La portabilità dei dati è un diritto riconosciuto dall’art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che consente agli interessati di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Tale diritto si inserisce nel quadro più ampio della tutela della privacy e della protezione dei dati personali, favorendo la libera circolazione delle informazioni e rafforzando il controllo degli individui sui propri dati.
Indice
1. Ambito di applicazione
Il diritto alla portabilità si applica solo in presenza delle seguenti condizioni:
- Dati personali forniti dall’interessato: riguarda esclusivamente i dati personali che l’interessato ha comunicato al titolare del trattamento (es. informazioni fornite tramite un modulo online, dati di un account, preferenze dichiarate, ecc.).
- Trattamento basato sul consenso o su un contratto: il diritto alla portabilità si esercita solo quando il trattamento dei dati si fonda sul consenso dell’interessato o sull’esecuzione di un contratto.
- Trattamento effettuato con mezzi automatizzati: non si applica ai dati trattati manualmente o archiviati in formato cartaceo.
2. Differenza tra portabilità e accesso ai dati
Il diritto alla portabilità non va confuso con il diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR). Mentre l’accesso consente all’interessato di ottenere una copia dei propri dati personali, la portabilità ne prevede il trasferimento diretto a un altro titolare, ove tecnicamente possibile.
3. Modalità di esercizio del diritto
L’interessato può esercitare il diritto alla portabilità presentando una richiesta al titolare del trattamento. Quest’ultimo deve fornire i dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, come CSV, XML o JSON. Inoltre, il trasferimento deve avvenire senza ostacoli, salvo casi di impossibilità tecnica.
Il GDPR non impone un obbligo di interoperabilità tra i sistemi informatici dei diversi titolari, ma incoraggia le aziende a sviluppare standard che agevolino lo scambio di dati.
4. Limiti del diritto
Nonostante l’importanza del diritto alla portabilità, esso presenta alcuni limiti:
- Dati derivati o inferiti: non si applica ai dati generati dal titolare sulla base dell’analisi del comportamento dell’utente.
- Dati relativi a terzi: se i dati personali riguardano più soggetti, la loro portabilità può essere limitata per tutelare i diritti di terzi.
- Sicurezza e protezione dei dati: il titolare del trattamento deve adottare misure di sicurezza per evitare accessi non autorizzati o rischi di esposizione dei dati trasferiti.
5. Settori di applicazione
Il diritto alla portabilità è particolarmente rilevante nei seguenti settori:
- Servizi digitali e social media: gli utenti possono trasferire i propri dati tra piattaforme diverse (es. passaggio da un social network a un altro senza perdere contenuti e contatti).
- Servizi bancari e finanziari: facilita la migrazione dei dati dei clienti tra istituti bancari.
- Sanità digitale: consente ai pazienti di trasferire la propria storia clinica tra diverse strutture sanitarie.
6. Sanzioni e responsabilità
Il mancato rispetto del diritto alla portabilità può comportare sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 83 del GDPR, con multe fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo globale.
Inoltre, gli interessati possono presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o agire in giudizio per ottenere il rispetto dei propri diritti.
Per approfondire
Data Act – Guida alle nuove regole per l’accesso e l’uso dei dati
Entro il 12 settembre 2025 tutti i fornitori di servizi di trattamento dati dovranno adeguare le loro condizioni contrattuali e i loro processi operativi alle norme dettate dal Regolamento (UE) 2023/2854 (cd. Data Act).
Il Data Act ha introdotto nuove regole sull’accesso ai dati per i prodotti connessi (internet of things) ed i servizi correlati, incluso l’accesso da parte di enti pubblici per finalità eccezionali. Il Regolamento prevede inoltre norme per la portabilità e lo switching nel caso di servizi di trattamento dati.
Entro la data di applicazione della nuova normativa, le aziende dovranno apportare modifiche alle proprie procedure operative, tenendo conto del loro ruolo di titolari o destinatari dei dati e, nel caso di servizi di trattamento dati e cloud computing, dovranno essere integrate le condizioni contrattuali.
>>>Per info ed iscrizioni<<<
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento