La ragione più liquida: prevale la questione assorbente

Redazione 18/01/18
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Principio della ragione più liquida: in cosa consiste

Il principio della ragione più liquida deve guidare il giudice nella formulazione della decisione: è quanto stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1327 dello scorso 18 dicembre 2017, la quale fa applicazione della giurisprudenza consolidata di legittimità. Il precedente più rilevante si rinviene nella pronuncia delle Sezioni Unite del 2014 (n. 26242/14). Il principio stabilisce che la questione al vaglio del giudice può essere decisa anche rispondendo ad una domanda che, seppur subordinata, risulta assorbente e dunque rende inutile la trattazione delle ulteriori questioni. Pertanto, l’ordine previsto dall’art. 118 disp. prel. c.p.c. e dall’art. 276 c.p.c. non è, in un certo senso, tassativo.

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Il caso di specie

La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale emiliano traeva origine dall’opposizione ad un decreto ingiuntivo, nel quale l’ingiunto opponente lamentava la mancanza qualitativa della prestazione oggetto di pagamento. Il creditore opposto deduceva la decadenza dall’azione di garanzia, in quanto erano decorsi i termini per la denuncia dei vizi. Secondo il giudice, il superamento di detto termine era questione che poteva essere accertata in via preliminare rispetto a quella relativa alla sussistenza dei vizi, risolvendo di per sè la controversia, senza che questa sia dilazionata inutilmente. Invero, il principio della ragione più liquida è applicazione del principio di economia processuale, per cui la giustizia è un servizio reso alla collettività e, dunque, è necessario che sia effettuato in tempi celeri e ragionevoli.

Il principio affermato dal Tribunale

Facendo applicazione del principio di celerità e ragionevole durata del processo, il giudice emiliano ha affermato che la sentenza non deve dare risposta a tutte le domande formulate, ma deve  “accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore“.

Pertanto, nel caso di specie, accertato il decorso dei termini per la denuncia dei vizi lamentati, l’eccezione di decadenza veniva accolta e l’opposizione presentata dal debitore ingiunto veniva respinta.

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