La prescrizione dei reati

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La prescrizione dei reati è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione degli stessi sia seguita da una sentenza di condanna inderogabile.

L’ispirazione dell’istituto, sul quale gli orientamenti della scienza penalistica sono unanimi, è dovuta al fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un determinato arco di tempo dalla commissione dell’illecito, in forza del venire meno delle esigenze di prevenzione.

Nel corso degli anni, la disciplina della prescrizione dei reati ha conosciuto diverse misure correttive, confluite nella legge cd. “ex Cirielli” n. 251/2005.

Un’ altra riforma è da qualche tempo al vaglio del Parlamento ma risulta arenata in Senato per alcune difficoltà che la connotano.

 

Per individuare quali termini di prescrizione si applicano ai diversi tipi di reato, si deve tenere conto della durata della pena edittale massima prevista per essi dalla legge.

La prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni.

Se per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni mentre quando stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, si tiene conto esclusivamente della pena detentiva.

A differenza di quello che avveniva in passato, il metodo di calcolo introdotto nel 2005 non tiene conto delle circostanze, salvo se sussistano aggravanti autonome o ad effetto speciale, in presenza delle quali si considera l’aumento massimo di pena previsto.

La regola di computo della prescrizione conosce delle specifiche eccezioni per i reati di particolare gravità.

Si pensi, ad esempio, all’omicidio stradale (di recente introdotto nel nostro ordinamento), alla tratta di persone o al sequestro di persona a scopo estorsivo, questo caso la prescrizione è doppia rispetto a come sarebbe utilizzando i consueti criteri di calcolo.

Si pensi al reato di furto, per il quale la legge prevede la pena edittale massima di sei anni.

Sarà questo il termine che deve decorrere prima che lo stesso si prescriva.

 

Se si pensa al reato di lesioni personali, la pena edittale massima è di tre anni.

In questo caso, seguendo le regole, il termine di prescrizione sarebbe triennale ma, siccome il nostro ordinamento prevede che per i delitti la prescrizione è di minimo sei anni, sarà questo il termine che del quale si dovrà tenere conto.

 

Prendiamo come esempio l’omicidio stradale. La fattispecie “semplice” prevede come pena edittale massima la reclusione per sette anni. In forza del raddoppio della prescrizione il relativo termine sarà di quattordici anni.

 

La prescrizione non è sempre applicabile.

Per alcuni tipi di reato, la sua ratio viene meno e il decorso del tempo non produce alcuna conseguenza sulla punibilità.

Si tratta di quei reati per i quali è prevista, anche esclusivamente come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, la pena dell’ergastolo.

L’articolo 157 del codice penale (che è quello che si occupa in generale dell’istituto in commento) stabilisce che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall’imputato.

 

A questo proposito la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata  quando la prescrizione sia maturata, perché è da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di questa scelta.

 

Per capire come eseguire il calcolo è necessario tenere conto del dettato dell’articolo 158 del codice penale il quale distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente.

 

Nel primo caso il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno nel quale è cessata l’attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza.

 

La stessa norma prende poi in considerazione l’ipotesi nella quale la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato.

 

Non si deve dimenticare che il decorso della prescrizione può essere sospeso al verificarsi di determinati eventi.

 

Questo avviene dove una particolare disposizione di legge imponga la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare.

 

Altre cause di sospensione sono l’autorizzazione a procedere e il deferimento della questione di altro giudizio.

 

Ad esse si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell’imputato o del suo difensore e il caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale (che non può eccedere determinati termini di durata).

In relazione a questa ipotesi si sottolinea che, con la sentenza numero 45 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma che la prevede, nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertata l’irreversibilità di uno stato mentale dell’imputato tale da impedire la sua cosciente partecipazione al procedimento che, di conseguenza, viene sospeso.

La prescrizione ricomincia a decorrere dal giorno nel quale cessa la causa della sospensione.

 

Oltre che sospeso, il decorso della prescrizione può anche essere interrotto.

Nel dettaglio l’interruzione deriva, innanzitutto, dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Sono idonei a interrompere la prescrizione anche:

L’ordinanza che applica le misure cautelari personali

L’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto

L’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice

L’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio

Il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione

La richiesta di rinvio a giudizio

Il decreto di fissazione dell’udienza preliminare;

L’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato

Il decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena

La presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo

Il decreto che dispone il giudizio immediato

Il decreto che dispone il giudizio

Il decreto di citazione a giudizio.

Una volta che sia stata interrotta, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell’interruzione.

Dott.ssa Concas Alessandra

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