La prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria si considera interrotta quando l’atto di citazione è consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica

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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili (Presidente: dott. Luigi Antonio Rovelli – Relatore: Dott.ssa Roberta Vivaldi), nell’interessante e articolata sentenza n. 24822 depositata il 19 dicembre 2015, a soluzione di una questione di massima di particolare importanza, affronta il caso relativo al rigetto di domanda revocatoria per prescrizione dell’azione.

L’atto di citazione, nella fattispecie in esame, viene consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica entro il termine di prescrizione, ma viene recapitato al convenuto quando il termine è ormai spirato.

Gli Ermellini devono, quindi, stabilire i limiti di estensione del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche del notificante e del destinatario, in base alla regola introdotta nell’ordinamento dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, che è stata recepita dal legislatore nell’art. 149 c.p.c. ed ha subito gli interventi di numerose pronunce della Suprema Corte.

Secondo la Corte di Cassazione la circostanza di estendere la regola della duplicazione del momento perfezionativo della notifica al di fuori dell’ambito individuato dalla Corte Costituzionale potrebbe generare un conflitto con il principio generale di certezza dei rapporti giuridici che, ai fini dell’efficacia degli atti unilaterali ricettizi, richiede la conoscenza o la conoscibilità dell’atto da parte del soggetto interessato.

I Supremi Giudici osservano che sulla scorta del prevalente indirizzo giurisprudenziale “la scissione degli effetti per il mittente e per il destinatario si applica solo alla notifica degli atti processuali e non a quella degli atti sostanziali, né agli effetti sostanziali degli atti processuali”.

Il problema, nel caso in esame, è quello di stabilire in quale momento si interrompe la prescrizione con riferimento all’inizio di un’azione revocatoria ordinaria.

Secondo le Sezioni Unite il loro compito è quello di dare una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione dell’art. 2943 c.c., tenendo conto sia dei principi enunciati nella su menzionata sentenza della Corte Costituzionale, che del fatto che il principio di ragionevolezza implica un bilanciamento dei beni in conflitto e che all’esito del bilanciamento stesso un bene viene comunque sacrificato a vantaggio di un altro.

La Corte Costituzionale, con il principio del bilanciamento, così come ha fatto la Corte Edu, costruisce una norma traendola dalla disposizione di legge e allo stesso modo deve procedere anche il giudice ordinario per compiere una interpretazione costituzionalmente orientata.

Ed è proprio nella natura della tecnica del bilanciamento, secondo i Supremi Giudici, che una soluzione normativa valida per una disposizione non lo è per un’altra: infatti, nel giudizio di bilanciamento può accadere che in un caso normativo si dia preminente tutela al notificante e in un altro al destinatario.

La Corte di Cassazione ribadisce che la domanda di revocatoria ha nel contempo un effetto processuale e un effetto sostanziale e che nessuna interpretazione estensiva dell’art. 1334 c.c. consente di applicare una regola nata per gli atti negoziali unilaterali agli atti processuali; osserva, inoltre, che se il diritto si estingue per prescrizione quando non è esercitato, ciò che vale ad impedire che la prescrizione maturi è che il diritto sia esercitato e che “se il diritto deve o può esserlo dando inizio al giudizio è atto di esercizio del diritto e quindi ciò che rileva è che l’avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo, non che nel termine l’obbligato lo venga a sapere; se è stato iniziato ed è stato fatto quanto necessario perché sulla sua base prosegua, il convenuto sarà posto in grado di difendersi a proposito della tempestività dell’atto di inizio”.

Per i Supremi Giudici, quindi, per impedire il maturarsi della prescrizione, è necessario che il diritto sia stato esercitato nel termine e ciò rappresenta un fatto oggettivo, che non dipende dalla conoscenza che l’obbligato ne abbia, perché il completamento del procedimento di notificazione, necessario affinché la prescrizione non si perfezioni, mette il convenuto nella condizione di verificare se la prescrizione si è o no maturata.

Le Sezioni Unite, suggeriscono la seguente soluzione: se il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione di cui all’art. 2943, primo comma, c.c., è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica e non quando l’atto con cui si inizia il giudizio viene consegnato al destinatario.

La Corte di Cassazione ha quindi accolto il motivo di ricorso, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione.

Avv. De Luca Maria Teresa

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