La responsabilità genitoriale e il mantenimento dei figli ex art. 316- bis c.c.

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 Il concetto di famiglia legittima e della famiglia di fatto

Se volessimo trovare una definizione della famiglia non la troveremmo nel nostro codice civile e neppure nella nostra Costituzione, che si limita ad affermare nell’ art. 29: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Definizione alquanto contraddittoria poiché, se da un lato si è indotti a pensare che la famiglia sia solo quella formazione sociale fondata sul matrimonio, dall’altro il termine “società naturale” sarebbe fuorviante in quanto indurrebbe a pensare che la formazione della famiglia possa avvenire anche spontaneamente, senza cioè un atto “formalizzato”. Che le famiglie di fatto siano un fenomeno sociale, rientranti tra le formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost., è un fatto ormai assodato e condiviso tanto dalla coscienza sociale che da quella giuridica. Il Parlamento ne ha preso atto e attraverso la Legge 76/2016 ha loro concesso la possibilità di ottenere una regolamentazione, se stabili e non occasionali. Alla famiglia fondata sul matrimonio, o famiglia legittima, si affianca dunque la famiglia naturale o di fatto, formata da persone di sesso diverso che convivono more uxorio, cioè come se fossero marito e moglie. Se la famiglia legittima e quella di fatto non si possono equiparare totalmente quanto a diritti e doveri, relativamente ai rapporti tra genitori e figli l’equiparazione tra i due tipi di famiglia è pressoché totale.

Volumi consigliati

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

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Guida pratica ai contratti di convivenza

La Legge 76 del 2016 disciplina il contratto di convivenza, definito come l’accordo mediante il quale i partner decidono di regolamentare gli aspetti economici della convivenza.Questa nuovissima opera esplica la forma, il contenuto e gli aspetti patrimoniali del contratto di convivenza e chiarisce tutte le criticità del nuovo istituto, fornendo soluzioni ai dubbi più ricorrenti.Completato da un’utile appendice normativa, il testo si pone come uno strumento agile e di immediata utilità per quanti chiamati a confrontarsi con la redazione dei suddetti contratti.Matteo Santini Svolge l’attività di avvocato in Roma, prevalentemente in materia di diritto familiare. Organizzatore e relatore di convegni su argomenti riguardanti la famiglia e i minori.Presidente nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche. Collabora con diverse riviste giuridiche del settore famiglia.

a cua cura di Matteo Santini | 2017 Maggioli Editore

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Una nuova lettura del rapporto tra genitori-figli.

Una tappa fondamentale nella regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli si è raggiunta con la riforma della filiazione intervenuta dapprima con la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 e poi con il D. legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha introdotto delle importanti novità tra le quali ricordiamo:

  • la sostituzione del concetto di potestà genitoriale con quello di responsabilità genitoriale
  • una migliore individuazione dei doveri dei genitori verso i figli
  • una puntualizzazione dei diritti e dei doveri dei figli
  • l’unificazione dello status di figlio con l’eliminazione della distinzione tra figlio legittimo e naturale (l’art. 315 c.c. stabilisce che “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”).
  • rivisitazione della regolazione della responsabilità genitoriale e previsione dello stesso tribunale ordinario sia per i genitori coniugati che per quelli non coniugati per le questioni relative all’affidamento e per le condotte pregiudizievoli derivanti da un conflitto genitoriale sull’affidamento

La scelta di sostituire il concetto di potestà genitoriale con quello di responsabilità genitoriale non è stata solo una scelta di tipo terminologico ma una scelta derivante da un’evoluzione che il nostro ordinamento ha subito a seguito dell’influenza ricevuta dal recepimento di alcuni principi fondamentali dettati da fonti sovranazionali: la CRC (Convention of the Rights of the Child), ossia la Convenzione ONU per i diritti del fanciullo, che l’Italia ha ratificato nel 1989, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sull’esercizio dei diritti dei minori, conosciuta anche come Convenzione di Strasburgo, che l’Italia ha ratificato nel 2003.

Un’evoluzione, questa, per il nostro ordinamento giuridico, che ha spostato il focus sul minore, individuandolo come soggetto titolare di diritti, al pari degli altri componenti della famiglia, e che ha dato una nuova lettura al rapporto genitori – figli, laddove ha riconosciuto il rispetto del migliore interesse del figlio, l’assunzione della responsabilità piuttosto che l’esercizio dei poteri dei genitori nei confronti dei figli, l’importanza delle relazioni affettive.

Una definizione di responsabilità genitoriale.

Se volessimo cercare una definizione di responsabilità genitoriale non la ricaveremmo dal codice civile ma dall’influenza che il nostro ordinamento giuridico ha ricevuto dalle norme di rango internazionale.

Il Regolamento (CE) n.2201/2003 definisce la responsabilità genitoriale come l’insieme di diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende il diritto di affidamento e il diritto di visita.

La Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli del 20 novembre 1989 ove all’art. 18 descrive una responsabilità comune dei genitori nell’allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo.

La responsabilità genitoriale si esprime dunque attraverso una serie di diritti e di doveri che gravano su entrambi i genitori. Il suo esercizio invece è strettamente collegato con il riconoscimento formale dello status di genitore, connesso con l’accertamento giuridico della filiazione nei modi previsti dalla legge.

La responsabilità genitoriale a seguito dell’art. 316 c.c., così come modificato dal D.lgs. n. 154/2013, viene esercitata di comune accordo, a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo matrimoniale e anche in caso di separazione, divorzio, annullamento o nullità del matrimonio a meno che non intervengano provvedimenti limitativi della stessa (art. 317 c.c.).

Strettamente connessi con la responsabilità genitoriale sono i doveri o gli obblighi che tutti i genitori hanno nei confronti dei propri figli di mantenerli, istruirli, educarli e assisterli moralmente nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (147 c.c.). Ciò si ricollega all’art. 315-bis c.c. e all’art. 30 della Cost. laddove stabilisce il principio secondo cui i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli a prescindere dal loro status (legittimo, naturale, adottivo), ma anche a prescindere dallo status personale dei genitori (sposati, separati, divorziati, conviventi) (317 c.c.). Assunto, questo, che mette in evidenza come i figli non debbano subire una riduzione dei propri diritti a seguito della rottura o del venir meno dei vincoli tra i propri genitori.

Il concorso al mantenimento dei figli da parte dei nonni ex art. 316 bis c.c.

Entrambi i genitori, in correlazione a quanto previsto dall’art. 315 bis c.c., hanno l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente la prole in proporzione alle rispettive sostanze e in base alla loro capacità lavorativa ex art. 316 bis c.c. Trattasi di obblighi che non vengono meno neppure in caso in cui sia stato pronunciato un provvedimento di separazione, di divorzio o si sia  sciolta una convivenza more uxorio che abbia generato dei figli. Anche dopo essere stato disposto dal giudice l’obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento, potrebbe accadere che entrambi i genitori non dispongano dei mezzi sufficienti per poter adempiere ai propri doveri nei confronti dei  propri figli  perché minorenni o non economicamente indipendenti.

L’art. 316 bis c.c. c.c. dispone che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per poter mantenere i propri figli, i nonni sono tenuti a fornire i mezzi necessari per il sostentamento dei loro nipoti. L’intervento economico dei nonni però non è da considerare sempre possibile in tutte le situazioni. Il loro intervento sarà da considerarsi solo in via sussidiaria rispetto all’intervento dei genitori, che deve sempre avvenire in via primaria. Ciò significa che i nonni non possono essere chiamati a contribuire nel mantenimento del proprio nipote/nipoti se il proprio figlio è inadempiente quando in sostituzione di lui può intervenire l’altro genitore che è in grado di mantenerlo integralmente. Ciò è stato stabilito dalla sentenza della Suprema C sez. VI, 02-05-2018, n. 10419, la quale ha previsto che, se uno dei due genitori non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro. La possibilità di convenire in giudizio il genitore inadempiente non è da escludersi, in quanto secondo quanto previsto dalla seconda parte dell’art. 316 bis c.c., egli può essere chiamato a rispondere del proprio comportamento, dal genitore adempiente, dai propri genitori e dal figlio divenuto maggiorenne. In tal caso il Presidente del Tribunale, sentito il genitore inadempiente e assunte le informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei suoi redditi, in proporzione all’obbligo su di lui gravante, venga versata direttamente al genitore adempiente o a chi sopporta concretamente le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

Il decreto ingiuntivo, notificato al genitore adempiente, nonni ed al terzo debitore (es. datore di lavoro), costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

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Bibliografia:

  • Colli, F. Ferri, S. Gennari, I codici civile e penale, ed. la Tribuna 2019.
  • Compendio di Istituzioni di Diritto Privato, ed. Simone 2010.
  • Bardoni, I minori e la loro tutela, ed. Admaiora 2016.
  • Sforza, Le Unioni civili e le Convivenze di fatto, ed. Admaiora 2016.
  • Giudice, S. Francavilla, F. Pisaro, La coordinazione genitoriale in Italia, ed. Key 2018.

 

 

 

 

 

Maria Antonietta Canestrino

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