La procedura obbligatoria di conciliazione vale anche per i licenziamenti effettuati da un’agenzia di somministrazione

Redazione 24/09/13
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Lilla Laperuta

Con l’interpello n. 27 del 20 settembre 2013, il Ministero del Lavoro in risposta ad un quesito posto dall’Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro, ha chiarito in quali termini possa trovare applicazione la procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (di cui all’art. 7 L. 604/1966) nell’ipotesi in cui il licenziamento in questione venga effettuato da un’agenzia di somministrazione.

Una volta premesso che l’art. 7, L. 604/1966 trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità (o più di 5 se imprenditori agricoli) e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale, il Ministero afferma che non risultano disposizioni che consentano di ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione.

L’art. 7 trova, pertanto, applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia un’agenzia; ciò, evidentemente, qualora sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione.

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