La riforma del giudizio abbreviato. La nuova interpretazione del legislatore come cambia la giustizia?

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Premessa

Il giudizio abbreviato , così come disciplinato dall’art. 438 del codice di procedura penale, è quel tipo di procedimento che si caratterizza per la mancanza della fase dibattimentale e la definizione del giudizio nella stessa udienza preliminare, allo stato degli atti, fatte salve alcune particolari eccezioni.

Nella sua configurazione intesa dal legislatore, il giudizio abbreviato si attesta come un giudizio di merito sulla colpevolezza o sulla innocenza dell’imputato, che ha luogo durante l’udienza preliminare, ovverosia in sede di conversione di un altro rito speciale, oppure, ancora, nella fase prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, così come disposto dagli artt. 452, co. 2; 458;461, co. 3; 555, co. 2.

In buona sostanza, tale rito definito “premiale” si caratterizza per la rinuncia al dibattimento, e quindi all’acquisizione delle prove nella dialettica tra le parti, e per la utilizzazione, ai fini probatori, degli atti contenuti all’interno del fascicolo del Pubblico Ministero, raccolti nel corso delle indagini preliminari dall’organo requirente e dal difensore[1]. L’abbreviazione del giudizio in questione presuppone che il P.M. abbia già esercitato l’azione penale mediante la formulazione dell’imputazione (art. 405 c.p.p.[2]), richiedendo al giudice la celebrazione dell’udienza preliminare o di altro rito.

Il giudizio abbreviato risponde all’intento di snellire il corso del processo, evitando l’approdo dibattimentale.

La facoltà di rinunciare alla fase dibattimentale spetta esclusivamente all’imputato. Il P.M., infatti, non è titolare di siffatta facoltà e, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge 479/1999 (cd. Legge “Carotti”), è stato spogliato anche del potere di acconsentire o meno alla scelta del rito che si sarebbe potuto adottare. Allo stesso modo, la scelta dell’imputato non è sindacabile neanche da parte dell’organo giudicante, il quale ha l’obbligo di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall’imputato.

Volume

La norma: storico delle modifiche apportate all’art. 438 c.p.p.

La recente riforma del settore penale, approvata con legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. Riforma Orlando[3]), si caratterizza per una duplice direttrice di intervento novellistico, che incide al contempo su taluni istituti di parte sostanziale e, in maniera forse ancor più decisa, su alcuni rilevanti profili del sistema processuale[4].

L’art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato – prevede che:

«1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

  1. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
  2. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
  3. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
  4. L’imputato ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma. 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

  1. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può ssere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

Il rito abbreviato è applicabile per qualsiasi tipo di reato, salva l’eccezione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale il giudice non ammette l’abbreviato qualora la persona giuridica debba essere espunta dal mondo giuridico. La scelta deflattiva da parte dell’imputato è premiata con considerevoli sconti di pena, determinati ai sensi dell’art. 442, co. 2[5].

Sul punto:”Disegni di legge in materia di rito abbreviato attualmente all’esame del Parlamento: in cosa consistono”

Presupposti per la concessione del rito speciale

Andando a trattare quelli che sono i presupposti applicativi del giudizio abbreviato, tale rito è articolato in due differenti moduli procedimentali, offerti alla libera ed esclusiva scelta dell’imputato.

Il primo si basa su di una richiesta semplice dell’imputato, tramite la quale egli si limita a richiedere che il processo venga definito allo stato degli atti. Il secondo, invece, prevede una richiesta complessa, dato che l’imputato può subordinare la trasformazione del rito alla condizione che vengano assunti taluni mezzi di prova, al fine di colmare un supposto deficit conoscitivo della questione di merito, determinata da lacune dell’attività investigativa.

Data la natura di atto personalissimo, la volontà dell’imputato deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata.

La richiesta può essere proposta entro determinati limiti temporali, ovvero sino a che non siano formulate le conclusioni all’esito dell’udienza preliminare, il che permette all’imputato di valutare l’opzione di avvalersi del rito abbreviato in un momento seguente all’inquisitoria del pubblico ministero. La richiesta può essere presentata sin dal deposito delle indagini difensive e, qualora il giudice abbia concesso al P.M. un termine di sessanta giorni per le indagini suppletive, l’ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato non può essere emessa prima del decorso di tale termine.

Le novità normative

La disciplina del giudizio abbreviato è stata oggetto di una serie di modifiche non uniformi e di difficile interpretazione.

Da ultimo, la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha profondamente inciso sulla disciplina del giudizio abbreviato, occupandosi espressamente anche della problematica concernente il regime di deducibilità delle invalidità degli atti probatori e degli atti introduttivi e propulsivi e di eccepibilità del difetto di competenza per territorio in capo al giudice procedente.

Fino ad oggi con il rito abbreviato, in caso di condanna, era possibile ottenere uno sconto di pena pari ad un terzo.

A seguito delle novità normative entrate da poco in vigore sono stati fissati alcuni rigidi paletti, con i quali viene escluso il rito speciale per coloro che siano accusati di reati come la devastazione, il saccheggio, la strage, l’omicidio aggravato e le ipotesi aggravate di sequestro di persona.

Il provvedimento definitivamente approvato dal Senato il 2 aprile 2019, dopo l’approvazione nel mese di novembre 2018 da parte della Camera, attraverso la modifica degli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale:

  • non ammette il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo. Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage, strage, omicidio aggravato, nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona;
  • prevede che la richiesta di rito abbreviato per uno di tali delitti debba essere dichiarata inammissibile dal giudice dell’udienza preliminare;
  • consente all’imputato di rinnovare la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare;
  • prevede che se, alla fine del dibattimento, il giudice riconosce che per il fatto accertato era possibile il rito abbreviato, egli debba comunque applicare al condannato la riduzione di pena prevista quando si procede con il rito speciale (diminuzione di un terzo della pena).

L’imputato può rinnovare la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare. In questo modo quindi, se alla fine del dibattimento il giudice riconosce che per il fatto accertato sarebbe stato possibile il rito abbreviato, dovrà comunque applicare all’imputato una riduzione di pena prevista quando si procede con il rito speciale.

Siffatta soluzione varrebbe anche per il caso contrario. Infatti se procedendo per un delitto non punito con l’ergastolo si ammettesse il rito abbreviato, ma, in seconda battuta, il quadro accusatorio si aggravasse e la pena diventasse l’ergastolo, si tornerebbe ad applicare il rito penale ordinario.

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Note

[1] R. BRICCHETTI – L. PASTORELLI, Il giudizio abbreviato, Ipsoa, 2005.

[2] Cfr. L’art. 405 c.p.p. – Inizio dell’azione penale. Forme e termini – al comma 1 dispone espressamente che “il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando l’imputazione (…)”.

[3] La legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario», pubblicata in G.U., 4 luglio 2017, n. 154, è entrata in vigore a partire dal 3 agosto 2017.

[4] M. RICCARDI, Il restyling del giudizio abbreviato nella riforma del processo penale: nullità, inutilizzabilità e incompetenza per territorio, tra conferme e alcune contraddizioni, in Riv. giur. Giurisprudenza Penale Web, 2017/9.

[5] Cfr. L’art. 442 c.p.p. – Decisione – al comma 2 prevede che, “in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo”.

Giacomo Ottobre

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