un soggetto minore di quattordici anni? Comunque la si pensi non è chi non veda come siano palesemente diversi i ragazzi di oggi rispetto a quelli delle generazioni passate. Già a dieci, undici, dodici anni giovani donne e uomini sono più svegli, conoscitori del mondo che li circonda rispetto al passato e dotati di molte informazioni, discutibili se positive o negative; certamente maturi, pur nella loro immaturità anagrafica, per discernere il bene dal male. Se si ritenga un mero luogo comune tale affermazione, basterebbe sfogliare la cronaca presente e passata per far riaffiorare alla mente casi giudiziari, anche aberranti, commessi da minorenni.

Orbene la prima proposta che si avanza è quella di riconsiderare l’età per cui si è non imputabili per legge, abbassando tale limite dagli attuali anni quattordici ad anni dodici (nota: in Inghilterra, ad esempio, a tredici anni si può esser dichiarati imputabili e punibili; in Svizzera dagli anni dieci ma, per l’applicazione della “privazione della libertà”, dai quindici). La suindicata prima modifica esula, come anticipato nel prologo, dalla circostanza “emotiva” per cui sovente tali fatti delittuosi vengano commessi da c.d. “baby gang”: per il codice penale trattasi di mero “concorso nel medesimo reato”, ex art. 110 c.p. (nota: semmai questi specifici, ma purtroppo esponenziali casi, debbono esser analizzati singolarmente, da un punto di vista sociologico, psicologico e criminologico, non certo penalistico).

È necessario andare ad analizzare le ulteriori garanzie concesse al minore e previste dal “processo penale a carico di imputati minorenni” secondo le vigenti disposizioni di legge. Quanto alle “misure cautelari per il minorenne”, ai sensi dell’articolo 19 del d.p.r. citato, si specifica che non sono applicabili allo stesso “misure cautelari personali diverse” da quelle elencate negli articoli successivi. In primis il Giudice, su richiesta della pubblica accusa, può impartire al minorenne specifiche “prescrizioni” riguardanti “attività di studio o di lavoro, ovvero altre attività utili per la sua rieducazione” (art. 20); od ancora può disporre la “permanenza in casa” nei casi più gravi (art. 21), così come il “collocamento in comunità” (art. 22) sino a giungere, come vera extrema ratio, all’applicazione della custodia in carcere nei casi di delitti non colposi “per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (art. 23). Si avanzano, a tal punto, ulteriori modifiche anche per i suddetti istituti.

Si potrebbe, ad esempio, estendere – o meglio specificare, affinché venisse applicata con un ventaglio di opzioni più ampie – la “permanenza in casa” (istituto analogo, in un certo senso, agli arresti domiciliari per i maggiorenni, ex art. 284 c.p.p.) Modificando sempre l’articolo 19 (“misure cautelari per i minorenni”) e seguenti, introdurre anche per quest’ultimi il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, ex art. 282 ter c.p.p., nei casi già previsti dalla legge; cosi come “l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria” (in gergo non tecnico, l’obbligo di firma al Commissariato o alla stazione dei Carabinieri), ai sensi dell’art. 282 c.p.p.

Durante la fase delle indagini preliminari il Giudice minorile può emettere una sentenza di non luogo a procedere, su richiesta del pubblico ministero, per la cosiddetta “irrilevanza del fatto” – se dovesse risultare la “tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento” (art. 27) -. È noto allo scrivente che esiste anche per i maggiorenni una “esclusione della punibilità per tenuità del fatto” (vedasi l’articolo 131 bis del codice penale e l’art. 34 del d.lgs. 274/2000 per i procedimenti dinanzi il giudice di pace), pur con delle differenze sostanziali rispetto al concetto di “irrilevanza” prevista nel (e per il) procedimento minorile. Alla stregua di tale ultima osservazione si potrebbe restringere, così come già indicato nell’articolo 131 bis c.p., l’applicabilità della “irrilevanza” nei confronti dei minorenni (nota: ad esempio indicando i reati/pene per i quali sarebbe previsto tale beneficio), stante il fatto che gli stessi minorenni – e solo loro – possono usufruire, astrattamente, di un altro “beneficio”, il c.d. “perdono giudiziario”, concedibile in seno all’udienza preliminare attraverso la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (nota: come previsto dall’articolo 32 del d.p.r. che richiama, naturalmente, l’art. 425 del codice di procedura penale).

Un altro istituto minorile che ha fatto molto discutere è la c.d. “sospensione del processo e messa alla prova”, ai sensi dell’articolo 28 del d.p.r. 448/1988. Anche in tal caso è noto che ne esiste uno analogo nel procedimento ordinario, ex art. 168 bis c.p. (“sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”). Naturalmente l’istituto della messa alla prova per gli imputati maggiorenni è molto più limitato nella forma e nelle modalità di applicazione rispetto a quello presente nel procedimento minorile. Perché non adeguarlo, in modo più restrittivo – così come per l’istituto della irrilevanza del fatto – a quello già previsto per i maggiorenni? A prima vista le proposte appaiono rigide o se si vuole delle riforme “in peius” rispetto alle vigenti: ribadendo la necessità di un cosiddetto “giro di vite”, agli effetti pratici trattasi di modifiche che non muterebbero la genesi dell’istituto preso in esame di volta in volta a garanzia del minore (nota: si potrebbero però evitare casi, pur in allo stato attuale inattaccabili giuridicamente – stante la discrezionalità prevista – di concessione, ad esempio, dell’istituto della “messa alla prova” – con potenziale estinzione del reato, trascorso un lasso di tempo – a quel minorenne che gettò poco tempo fa in mare un anziano uccidendolo, seppur per un “atto scriteriato” scherzoso; così come ai minori indagati per violenza sessuale, anche di gruppo, che si sono visti sospendere il processo per “messa alla prova” e veder poi estinto il loro reato; od ancora soggetti colpevoli di reato ma non imputabili).

Richiamando in precedenza l’articolo 98 del codice penale si è detto che, in caso di condanna, la “pena è diminuita” (in misura non eccedente un terzo, come previsto dall’art. 65 del cod. pen.), oltre ad altri benefici qualora la pena detentiva inflitta fosse inferiore ai cinque anni. È bene evidenziare che, il presente beneficio, viene altresì rafforzato ed esteso in caso di udienza preliminare del minore: infatti, se irrogata una sentenza di condanna seppur a pena pecuniaria od a sanzione sostitutiva (nota: vedasi l’articolo 30 “sanzioni sostitutive”: semilibertà e/o libertà controllata) anche qui la “pena può essere diminuita sino alla metà” (nota: non trascurando l’ulteriore beneficio nel caso di giudizio abbreviato). È corretto prevedere, ante omnia, una diminuzione della pena (detentiva o “sostitutiva”) per la sola circostanza che trattasi di minorenni? E giusto, ci si domanda, conservare, obtorto collo, ancora tale guarentigia? Il nostro codice già contiene, infatti, le note “circostanze attenuanti comuni” e “generiche”, ex artt. 62 e 62 bis c.p., applicabili naturalmente (anche) al procedimento minorile seppur sempre in via discrezionale, comportando uno sconto di pena qualora concesse.

Se la ratio di tali benefici si radica nella pur condivisibile opportunità di esser più clementi con i minorenni che commettano un errore, per così dire, per dar loro una ulteriore chance, si potrebbe anche controbattere che il giudice ha sempre facoltà di irrogare una pena vicina ai minimi edittali, con una ulteriore diminuzione per la concessione delle “generiche” (o per il rito): così potendo andare ad applicare, per una stessa condotta di reato, una pena assai più bassa di quella per un omologo maggiorenne.

Infine un ulteriore beneficio che potrebbe modificarsi (od abrogarsi) è quello richiamato dall’articolo 163 del codice penale (“sospensione condizionale della pena”): “Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni” (nota: a differenza dei due anni per i maggiorenni; dei due anni e sei mesi per gli infra-ventunenni e per chi ha compiuto settanta anni). Si potrebbe pur conservare l’estensione di tale beneficio per i minorenni, stante l’apporto di alcune modifiche che sarebbero comunque controbilanciate da quest’ultimo; ovvero livellare il beneficio della sospensione abbassandolo.

Come epilogo si avanza l’ulteriore proposta concernente l’introduzione dell’istituto dell’ammonimento (sulla falsariga di quello previsto in ordinamenti stranieri e presente nel nostro per le vittime di “atti persecutori” ma non solo, nel caso non sia stata sporta querela, con la possibilità di rivolgersi al Questore). Tale istituto, con delle modifiche ad hoc per i minorenni – in caso, ad esempio, di c.d. reati sentinella – potrebbe sgravare la magistratura ordinaria minorile di potenziali procedimenti penali ed affidare alle autorità di pubblica sicurezza, sempre con il supporto dei servizi sociali, la possibilità di segnalazioni –  e correzione – senza formale querela, di atteggiamenti proto–penali o comunque contra legem.

A conclusione, pur ritenendo giusto e fondamentale tutelare in tutte le forme i minori da soprusi ed abusi perpetrati contro di essi, mantenendo una particolare attenzione nei loro confronti in quanto “soggetti deboli”, sarebbe però corretto prevedere (anche) per loro, allo stato attuale, modifiche, pene giuste e severe nel caso di reati commessi con particolare violenza (senza scomodare la “prava malvagità” di lombrosiana memoria) verso coetanei e persone comunque maggiorenni. La discussione è aperta.

 

Alessandro Continiello

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