La responsabilità del prestatore d’opere intellettuali

Redazione 02/10/18
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La nozione di “attività professionale” ricomprende qualsiasi attività lavorativa, sia essa manuale od intellettuale, svolta in maniera continuata ed abituale per trarne un certo grado di profitto. L’ordinamento giuridico riconosce una nozione più ristretta di attività professionali, qualificandole nella specie quali “professioni intellettuali”, disciplinate nel Capo II del Libro V, rispettivamente dall’art. 2229 all’art. 2238 c.c.

Il prestatore d’opera intellettuale

La definizione de qua identifica una attività che offre un certo grado di creatività, sia essa culturale od intellettuale. Il grado tecnico richiesto da tali professioni è chiaramente rinvenibile dal combinato disposto degli artt. 2229 e 2231 c.c., i quali rispettivamente disciplinano un’attività per cui “ è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”. L’iscrizione nei suddetti albi o elenchi certifica un certa preparazione tecnica, conseguita a seguito di un percorso universitario di secondo livello o post universitario con l’obiettivo di fornire appropriate conoscenze ed abilità per l’esercizio di tali professioni. Tale tutela viene impiegata per queste sole categorie di attività, al fine di salvaguardare gli interessi di rango costituzionale. Difatti, in un altro caso, una simile tutela risulterebbe inappropriata e lesiva di una iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost.
La specializzazione in determinate professioni comporta l’assoggettamento a specifiche leggi di copertura, nella specie: per le professioni giuridiche, la legge di copertura è quella sociale e morale; mentre, per le materie scientifiche, visto il loro carattere strettamente universale, vengono impiegate le scienze esatte.
Occorrerà ora procedere con l’evidenziare il tipo di responsabilità a cui è soggetto il professionista intellettuale, tenendo in debita considerazione le differenze tra le responsabilità contrattuale od extracontrattuale, e come queste intervengono alternativamente a disciplinare le professioni intellettuali, in particolare quelle sanitarie.
Partendo con il definire la responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c., la stessa ha ad oggetto la violazione di una precedente obbligazione insorta tra gli obbligati, in cui il soggetto passivo non ha adempiuto alla prestazione di cui si era fatto carico; mentre, per la responsabilità extracontrattuale, ex art 2043 c.c., non rileva che i soggetti fossero previamente vincolati, la norma, difatti, fa riferimento ad una violazione di una situazione giuridica avente ad oggetto diritti assoluti tutelati dall’ordinamento erga omnes.

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, malgrado entrambe prevedano una medesima sanzione, sembrano atteggiarsi in maniera significativamente diversa.
In primo luogo, mentre è pacifico che l’art. 2043 c.c. preveda una responsabilità di tipo soggettivo, ancorata al dolo o alla colpa; molto discussa risulta la natura giuridica della responsabilità contrattuale, ricondotta alternativamente ad un modello oggettivo, soggettivo o misto.
Secondo il modello oggettivo, la responsabilità contrattuale è fondata non sulla colpa del debitore, ma sull’inadempimento della prestazione; secondo il modello soggettivo il criterio di imputazione è basato sulla colpa; secondo il modello misto, che si pone in una posizione mediata, il criterio oggettivo o soggettivo della responsabilità dipende dal contenuto dell’obbligazione, perché mentre nelle obbligazioni di risultato il criterio di imputazione sarebbe oggettivo, in quelle di mezzi sarebbe soggettivo. In giurisprudenza e nella dottrina più recente prevale la tesi della responsabilità per colpa.
In secondo luogo, sul piano della struttura dei due illeciti. Nella responsabilità aquiliana la condotta deve, in base ad un nesso di causalità materiale ai sensi degli articoli 40 e 41 c.p., causare un danno ingiusto, a sua volta fonte ex art. 1223 c.c. di conseguenze risarcibili. Nella responsabilità contrattuale, invece, non è descritta la relazione tra condotta ed evento, perché la condotta rappresenta il danno ingiusto che lede la sfera del creditore: l’inadempimento rappresenta la violazione del diritto di credito.
Mentre nell’art. 2043 cc. è netta la distinzione tra la condotta colpevole, il danno evento e il danno conseguenza, nell’art. 1218 cc. non c’è l’immediata identificazione dell’illecito contrattuale e, pertanto, tale distinzione non è evidenziata. Occorrerà dunque dare una lettera più approfondita all’art. 1227 c.c., il quale al primo comma tratta dell’evento dannoso, a mente degli artt. 40 e 41 c.p. ; mentre il secondo comma tratta della causalità giuridica ossia del nesso tra danno-evento e danno- conseguenza.
L’inadempimento contrattuale, pertanto, garantisce al creditore, oltre alla risoluzione del contratto ex art. 1453 cc. e all’esecuzione coatta in forma specifica ex artt. 2930 ss. c.c., un ulteriore rimedio repressivo, ossia il risarcimento danno. Tale risarcimento può riguardare sia danni patrimoniali che non.
In merito ai danni patrimoniali una particolare attenzione deve essere data all’art. 1223 c.c., il quale ammette il risarcimento del lucro cessante e del danno emergente, quale conseguenza immediata e diretta. L’ordinamento, però, ammette il risarcimento anche di danni mediati e non diretti di cui agli artt. 1225 e 1227 co.2 c.c.
Quanto ai danni non patrimoniali, la giurisprudenza è concorde nel dare una lettura estensiva dell’art. 1174 c.c. per cui la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere a un ” interesse anche non patrimoniale del creditore” . La giurisprudenza ha così interpretato l’ “interesse” quale potenziale lesione di un diritto della persona.
Ora, messi sommariamente in luce gli elementi distintivi delle due responsabilità, occorre riferirle rispettivamente alle professioni intellettuali.

Obbligazioni di mezzi o risultato

Il rapporto giuridico ha ad oggetto un contratto d’opera intellettuale, mediante il quale con il conferimento dell’incarico al professionista, il creditore ha diritto a che la prestazione, di fare o non fare, venga adempiuta dal debitore ai sensi dell’art. 2230 c.c.
L’assunzione di un simile impiego può avere ad oggetto, secondo la risalente giurisprudenza, alternativamente a un’obbligazioni di mezzi, un’obbligazione di risultato. Le due tipologie di obbligazioni impongono al debitore l’adempimento di un atto necessitato, l’adempimento dunque non è un atto libero; situazione chiaramente diversa dall’atto negoziale, quale espressione di libertà e autonomia.
L’obbligazione di mezzi non richiede la realizzazione del risultato finale, ma impone che, nell’adempiere, il debitore abbia agito in maniera diligente.
La diligenza richiesta, pertanto, deve essere commisurata al grado di capacità tecnico-scientifiche in possesso dal soggetto obbligato. L’art. 1176 c.c. disciplina un duplice grado di diligenza del debitore, in base al quale al primo comma la diligenza richiesta, nell’adempimento della obbligazione, è quella del buon padre di famiglia; viceversa, nell’obbligazioni aventi ad oggetto l’esercizio di una attività professionale la diligenza deve essere valutata sulla base della attività esercitata. L’art. 1176 al comma 2, dunque, definisce una diligenza adeguata. Pertanto, il creditore che voglia rilevare l’inadempimento del debitore, nelle obbligazioni di mezzi, dovrà provare l’assenza di diligenza nell’esecuzione della prestazione.
Le obbligazioni di risultato, viceversa, impongono al debitore il raggiungimento dello scopo finale. Il debitore potrà liberarsi dall’obbligo della prestazione, provando che l’inadempimento è derivato da un evento ulteriore imprevisto o imprevedibile ai sensi dell’art. 1218 c.c.
La Suprema Corte con una sentenza cardine del 2005 ha manifestato la volontà di mitigare questa dicotomia, ponendo l’attenzione sul fatto che la differenza non trovi alcun riscontro normativo. Infatti, seppur essa continua a descrivere prestazioni obiettivamente diverse per contenuto, non è stata regolata dal nostro legislatore, a differenza di quello francese.
A tale diversità di contenuto non può corrispondere, specie a seguito delle Sezioni Unite del 2001, un diverso riparto dell’onere della prova e ciò per diversi ordini di motivi: in primo luogo, l’art. 2697 c.c. si applica indistintamente a tutti i tipi di obbligazioni; in secondo luogo, per il principio di vicinanza dell’onere della prova, potrebbe essere troppo oneroso per il creditore provare la diligenza che il debitore avrebbe dovuto usare e non ha usato; da ultimo, spesso le obbligazioni di mezzi si trasformano in vere e proprie obbligazioni di risultato, poichè il creditore lamenta non tanto l’inadempimento in sé, quanto il danno ulteriore, ossia il mancato risultato, anche se questo esula dall’obbligazione, perché non dipende solo dalla volontà del debitore. Ne consegue che per qualsiasi tipo di obbligazione e per qualsiasi tipo di azione proposta, il creditore devo provare il rapporto, sorto ex art 1173 c.c., e allegare l’inadempimento; sorgerà, invece, in capo al debitore l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

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