La riattivazione del processo notificatorio va richiesta con tempestività

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Nell’ipotesi in cui la notifica di un atto processuale non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, affinché quest’ultimo possa conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve, una volta appreso dell’esito negativo della notifica, riattivare con immediatezza il processo notificatorio e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.

Queste condizioni possono intendersi rispettate allorché non venga superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui debba essere data prova rigorosa.

 

 

Sul termine per riattivare il processo notificatorio 

Cassazione Sezione Unite – Sentenza n. 14594 del 15/07/2016

(Presidente: R. Rordorf – Relatore: P. Curzio)

Segnalazione del dr. Filippo Li Causi

Funzionario UNEP presso Tribunale di Trapani

 

LA SENTENZA

 

In data 20 agosto 2013 la Corte di Appello di Bologna pubblicava una propria sentenza; in data 12 agosto 2014, quasi un anno dopo, la ricorrente richiedeva la notifica del ricorso per Cassazione presso lo studio dell’avvocato indicato come domiciliatario nella sentenza impugnata.

In data 15 ottobre 2014 il difensore della ricorrente per Cassazione depositava un atto denominato “Istanza di concessione termine per notifica” con il quale esponeva che la notifica del ricorso richiesta il  12 agosto 2014, con riferimento all’indirizzo dello studio dell’avvocato indicato come domiciliatario nella sentenza impugnata, non era andata a buon fine in quanto, come si evinceva dalla ricevuta di ritorno, l’avvocato domiciliatario risultava trasferito presso un nuovo indirizzo.

Autorizzato a procedere a nuova notifica, salvo poi a valutare il collegio giudicante l’idoneità delle giustificazioni e l’ammissibilità del ricorso, in data 12 novembre 2014 il procuratore della ricorrente richiedeva altra notifica al nuovo domicilio dell’avvocato, notifica che veniva effettuata a mezzo servizio postale il 13 novembre 2014, mentre l’atto veniva ricevuto dalla controparte il 19 novembre 2014.

La controparte sollevava eccezione di tardività della notifica, precisando che il trasferimento dell’avvocato domiciliatario era avvenuto sin dal 1° ottobre 2012.

Il primo problema che si pone, dunque, è quello dell’imputabilità dell’errore sul domicilio, ed a tal fine le Sezioni unite distinguono a seconda che:

a)      Il difensore esercita la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia: sarà onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, anche se corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione del successivo mutamento.

b)      Il difensore svolge le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 82 del R.D. 22/01/1934 n. 37: solo in questo caso si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio e la notifica dell’impugnazione al procuratore va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto ex artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, in quanto è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.

Chiarito ciò, l’altro problema che viene affrontato è quello di stabilire quale comportamento deve tenere la parte dopo aver preso atto del fatto che, a causa del trasferimento dello studio, la notifica richiesta non è andata a buon fine.

Al riguardo la giurisprudenza delle Sezioni unite ha fissato il seguente principio di diritto:

nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio. In tal caso, la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Ciò posto, se la mancata notifica non può imputarsi alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

a)      Iniziativa della parte istante: questa, preso atto della mancata notifica a causa della modifica del domicilio, deve attivarsi in piena autonomia per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio.

b)      tale iniziativa deve essere caratterizzata dal requisito della immediatezza (appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione) e deve svolgersi con tempestività.

Va in ogni caso esclusa la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione al Giudice, sia perché questa allungherebbe ulteriormente i tempi processuali sia perché non sarebbe neppure utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata.

Conclusivamente può affermarsi che, fermo l’onere della parte istante di provare il rispetto delle condizioni di cui sopra, dal sistema possa desumersi un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il procedimento notificatorio, e ciò con riferimento al caso particolare delle impugnazioni una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta.

Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 cpc; infatti si sostiene che, se questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per compiere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente affermarsi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario.

 

Dr. Li Causi Filippo

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