La posizione dell’ordinamento italiano nei confronti del concorso di persone nel reato

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Il concorso di persone nel reato è relativo all’ipotesi nella quale la commissione di un reato sia addebitabile a più soggetti.

La nozione si ricava all’articolo 110 del codice penale, rubricato “Pena per coloro che concorrono nel reato”, che recita

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Da un’integrazione tra l’articolo del codice penale e le singole norme incriminatrici di parte speciale nasce la figura del reato concorsuale costituita dai seguenti elementi costitutivi:

Pluralità di agenti

È necessario che ci sia la partecipazione di due o più persone, non importa se alcune di esse siano oppure non siano imputabili.

L’articolo 111del codice penale, a questo proposito, stabilisce che le aggravanti di pena si applicano anche se qualcuno dei partecipanti al fatto non è punibile o imputabile.

Nel caso di reati plurisoggettivi, ad esempio la rissa, al numero di persone che a legge richiede per la commissione del reato se ne dovrà aggiungere un’altra.

La realizzazione di un fatto che corrisponde a un reato

In ossequio al principio di materialità e offensività che ispirano il codice penale, l’articolo 115 stabilisce che se due o più persone si accordano allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il fatto dell’accordo.

Il semplice accordo può comportare al più l’applicazione di una misura di sicurezza.

L’ordinamento italiano ha aderito all’idea di accessorietà.

Il comportamento atipico rileva se accede al fatto tipico principale.

In particolare, perché si configuri il concorso di persone, è sufficiente che il fatto atipico acceda ad un fatto tipico, senza la necessaria presenza anche degli altri elementi del reato: l’antigiuridicità, la colpevolezza o la punibilità.

Il contributo di ogni compartecipe alla realizzazione del fatto

Ogni concorrente perché sia assoggettato alla pena prevista per il reato concorsuale deve avere apportato un contributo causale alla realizzazione materiale del fatto.

Il contributo non si può limitare all’adesione psicologica ma si deve estrinsecare in una condotta materiale esteriore.

Il dolo o la colpa della partecipazione

L’elemento soggettivo, nel concorso di persone, non si limita alla coscienza e volontà del fatto criminoso, ma include anche il contributo causale che reca la condotta atipica del partecipe.

Ai fini del’’imputabilità, è anche ammissibile che uno dei soggetti non sia consapevole dell’adesione prestata da altri.

È discussa in dottrina l’ammissibilità del concorso colposo in un reato doloso e, viceversa, del concorso doloso in un reato colposo.

Le differenze tra concorso e associazione per delinquere

Il concorso di persone nel reato va distinto rispetto al diverso istituto dell’associazione per delinquere.

Mentre l’associazione per delinquere presuppone, per la sua esistenza, un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso relativo a un insieme di reati, il concorso di persone determina un vincolo di natura occasionale tra soggetti circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati, al compimento del quale o dei quali il vincolo cessa.

Come elemento differenziatore, in giurisprudenza, si è fatta strada la tesi che valorizza l’elemento dell’organizzazione, che non impedisce che l’articolo 110 del codice penale sul concorso di persone si possa combinare con il reato associativo, dando luogo al concorso esterno.

Il concorso nel reato diverso da quello voluto

L’articolo 116 del codice penale, rubricato “Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti”, recita:

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è ridotta per chi volle il reato meno grave.

L’articolo sopra costituisce un’potesi particolare di “aberratio delicti”, con la significativa differenza che, nel caso in questione, l’aberrazione non è frutto di un errore nell’utilizzo dei mezzi di esecuzione del reato, o di un’altra causa.

Si deve precisare che l’ipotesi di “aberratio delicti” è da tenere attentamente diversificata dall’ipotesi della quale all’articolo 116 perché mentre nell’ “aberratio delicti” si tratta di errore dove l’autore dell’evento diverso cade in colpa, nel caso di concorso anomalo si tratta di un soggetto che in modo volontario vuole l’evento diverso.

Ad esempio, un rapinatore che volontariamente, con dolo, stupra l’impiegata.

Configurato in questo modo il contenuto dell’articolo 116 del codice penale sembrerebbe prevedere un’ipotesi di responsabilità oggettiva.

La Corte Costituzionale ha però precisato che

il reato diverso più grave commesso dal concorrente” si deve potere “rappresentare alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto (Corte cost., 13 maggio 1965, n. 42).

La giurisprudenza ha specificato questo elemento di prevedibilità, richiedendo, a seconda degli indirizzi, a volte una prevedibilità in astratto, quando il reato non voluto dovrebbe appartenere al tipo astratto di quelli che si potrebbero sviluppare dal reato voluto, come ad esempio furto e rapina. Altre volte, una prevedibilità in concreto, in relazione alle modalità concrete della vicenda criminosa.

Il concorso nel reato e le circostanze

Il legislatore ha previsto specifiche circostanze aggravanti e attenuanti in relazione al concorso di persone nel reato.

L’articolo 112 del codice penale, disciplina le circostanze aggravanti, che si possono riassumere come segue:

Il numero delle persone che sono concorse nel reato sono cinque o più

L’avere promosso, organizzato o diretto la partecipazione al reato

L’avere determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità, direzione o vigilanza, nell’esercizio delle stesse

L’avere determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto, o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, oppure essersi avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

Simili circostanze vanno applicate obbligatoriamente.

Diversamente, l’applicazione delle circostanze attenuanti è facoltativa.

Sono due, disciplinate dall’articolo 114 del codice penale:

L’aver prestato un’opera che ha avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato.

L’essere stato determinato a concorrere o cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del comma 1 e nel comma 3 dell’articolo 112 del codice penale.

Secondo alcuni autori, tra i quali Antonioli, il contributo deve essere considerato di minima importanza, a norma dell’articolo 114 comma 1 del codice penale, se può essere facilmente sostituito con l’azione di altre persone.

La giurisprudenza, concorde, ha riconosciuto una simile circostanza attenuante a determinate condotte di scarsa oppure nulla efficacia causale.

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