La responsabilità da contatto sociale qualificato

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La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall’esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall’ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica.
Per approfondire si consiglia: Compendio di Diritto civile

Indice

1. Il contatto sociale


Con l’espressione contatto sociale si indica un rapporto sociale idoneo a ingenerare l’affidamento dei soggetti coinvolti in virtù del fatto che si tratta di un rapporto qualificato dall’ordinamento giuridico, che ricollega una serie di doveri di collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici.
La violazione di questi doveri determina la responsabilità da contatto sociale qualificato.


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2. I rapporti con la responsabilità contrattuale


Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico a norma dell’articolo 1173 del codice civile.
Ne deriva che, secondo questo orientamento, in virtù del principio dell’atipicità delle fonti delle obbligazioni del quale all’articolo 1173 del codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale.
La speculazione dottrinale e giurisprudenziale intorno al concetto di responsabilità da contatto sociale qualificato ha finalità eminentemente garantista, atteso che riconducendo la responsabilità da contatto sociale nella responsabilità contrattuale il soggetto danneggiato beneficia di indubbi vantaggi sotto il profilo della prescrizione (10 anni nella responsabilità contrattuale a fronte del termine di 5 anni previsto per la responsabilità extracontrattuale) e dell’onere della prova.
In virtù del principio della vicinanza della prova, nella responsabilità contrattuale si può dire agisca l’inversione dell’onere della prova, potendo il danneggiato limitarsi all’allargamento dell’inadempimento della controparte alla quale spetterà provare di avere adempiuto all’obbligazione, restando inteso che questo principio si può fare valere esclusivamente per le obbligazioni di dare e di fare e non anche per le obbligazioni di non facere, per le quali trova applicazione il regime probatorio ordinario.

3. La casistica


3.1 Responsabilità dell’insegnante per l’autolesione dell’allievo
Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, ma contrattuale, atteso che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, con la finalità di evitare che l’allievo si procuri un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’articolo 1218 del codice civile.
Mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all’insegnante.
 
3.2 Responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario
In tema di assegno bancario non trasferibile, pagato a persona diversa dal beneficiario indicato sul titolo ed in violazione dell’articolo 43 legge assegni, la banca negoziatrice incorre in responsabilità di natura contrattuale, in virtù di contatto sociale nei confronti dei soggetti che dalla violazione abbiano pattuito un danno, tra i quali il prenditore, colui che ha posto sul titolo la clausola di non trasferibilità e colui che ha visto indebitamente utilizzata la provvista sulla banca trattaria.
Dalla natura contrattuale della responsabilità ne consegue che all’azione si applica la prescrizione ordinaria decennale.
 
3.3 Responsabilità del mediatore per la violazione dei doveri di correttezza e di informazione
La mediazione tipica, disciplinata dagli articoli 1754 e seguenti del codice civile, è esclusivamente quella svolta dal mediatore in modo autonomo, senza essere legato alle parti da nessun vincolo di mandato o di altro tipo, e non costituisce un negozio giuridico, ma un’attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione.
In virtù del contatto sociale che si crea tra il mediatore professionale e le parti, nella controversia tra loro pendente trovano applicazione le norme sui contratti, con la conseguenza che il mediatore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere fatto il possibile nell’adempimento degli obblighi di correttezza e informazione a suo carico, ai sensi dell’articolo 1176 comma 2 del codice civile, e di non avere agito in posizione di mandatario.
 
3.4 Responsabilità dell’ex datore di lavoro per le informazioni inesatte fornite all’ex dipendente
Nel caso di danno conseguente a inesatte informazioni (nella specie previdenziali), relative al rapporto di lavoro, fornite, a richiesta, dall’ex datore di lavoro al lavoratore, è assente il vincolo contrattuale attuale.
È presente, però, la particolare funzione qualificata svolta dal datore di lavoro, relativa ai propri dipendenti e non alla generalità, rispetto a informazioni in suo possesso relative al rapporto di lavoro che non sia più attuale.
L’obbligo di comportamento trova il proprio fondamento nel pregresso rapporto contrattuale ed è a tutela dell’affidamento che l’ex dipendente ripone nell’ex datore di lavoro, come detentore qualificato delle informazioni relative a un rapporto contrattuale concluso, in un contesto che ha sullo sfondo la tutela costituzionale apprestata al lavoro (art. 35 Cost.).
È ravvisabile, la responsabilità da contatto, con il conseguente regime probatorio deducibile dall’articolo 1218 del codice civile, secondo il quale, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato per effetto del contatto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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