La riforma del divorzio e della separazione dei coniugi ex L.162/14 (Giulia Milizia)

Redazione 13/11/14
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La L.162/14 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” è stata pubblicata nella G.U. n. 261 del 10/11/14 (supplemento ordinario n.84)  e, quindi, è entrata in vigore dal giorno successivo: ha de facto rivoluzionato questi due istituti giuridici. Prima di affrontare nel dettaglio questo punto, per una migliore comprensione del problema, è bene dare sinteticamente atto delle altre importanti novità di questa novella anche perché alcune sono strettamente connesse alle modifiche di questa materia.

Cosa prevede la legge?  Molte le (apparenti) novità. Semplifica il processo civile (Capo IV: artt.13-16 DL 132/14 così come novellato dalla L. 162/14), ma soprattutto contiene la tanto contestata norma che riduce le ferie ai magistrati. Interessante anche il nuovo testo dall’art. 92 cpc: le spese devono essere compensate ogni volta che, oltre che nei casi di reciproca soccombenza, la questione è nuova o la giurisprudenza sul punto è mutata. A ben vedere questa non è, però, una novità, ma è stata codificata una prassi frequentemente applicata dai giudici civili e da quelli amministrativi. Ampliati i poteri del giudice di mutare il rito da ordinario di cognizione a sommario nel caso in cui l’istruttoria della causa sia minima od inesistente. Introdotte anche altre novità sulle dichiarazioni rese al difensore [L.Viola, Dichiarazione rese al difensore: la nuova testimonianza extrapocessuale (dopo il D.L. 132/14)].

Il capo V (artt. 17-20) prevede norme per semplificare, accellerare e monitorare le esecuzioni forzate e le altre procedure concorsuali. Abroga vecchie disposizioni e stabilisce le modalità di deposito della nota d’iscrizione al ruolo “in modalità telematica”. Le principali novità riguardano l’aggiunta del comma IV all’art. 1284 cc che così recita “se le parti non ne hanno  determinato  la  misura,  da  quando  ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla  legislazione  speciale  relativa  ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con  cui si promuove il procedimento arbitrale”. Questa è forse la principale innovazione di questa disposizione. Interessante, soprattutto per la sua eccentricità, l’art. 19 bis che dichiara l’impignorabilità dei debiti contratti dalle rappresentanze diplomatiche e consiliari estere (rectius delle somme depositate sui conti correnti bancari o postali destinati a tali scopi) ai sensi della Convenzione ONU sull’immunità giurisdizionali degli Stati stranieri e dei loro beni del 2004, recepita dalla L.5/13.

            La nuova forma di negoziazione assistita. Sarà possibile, su richiesta congiunta delle parti, trasferire le liti pendenti alla vigenza di questa legge, purchè non riguardino diritti indisponibili o liti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale o siano già andate in decisione, dalle aule dei tribunali alla sede arbitrale (art.1) con chiaro intento deflattivo della giustizia (sul punto v. amplius. G. Navarrini, Riflessioni a prima lettura sul nuovo “arbitrato deflattivo” (Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132).). I successivi artt. 2-11 (Capo II) fissano le nuove regole della negoziazione assistita, ampliando le ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione, oltre a quelle previste dall’art. 5 Dlgs 28/10, anche alle cause per la riscossione di somme a qualsiasi titolo sino al valore di €.50.000,00. In questi casi è previsto un prolungamento dei vigenti termini ex lege pari a due mesi. Si noti un’incongruenza di questa disposizione (art. 3): queste regole non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti conclusi tra professionista e consumatore.

            Convenzione di negoziazione assistita. È possibile stipulare un contratto con uno o più avvocati perché aiutino le parti a trovare una soluzione concordata alla loro lite. È redatta e svolta in forma scritta a pena di nullità. È dovere deontologico del legale avvertire il cliente, all’atto dell’accettazione dell’incarico, di questa facoltà (sovrapponibile a quello sull’esperimento della mediazione ingiunto prima del blocco imposto dalla Consulta). In breve tutti i doveri, anche di riservatezza, che gravano sul professionista che amministra questa particolare negoziazione sono gli stessi che gravano sul mediatore come si desume dai poteri di autentica delle firme e di attestazione di conformità dell’accordo con le norme imperative e l’ordine pubblico. Se esso rientra nei casi di atti soggetti a trascrizione il verbale dovrà essere autenticato e sottoscritto anche da un pubblico ufficiale a ciò delegato, pena la nullità della trascrizione. Analoghi oneri sono imposti al legale che assiste le parti nella negoziazione assistita di cui al §. precedente.

            Convenzione di negoziazione assistita in caso di divorzio o di separazione. Fatte queste dovute e prodromiche precisazioni si passi ad analizzare l’unica vera novità di questa legge. L’art. 6 sancisce che: “ 1. La convenzione di negoziazione assistita  da  un  avvocato  può essere conclusa tra coniugi al  fine  di  raggiungere  una  soluzione consensuale di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),  della  legge  10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio.  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.  3. L’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale, di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di divorzio. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del  Comune in cui il matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata dallo  stesso,  dell’accordo  munito  delle  certificazioni  di   cui all’articolo 5.  4. All’avvocato che viola l’obbligo di  cui  al  comma  3,  secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro 5.000 ad euro 50.000. Alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al periodo che precede è competente il  Comune  in  cui  devono  essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo  69  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”. I restanti commi indicano le modifiche a questo DPR ed all’art. 69 così come fatto dall’art.12 (oltre a modificare altre disposizioni della L. 898/60 e di un’altra sulle funzioni degli ufficiali di stato civile).

Divorzio e separazione innanzi all’ufficiale di stato civile. È l’altra e principale novità regolata dall’art. 12 (Capo III) ed è amministrata dal pubblico ufficiale del comune di residenza di uno dei coniugi o di quello in cui risulta trascritto il matrimonio alle stesse condizioni dell’altra ipotesi sopra descritta. Il comma III sancisce che “l’ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra  di  esse  concordate.  Allo  stesso  modo  si procede  per  la  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di divorzio.  L’accordo  non  può  contenere  patti  di   trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento  delle  dichiarazioni  di  cui  al presente comma. L’accordo tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali che definiscono, nei casi di  cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio”.

            Da quando sono operative queste modifiche? Dall’11 dicembre 2014.

Riflessioni conclusive. Pur se è prematuro trarre conclusioni, dato che non è ancora operativa, la scrivente condivide le osservazioni critiche fatte dai citati autori ed ha seri dubbi sul successo di questa riforma che rischia di complicare ancor più questa delicata materia, come, a suo tempo, fece la legge sull’affidamento congiunto. Infatti non c’è nulla di più incompatibile con la conciliazione del divorzio e della separazione personale: talvolta si giunge ad un livello di ostilità tale da “farsi la guerra” anche per futili motivi come l’affidamento dell’animale domestico o la divisione di vecchi souvenirs di infimo valore etc. Va dato atto che la recente giurisprudenza ha riconosciuto la validità degli accordi pre o post matrimoniali tra i coniugi, la cui legittimità è indiscussa anche se l’accordo è recepito dalla sentenza od è contenuto nelle conclusioni uniformi rassegnate da entrambe le parti: sono anche opponibili ai terzi se è rispettata la forma scritta (Cass. 12110/92 e 2263/14). Sono espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi (hanno valenza patrimoniale se relativi ad immobili od a beni mobili registrati) volti da un lato a tutelare i soggetti più deboli dell’unione (figli minori, disabili etc.) e dall’altro a deflazionare il carico della giustizia devolvendo ad accordi extragiudiziali questioni non trattabili in sede conteziosa (Cass. civ. sez. I 18066/14 con nota di G. Milizia, Divorzio: valido il patto extragiudiziale per il trasferimento della casa coniugale al figlio minorenne, in Diritto e Giustizia, ed. Giuffrè, Milano). Si ricordi infine che è ancora in discussione in Parlamento una più vasta riforma di questa materia con la possibile introduzione del c.d. divorzio breve, perciò si dovrà valutare come queste nuove norme s’inseriranno nella disciplina di questa riforma. 

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