La riforma del Codice Appalti

Redazione 13/03/19
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Il Codice degli Appalti, già novellato D.Lgs. n. 50 del 2016, è stato nuovamente riformato con la nuova legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018).

Ecco le novità introdotte.

L’obbligo di ricorso alla Mepa

La Legge di Bilancio ha modificato l’art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione …… Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”

Tale soglia per gli acquisti in rete da parte della P.A. è stata innalzata da 1.000€ a 5.000 €, così allineandosi con quella richiamata dalle Linee Guida Anac n. 4.

In conclusione, entro i 5.000€, la stazione appaltante potrà procedere ad affidamenti senza ricorrere al MEPA, con determina a contrarre semplificata anche nelle motivazioni e verificando che l’affidatario abbia il DURC regolare.

L’affidamento dei lavori e dei servizi

In tale ambito, è previsto un’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto per importi pari o superiori a 40.000 € ed inferiori a 150.000 €, “previa consultazione di almeno 3 operatori economici” nonché l’innalzamento della soglia della procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 e inferiori a 350.000 euro (ex. art. 36, comma 2, lett. b).

L’art.1, comma 912 stabilisce: Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’art 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell’art 36 del d.lgs n. 50 del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000.

Occorreranno dei regolamenti o circolari che disciplinino l’affidamento diretto dei lavori di modo che l’onere motivazionale possa considerarsi semplificato a favore non solo della trasparenza e buon andamento della P.A.

 

La modifica dell’art. 80

 

Nella nuova versione la lettera c) è stata totalmente sostituita dal D.L. 135/2018, e stabilisce:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;”.

Una nuova fattispecie di procedura negoziata ex art. 63?

Infine, si fa rifermento a quanto introdotto dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 art. 2, comma 2: «Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [Centri di permanenza per il rimpatrio], per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei».

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