La polizia penitenziaria, attribuzioni e compiti

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Un corpo di polizia al centro dell’attenzione delle cronache, parliamp delle loro attribuzioni, dei compiti e di come nasce.

In relazione all’art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, gli  appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Assicurano l’esecuzione delle misure privative della libertà personale.

Garantiscono l’ordine all’interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutelano la sicurezza.

Partecipano, anche nell’ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati.

Espletano il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati e il servizio di piantonamento degli stessi in luoghi esterni di cura.

Concorrono nell’espletamento dei  servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso.

Gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria rivestono le attirbuzioni di:

Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza (limitatamente agli appartenenti ai Ruoli Direttivi e  Dirigenziali – ex artt. 6 e 21 D. L.vo 21.05.2000 n. 146).

Agenti di Pubblica Sicurezza (ex art. 16 Legge 1 aprile 1981 n. 121).

Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (ex art. 57 c.p.p.);

Polizia Stradale (ex art. 12 lett. “f bis” Codice della Strada).

Con la caduta dell’Impero Napoleonico e l’abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale.

Sul versante carcerario, in riferimento al personale addetto alla custodia delle carceri, nel 1817 furono promulgate le Regie Patenti che approvarono il “Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato” che rappresenta, l’atto di nascita dei custodi delle carceri che nel Regno d’Italia assumeranno la denominazione di guardiani.

Le carceri furono divise in sette classi, secondo il numero degli organici dei soldati di giustizia destinati a prestarvi servizio.

A capo di ogni famiglia era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l’operato delle guardie e di visitare le carceri più volte durante la settimana “senza prefissione di giorno”.

 L’emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l’obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società, principio accolto dalle Regie Patenti del 1839, che stanziava la somma di due milioni per la costruzione e l’adattamento delle carceri centrali in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte.

Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati:

I bagni penali (R.D. settembre 1860) dipendenti dal ministero della Marina e di custodia.

Le carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681).

Le case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell’Interno.

Le case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813).

Le case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018).

Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal ministero della Marina al ministero dell’Interno, a partire dall’1 gennaio 1866, dirigendovi i condannati ai lavori forzati.

Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall’Amministrazione centrale del Ministero della Marina a quello dell’Interno.

Non era previsto un unico organico nazionale che si avrà, in riferimento al personale di custodia, a partire dal 1873.

Con la costituzione della direzione delle carceri, sotto l’amministrazione del direttore Boschi, si arrivò al primo riordino del relativo personale.

In riferimento all’amministrazione centrale delle carceri, dipendente dal ministero dell’Interno, il decreto del1869 sostituiva le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle Case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata:

VII – personale, VIII – servizio economico e manifatture, IX – fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati.

Restava la questione della unificazione del personale sia amministrativo sia di custodia.

Al primo si provvide con il R.D. 10 marzo 1871 che distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza.

Il R.D. dell’8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell’amministrazione generale delle carceri.

Il personale di custodia venne disciplinato dalla legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) “Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena”,  e dal successivo Regolamento 27 luglio 1873 “Pel corpo delle guardie carcerarie”.

Il regolamento stabiliva le qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano.

Il corpo delle guardie carcerarie che era organizzato militarmente.

 Per la prima volta il Governo affrontava le questioni del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che in precedenza era stata affrontata insieme ai regolamenti delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno.

L’avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni come diserzione e insubordinazione (ex art.5).

L’esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie venne posta dal regolamento del personale del 1873, normativa che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze.

Il regolamento istitutivo della scuola venne emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) del 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell’ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e venne inaugurata il 15 luglio 1875.

La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell’obbligo che hanno verso la Società di cooperare all’emendamento del condannato.

La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da  squadre di dieci o quindici uomini.

A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati.

Le scuole per l’istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo) vennero istituite, dove sussistevano le condizioni, in località sedi di carceri giudiziarie.

La direzione delle scuole veniva affidata ai funzionari dell’amministrazione penitenziaria.

La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso.

 Con il R.D. del 6 luglio 1890 n. 7011 venne emanato l’Ordinamento degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi che istituisce il Corpo degli Agenti di Custodia. L’articolo 1 recita:

“Il Corpo degli Agenti di Custodia è istituito per vigilare e custodire i detenuti delle Carceri giudiziarie centrali, succursali, mandamentali; i condannati chiusi negli stabilimenti penali o lavoranti all’aperto; i minorenni nei Riformatorii governativi.

Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata la sorveglianza esterna degli Stabilimenti suddetti”.

Il Regolamento per il Corpo degli Agenti di custodia delle carceri – R. D. n. 1921 del 23 dicembre 1920 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’ 8 marzo 1921, n. 56):

Articolo 1. – Il Corpo degli agenti di custodia è istituito per invigilare e custodire i detenuti delle carceri giudiziarie centrali, circondariali, succursali e mandamentali; e i condannati chiusi negli stabilimenti penali o lavoranti all’aperto.

Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata anche la sorveglianza esterna degli stabilimenti suddetti.

Agli agenti possono inoltre essere affidati servizi speciali nell’interesse dell’Amministrazione.

Con il Regio Decreto 31 dicembre 1922, n. 1718, la Direzione generale delle carceri e dei riformatori viene trasferita, a partire dal 15 gennaio 1923, dal Ministero dell’Interno a quello della Giustizia.

Nello stesso tempo, gli altri servizi prima attribuiti al ministro dell’Interno, al prefetto e al vice prefetto, sono rispettivamente assegnati al Ministro della Giustizia, al Procuratore generale presso la Corte d’Appello e al Procuratore del re, dal quale dipendono direttamente le autorità penitenziarie del circondario.

Con il Regio Decreto 5 aprile 1928, n. 828, nasce la direzione delle carceri e dei riformatori assume la denominazione di Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena.

Il Regio Decreto  18 giugno 1931 n. 787, emana  il nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena.

Il Regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, nonostante sia stato modificato negli anni successivi per adeguare le norme contenute al sistema democratico ed alla nuova concezione del carcere sancita dalla riforma penitenziaria del 1975, è rimasto in vigore sino al 1990.

Il Regolamento del 1937 assegnava al Corpo il compito di assicurare l’ordine e la disciplina negli stabilimenti di pena (ex art.1), a parte un generico riferimento ai fini trattamentali per il riadattamento sociale dei detenuti: “Gli agenti… debbono aver presente che i mezzi di coazione nell’esecuzione mirano nello stesso tempo a punire e a riadattare il condannato alla vita sociale”.

L’appartenenza degli Agenti di Custodia alle Forze Amate dello Stato ed a quelle in servizio di Pubblica Sicurezza fu deciso con il primo provvedimento legislativo emanato nel dopoguerra in materia penitenziaria.

Il Decreto Lgs.vo Luog.le 21 agosto 1945 attribuiva agli Agenti di Custodia la qualifica di polizia giudiziaria e la soggezione alla giurisdizione militare.

Con la riforma del 1975 cambia la filosofia dell’esecuzione della pena e si afferma un’impostazione che ricalca quella delle “Regole minime per il trattamento dei detenuti” approvate nel gennaio del 1973 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e revisionate nel febbraio del 1987, con il titolo di “Regole penitenziarie europee”.

Il 15 dicembre 1990 viene emanata la legge n. 395:

Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, che riforma il Corpo degli Agenti di Custodia e istituisce il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.        

Smilitarizzazione, professionalità e sindacalizzazione sono stati gli obiettivi che, soprattutto dopo l’approvazione della riforma penitenziaria nel 1975, si sono imposti come punti essenziali per adeguare il Corpo del personale di custodia alle nuove prospettive del carcere. Un carcere in cui la sicurezza e la legalità sono esigenze sentite e imprescindibili,  per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato, non poteva avvalersi di personale di custodia che ricopriva soltanto i tradizionali compiti di ordine e disciplina.

Gli anni che vanno dal 1975, anno dell’emanazione dell’Ordinamento Penitenziario, al 1990, anno in cui viene promulgata la legge di riforma del Corpo di Polizia Penitenziaria, sono da considerarsi senza dubbio i più ricchi per gli elementi di novità introdotti nell’ambito del funzionamento dell’Amministrazione Penitenziaria.

La legge di riforma dell’Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) attribuiva una funzione all’agente di custodia nell’ambito delle attività di trattamento, facendo ricorso all’esperienza quotidiana ed al contatto costante che il personale di custodia vive con la popolazione detenuta.

La Riforma del 1990 ha accolto le esigenze di cambiamento del personale di custodia, ma, soprattutto, ha saputo cogliere l’esigenza centrale, attraverso la riqualificazione, smilitarizzazione e sindacalizzazione, di affidare alla Polizia Penitenziaria, oltre ai tradizionali compiti di assicurare la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, anche la partecipazione al trattamento rieducativo.

La Legge 395/1990, essendo rivolta innanzitutto alla riforma del Corpo degli Agenti di Custodia, è di portata innovativa sotto vari altri aspetti, interessando anche le ex vigilatrici penitenziarie, i quadri dirigenti e direttivi e il restante personale dell’Amministrazione.

 La Legge 395/1990 è composta da 44 articoli che si possono così riassumere:

 Il Corpo di Polizia Penitenziaria è un Corpo che fa parte delle Forze di Polizia; i suoi appartenenti sono dipendenti civili statali, fermo restando le proprie attribuzioni.

Il personale del ruolo delle vigilatrici penitenziarie, precedentemente inquadrato nella IV qualifica funzionale di operaie, entra a far parte con pari dignità nel Corpo di Polizia Penitenziaria, espleta i servizi d’istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione in carriera.

Con la legge di riforma, il Corpo di Polizia Penitenziaria assume ulteriori competenze, precedentemente svolte dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato: servizio di piantonamento dei detenuti e internati ricoverati in luoghi esterni di cura e traduzione di detenuti e internati;

Nell’ambito dei gruppi di lavoro, il personale di Polizia Penitenziaria partecipa alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati;

Coloro che fanno parte del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno l’esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

Dott.ssa Concas Alessandra

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