La prova scientifica nel processo penale, la sentenza Franzese e recenti esiti giurisprudenziali

Corsi Giuseppe 10/07/12
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Il tema della prova nel diritto processuale penale, tradizionalmente, è ricco di implicazioni teoriche e pratiche. Sotto il profilo teorico, difatti, occorre operare delle distinzioni tra fonte, oggetto, mezzo di prova. Sotto il profilo pratico, invece, la “questione” probatoria è essenziale per tradurre nella realtà processuale i principi dello stato di diritto, quale, ad esempio, il giusto procedimento ex art.111 Cost.

In generale, la scienza pone delle ipotesi da confermare tramite un tentativo di falsificazione. A tal proposito, essa è debitrice dell’opera del filosofo Popper. Per comprendere la vastità delle problematiche sottese a questo argomento, si può aggiungere come esempio tra i tanti che la teoria della rotazione della terra venne provata solo nell’anno 1851, grazie al pendolo di Foucault.

Sotto il profilo della causalità, qualora una delle conseguenze naturali non si avveri, allora l’ipotesi non è vera, quindi non può diventare una legge scientifica.

Sul versante processuale, l’accusa esamina il testimone ed il perito;in seguito, il difensore dell’imputato li controesamina; qualora sia provato un fatto incompatibile con l’imputazione, allora quest’ultima non risulterà vera. Quindi, se l’imputato non fornisce la prova di un fatto incompatibile con l’imputazione, l’accusa deve comunque eliminare ogni ragionevole dubbio, perchè l’imputato è presunto innocente. Osserviamo che la prova scientifica, così come quella dichiarativa, deve essere ricercata, ammessa assunta e valutata.

Nella ricerca, implicazioni ulteriori derivano dal dato di fatto della labilità frequente dell’oggetto di prova scientifica.

La prova scientifica è valida se ammette la verifica e resiste al contraddittorio.

Nell’ammissione,la Cassazione ha accolto, nel 2010, i criteri della sentenza statunitense “Daubert” nella sentenza “Cozzini”, inerente un caso di esposizione all’amianto. La grande novità della Daubert consiste nel fatto che il riconoscimento della comunità scientifica non è indispensabile: in sintesi, trattasi del concetto di idoneità del mezzo di prova nuovo.

In particolare, il problema della causalità deve essere affrontato diacronicamente.

Se all’inizio, negli anni ’60, ci si affidava, in buona sostanza, all’ intuizione del giudice (vedasi il caso del talidomide ), successivamente siamo arrivati alla sussunzione del caso concreto sotto leggi scientifiche di copertura, per cui il rapporto di causalità sussiste se vi sia una legge della scienza come “premessa maggiore” giustificativa.

questa ricostruzione condizionalistica arriva fino agli anni ’90. per es., rileviamo che, in un omicidio per veneficio, dalla somministrazione dell’arsenico deriva, scientificamente, la morte. In un giudizio controfattuale di eliminazione mentale, togliendo la premessa della somministrazione, si elimina l’evento morte.

La giurisprudenza, tra il 1990 e il 2002, ha elaborato una concezione statistica di probabilità, spaccandosi in due correnti. Per la prima, una legge scientifica, che esprima una probabilità vicina alla certezza, può permettere una condanna. Per la seconda, finalizzata teleologicamente alla tutela della società, la condanna dell’imputato è permessa anche quando la legge scientifica esprima una probabilità seria e apprezzabile (mediamente,tra 30 e 50 %).

la ricomposizione della giurisprudenza avviene nel 2002, con la sentenza cd “Franzese”. Per le SSUU il fatto oggetto di accertamento è un fatto storico, ormai avvenuto. Dunque, entrambe le tesi hanno un approccio erroneo, in quanto occorre ricercare la certezza processuale con riguardo al nesso causale inerente quella singola condotta e quel singolo evento, senza ricostruire la legge di validità generale ed astratta. Icasticamente, si rileva come possa essere oggetto di processo una vicenda in cui si verifichi il caso residuale, di probabilità concreta molto ridotta. Con riguardo all’accertamento del nesso di causalità, la sentenza Franzese pone il modello “inferenziale induttivo”, con cui l’operatore deve partire dal caso concreto per arrivare alla legge. Cosa ben diversa era il modello “nomologico deduttivo”, con cui si traevano deduzioni da una legge astratta principale oggetto di ricognizione. Dunque, la Corte di Cassazione evidenzia la necessità di operare un giudizio controfattuale caratterizzato da «elevata probabilità logica» o «alto grado di credibilità razionale».
« Tutto ciò significa che il giudice, pur dovendo accertare ex post, inferendo dalle suddette generalizzazioni causali e sulla base dell’intera evidenza probatoria disponibile, che la condotta dell’agente “è” (non “può essere”) condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato nell’operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di “certezza processuale”, conducenti conclusivamente, all’esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da “alto grado di credibilità razionale” o “conferma” dell’ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare: giudizio enunciato dalla giurisprudenza anche in termini di “elevata probabilità logica” o “probabilità prossima alla – confinante con la – certezza” » (Cass. Sez. Unite 11.7.2002, Franzese) .
Ne consegue che il livello di probabilità statistica dovrà essere sempre oggetto di specifica valutazione in riferimento alle circostanze del singolo caso concreto, sulla base delle risultanze probatorie, “non essendo consentito dedurre automaticamente – e proporzionalmente – dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di causalità”.
La Corte, poi, riconosce l’esistenza del nesso causale pur in presenza di coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista, “se corroborati dal positivo riscontro probatorio …circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa”.
Il procedimento logico effettuato dal giudice, quindi, sarà simile al ragionamento inferenziale della prova indiziaria ex art. 192, 2° comma, c.p.p.
Sotto il profilo della condotta omissiva, in particolare, la “Franzese” specifica che l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza probatoria del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il dubbio plausibile e ragionevole,in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva deve comportare l’esito assolutorio del giudizio. A tal riguardo,
il punto fondamentale della sentenza consiste nel concetto di “probabilità logica” o di “credibilità razionale”.
Certa dottrina ha osservato la mancanza di un concreto parametro di riferimento per accertare la “probabilità logica”, ma, per altri commentatori, la decisione del giudice non è più ispirata, in tale modo, dal criterio della certezza o quasi certezza statistica, e viene giustamente riferita alla certezza processuale, e quindi all’elevata credibilità razionale del rapporto di causalità.
Il risultato del giudizio controfattuale, allora, deve portare ad un dubbio residuo “non ragionevole”, o privo di conferma. Inoltre, si deve poter escludere le eziogenesi alternative, appunto, “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Ricapitolando, il punto di partenza dell’indagine sul nesso causale sarà la legge di copertura, se esistente, che dovrà essere verificata sia nella sua attendibilità e fondatezza, sia nella sua specifica applicabilità alla fattispecie concreta; si dovrà, quindi, valutare il grado di conferma empirica di tale legge e il consenso di cui goda nella comunità scientifica.
Come chiosato dalla Cassazione (sentenza n. 4177/06), il giudice “dovrà verificare, altresì, se queste leggi siano compatibili con l’età, il sesso, le condizioni generali del paziente, con la presenza o l’assenza di altri fenomeni morbosi interagenti, con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento farmacologico e con tutte le altre condizioni, presenti nella persona nei cui confronti è stato omesso il trattamento richiesto, che appaiono idonee ad influenzare il giudizio di probabilità logica”
Altre caratteristiche del caso concreto da tenere in considerazione ai fini del giudizio di probabilità logica possono essere, in aggiunta a quanto sopra, il livello di gravità della patologia, la tempestività dell’accertamento della malattia, l’interazione con altri farmaci somministrati.
Si dovranno quindi comparare le peculiarità del caso sub judice con le condizioni in cui è stata sviluppata l’indagine scientifica e/o statistica.
In casi di inesistenza di una legge scientifica ,invece, per la sentenza Franzese, l’esistenza del nesso causale dovrà essere valutata sulla base delle massime di esperienza o delle generalizzazioni del senso comune, purché le stesse abbiano un solido fondamento scientifico che confermi la valutazione che ricollega la condotta all’evento.

Sotto il profilo processuale, infine, è interessante Cassazione n. 840/08, per cui “l’indagine del p.m. prima e l’attività istruttoria del giudice poi devono essere dirette non soltanto ad ottenere la conferma dell’ipotesi formulata ma devono riguardare anche la conferma, o meno, dell’esistenza di fattori causali alternativi che possano costituire elementi di smentita della ricostruzione ipotizzata”.

Ciò premesso, si ricorda come sia diverso l’iter probatorio del procedimento civile (volto a regolare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) da quello penale, in ragione dei valori sottesi ai due processi, ovvero la tutela della libertà personale e la pretesa di risarcimento del danno. Difatti, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, invece, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”.

A proposito della differenza dell’onere probatorio in civile ed in penale, è interessante la sentenzan.4391/12 della IV sez. pen. Cass.

La sentenza tratta di un paziente affetto da schizofrenia paranoide, che è ospite di una comunità protetta. E’ preda di allucinazioni auditive dettanti ordini, c.d. a contenuto imperativo. Ha sviluppato un delirio di veneficio, con rifiuto intermittente di alimentazione ed ostinata chiusura in se stesso. All’anamnesi, figurano stati di eccitazione psicomotoria con tentativi di atti autolesivi. Qualche giorno dopo il paziente si butta da una finestra di due metri circa, riportando lesioni che si evolvono mortalmente.

Con la I sentenza di merito, il tribunale di Asti condannava per omicidio colposo ed al risarcimento della parte civile gli amministratori, il direttore sanitario, il responsabile della sicurezza della casa di cura. La corte d’appello di Torino,poi, confermava la responsabilità del solo direttore sanitario, che adiva la giurisdizione di legittimità deducendo due motivi: il primo, la mancanza ed illogicità della motivazione, per cui non è certo se la “defenestrazione”sia stata effetto di una allucinazione o di una decisione consapevole. “Quanto all’ipotizzata necessità di trasferimento del degente in altra struttura (più sicura,ndr), nessuno ha mai chiarito dove e in qual modo ciò dovesse accadere.in ogni caso, il trasferimento in un ospedale non avrebbe impedito l’attuazione del suicidio”.

Per il secondo, si deduce la violazione degli artt. 40 e 41 cp. Infatti, la morte “fu dovuta ad una polmonite generata da un batterio resistente alla penicillina, affezione contratta in ospedale”. La Cassazione, non potendo valutare il merito, ricostruisce la categoria di “rischio consentito”. Tale rischio è insuperabile ma è accettato dalla scienza medica e dalla società. Il malato di mente, cioè, non può essere isolato dalla società, ma deve comunque essere sorvegliato.

In conclusione, sotto il profilo penale, visto il ragionevole dubbio sulla causa della morte, l’imputato deve rispondere solo delle lesioni derivate immediatamente dalla “defenestrazione”, reato estinto per prescrizione. Sotto il profilo civile, invece, “l’unico soggetto in grado di apprezzare la gravità della patologia del defunto era proprio il direttore, che avrebbe dovuto informare i vari soggetti responsabili all’interno dell’azienda al fine di coinvolgerli nelle conseguenti determinazioni. La mancanza di tale informazione ha lasciato all’oscuro gli imputati sulla situazione di emergenza in atto; sicchè correttamente è stata esclusa l’esistenza di condotte colpose” in capo ai medesimi.

Corsi Giuseppe

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