La responsabilita’ civile: considerazioni sul modello romanistico

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Nel diritto romano classico è possibile individuare quattro categorie di delicta da cui deriva, per l’offensore, una poena pecuniaria: il furtum, la rapina, l’iniuria, il damnum iniuria datum, rispettivamente le prime due a tutela del diritto di proprietà, la terza a tutela dell’integrità fisica e morale, la quarta avente ad oggetto un complesso di atti dannosi su cose altrui, ritenuta fondata sulla Lex Aquilia e differente dalle precedenti in quanto non richiedente l’elemento soggettivo del dolo ma soltanto quello della colpa.

A riguardo, non è chiaro cosa si intendesse per culpa in senso romanistico, se negligenza o nesso causale tra fatto e danno: ciò in quanto non risultano elementi a sostegno di quel che oggi si intende con l’affermazione della colpevolezza.

Si riscontrano, anzi, i primi modelli di responsabilità senza colpa (i quasi delicta), oggi codificati per equivalenza nella responsabilità per cose in custodia e dei datori di lavoro per il fatto illecito dei loro preposti, tra cui la actio de effusis et deiectis (in caso di lesione dovuta a lancio di oggetti liquidi o solidi da una casa), la actio de positis et suspensis (in caso di lesione dalla caduta di cose appoggiate o sospese ad una casa), la actio in factum contra nautas, caupones, stabularios (concessa ai passeggeri e clienti degli albergatori, stallieri, battellieri per il furto subito ad opera di servi o dipendenti). 

Principio fondamentale della concezione romanistica della responsabilità è che l’illecito, inteso come qualsiasi atto (commissivo od omissivo) che si pone in contrasto con il comportamento che gli uomini dovrebbero generalmente e particolarmente tenere, obbliga a risarcire il danno.

Segnatamente, la Lex Aquilia de damno (III secolo a.C. circa) comprendeva tre capi: 1) colui che aveva ucciso uno schiavo o animali domestici altrui era obbligato a pagare al dominus il valore più alto che la res distrutta aveva raggiunto durante l’ultimo anno; 2) l’adstipulator che aveva fraudolentemente compiuto l’acceptilatio del credito era obbligato a risarcire il creditore ignaro o non consenziente; 3) chi aveva danneggiato una res altrui (animata o inanimata) era tenuto a pagare al proprietario il maggior valore che la res danneggiata aveva raggiunto negli ultimi trenta giorni.

Si trattava, così, di un diritto impostato e basato sul giusto (e per contrapposizione ingiusto) cui successivamente, per natura e l’avanzare della centralità della persona, si giunse all’elaborazione del principio neminem laedere oggi identificato nel contenuto prescrittivo dell’art. 2043 c.c.

 

G. ALPA, M. J. BONELL, D. CORAPI, L. MOCCIA, V. ZENO-ZENCOVICH, A. ZOPPINI, Diritto privato comparato, Roma-Bari, 2007.

P. CENDON, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino, 1976.

A. DIURNI, D. HENRICH, Percorsi europei di diritto privato e comparato, Milano, 2006. 

A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, Torino, 2008.

P. RESCIGNO, Manuale di diritto privato, Milano, 2000.

P. ROVELLI, La responsabilità civile da fatto illecito, Torino, 1964.

O. SANDROCK, Significato e metodo del diritto civile comparato, Napoli, 2009.

Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

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