La pena detentiva:il difficile equilibrio tra le norme in tema di ergastolo ostativo

Scarica PDF Stampa
 

Ala luce delle recenti pronunce della corte costituzionale

Introduzione

La presente indagine si prefigge di analizzare non solo da un punto di vista meramente normativo, ma anche dottrinale e giurisprudenziale, un argomento che nella società odierna riveste non poca importanza, ovverossia l’ergastolo ostativo.

Di conseguenza, nel corso delle pagine che seguono si approfondirà tale tematica, anche soffermandosi sui recenti pronunciamenti del Giudice delle leggi.

Si legga anche:” Ergastolo ostativo. Cade l’equivalenza collaborazione-rieducazione”

L’ergastolo ostativo

Com’è noto, ogniqualvolta si disquisisce di ergastolo ostativo si prende in considerazione il caso nel quale l’ergastolo sia stato prescritto dall’autorità giudiziaria per uno dei delitti di matrice mafiosa o terroristica di cui alla previsione normativa ex art. 4-bis[1] della Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

Nel dettaglio, si disquisisce di delitti ostativi, in quanto a quei soggetti che sono stati condannati per uno di tali crimina non è permesso, ad eccezione della fattispecie in cui cooperino con la giustizia, di accedere:

  1. al lavoro all’esterno;
  2. ai permessi premio;
  3. alle misure alternative alla detenzione.

Altresì, sulla scorta di quanto dettato dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152[2], è proibito loro pure l’ammissione alla liberazione condizionale.

Inoltre, gli interessati possono avere accesso soltanto alle riduzioni di pena di cui alla disposizione giuridica ex art. 54[3] della Legge 26 luglio 1975, n. 354[4] nonché ai permessi di necessità regolamentati dall’art. 30[5] del provvedimento normativo per ultimo citato.

Ebbene, da un’ottica giurisprudenziale, i giudici di Piazza Cavour con il provvedimento giurisdizionale pronunciato in data 17 gennaio 2017, n. 7428[6] ha precisato che il sistema creato dall’ordinamento penitenziario vigente in materia di accesso ai benefici del condannato all’ergastolo per delitti ex art. 4-bis[7] della Legge 26 luglio 1975, n. 354 si rivela essere conciliabile con i dettami costituzionali e con quelli della Convention européenne des droits de l’Homme, poiché, in caso di comprovato ravvedimento, l’interessato può essere ammesso alla liberazione condizionale di cui al terzo comma della disposizione giuridica ex art. 176 c.p.[8], pure per i citati delitti, in rapporto ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il mondo della criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento.

Nella materia in argomento, poi, non ci si può esimere dal menzionare quanto statuito qualche anno orsono dalla Corte costituzionale con la nota decisione dell’8 luglio 1993 n. 306[9], attraverso la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della revoca automatica delle misure alternative in itinere, prevista per i reclusi “di prima fascia” non collaboranti.

Nel dettaglio, nella parte motivazione della sentenza indicata – al di là dal delineare l’iter che avrebbe successivamente condotto alla soppressione dalla presunzione assoluta dei casi di collaborazione c.d. impossibile o ininfluente – la Consulta ha asserito che: “La condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione”.

All’inizio del XXI secolo, però, il Giudice delle leggi ha cambiato il proprio convincimento.

De facto, con la pronuncia del 20 luglio 2001, n. 273[10] la Corte costituzionale – limitatamente ai delitti sopracitati – ha decretato che “la collaborazione con la giustizia è un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato ha reciso i legami con l’organizzazione criminale di provenienza”, qualificando la presunzione assoluta non irragionevole.

Anche con la sentenza del 24 aprile 2003, n. 135[11], nella quale si analizza per la prima volta la materia dell’ergastolo ostativo, la Consulta non si concentra sulla fondatezza costituzionale dell’obbligatoria “collaborazione con la giustizia” che viene considerata a questo punto quale dato consolidato, rinviando alla menzionata decisione del 20 luglio 2001, n. 273 l’identificazione del parametro legale con cui reputare raggiunto “il sicuro ravvedimento del condannato[12].

È risaputo che undici anni orsono la previsione normativa di cui all’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 è stata sottoposta a modificazioni e il suo primo comma è divenuto il luogo esclusivo dei reati “di prima fascia”, nei quali l’accesso ai benefici deriva da una preventiva collaborazione con la giustizia, salvo i temperamenti del comma seguente nel caso in cui la cooperazione si riveli essere ininfluente, impossibile o oggettivamente irrilevante.

Proprio per questa ragione la disposizione giuridica di cui all’art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 consolida il proprio ruolo rilevante nel sistema derogatorio, legittimando sin dal principio dell’espiazione, e per tutta la durata di essa – limitatamente ai detenuti che siano sati condannati per i delitti di cui al primo comma dell’art. 4-bis, comma 1, Legge 26 luglio 1975, n. 354, in rapporto ai quali “vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva” – l’applicazione di un trattamento carcerario molto restrittivo.

Volume consigliato

La sentenza della Corte costituzionale del 4 dicembre 2019, n. 253

Attraverso le ordinanze del 20 dicembre 2018, n. 59 del Supremo Consesso e del 28 maggio 2019, n. 135 del Tribunale di sorveglianza di Perugia vennero sollevate q.l.c., relativamente alle previsioni normative di cui agli artt. 3 e 27 della Carta costituzionale, del primo comma dell’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui esclude che colui che sia stato condannato per delitti commessi avvalendosi delle condizioni ex art. 416-bis c.p.[13], ovvero per facilitare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia dato vita ad un’attività di cooperazione con la giustizia, possa essere legittimato a beneficiare di un permesso premio.

Ad sintetim, la previsione censurata, si porrebbe in conflitto, da un punto di vista, con il principio di ragionevolezza, dal momento che genererebbe un rigido automatismo che osterebbe al magistrato di sorveglianza qualsivoglia valutazione circa la pericolosità del reo, e, da differente prospettiva, con il finalismo rieducativo della pena, “frustrato alla radice dall’impossibilità[14], per l’interessato, di avere accesso ai permessi premio.

Ciò premesso, al fine di dirimere la quaestio testé descritta è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza del 4 dicembre 2019, n. 253[15].

Ebbene, con tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha precisato, prima di ogni altra cosa, il perimetro delle q.l.c. poste alla sua attenzione, che concernono la condizione di chi è stato condannato all’ergastolo, in ambedue i giudizi a quibus per i reati cd. ostativi, in particolare modo i delitti ex art. 416-bis c.p.

Questa condanna, ad una pena perpetua o meno, sulla scorta della norma censurata, blocca l’accesso ai benefici penitenziari, e soprattutto al permesso premio, in mancanza di una cooperazione con la giustizia ex art. 58-ter[16] Legge 26 luglio 1975, n. 354.

Ciò detto, per la Consulta le q.l.c. sono state considerate fondate, ove la norma impugnata immette una presunzione assoluta di fallito scioglimento dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato – per i crimina precisati – che non cooperi con la giustizia.

Successivamente ad aver esaminato le origini e le novellazioni sofferte dall’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 il Giudice delle leggi ha affermato che “non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima. Non è infatti irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché” – ed è questo il punto focale del ragionamento – “si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria[17].

Dunque, il carattere assoluto che la disposizione giuridica di cui sopra conferisce alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, risulta essere configgente con gli evocativi precetti costituzionale in rapporto a “tre profili, distinti ma complementari[18].

Innanzitutto, la Corte costituzionale con la sentenza in commento dichiarò che “all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante[19].

Nello specifico, la mancata cooperazione con la giustizia successivamente alla condanna si esplica in un peggioramento delle modalità di esecuzione della pena, la quale non presenta una diretta connessione con il crimine commesso, ma solamente con il “fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato[20].

Inoltre, la Consulta sottolineò che “tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost.”[21].

Al riguardo, relativamente alla concessione del permesso premio va osservato come al magistrato di sorveglianza è infatti prelusa una valutazione materiale della condizione del detenuto, il che confligge con i fondamenti di proporzionalità ed individualizzazione della pena[22].

Peraltro, la Corte costituzionale rilevò che “l’assolutezza della presunzione si basa su una generalizzazione, che può essere invece contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto, e che devono poter essere oggetto di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza[23].

Nel dettaglio, la generalizzazione su cui è fondata la presunzione – id est la mancata cooperazione del condannato è sintomatico della circostanza per la quale egli non ha amputato le relazioni con l’associazione criminale di riferimento – si rivela essere errata, nella sua assolutezza, dal momento che non prende in considerazione il passare del tempo, il quale riveste un ruolo essenziale nello stadio dell’esecuzione della pena, e che può convogliare a trasformazioni che attengono sia la figura del soggetto condannato, che l’ambito esterno al carcere – a titolo puramente rappresentativo è possibile fare riferimento alla circostanza per la quale il sodalizio criminoso, per le ragioni più disparate, non sia più in essere – ciò che deve essere oggetto di una valutazione in concreto.

Ancora più nel dettaglio, al fine di controbilanciare i beni in gioco – ovverossia, agevolare l’iter rieducativo del condannato per un reato ostativo e la prevenzione della commissione di nuovi delitti – la Consulta ha posto in risalto che la valutazione in concreto di eventi capaci di superare la presunzione dell’attualità di collegamenti con la criminalità “deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l’abbandono definitivo[24].

Per di più, la Consulta ha prescritto due paletti.

Per prima cosa occorre acquisire, ad opera del magistrato di sorveglianza, specifici elementi con cui “da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva[25]; ciò provoca l’assunzione, pure ex offficio, di qualsivoglia informazione utile tanto sul reo, quanto sull’ambito esterno nel quale il recluso sarebbe legittimato a rientrare.

Resta, altresì, fermo il limite fissato dal comma 3-bis dell’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 ai sensi del quale tutti i benefici de quibus, incluso il permesso premio, “non possono essere concessi” allorché il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale evidenzi l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Relativamente, invece, al secondo paletto decretato dalla Consulta, si rileva l’esigenza di acquisire pure elementi che respingano il pericolo di una riattivazione di collegamenti con la criminalità organizzata, prendendo in considerazione le materiali circostanze personali e ambientali.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Giudice delle leggi ha affermato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 “nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti[26].

Pertanto, la Consulta ha sottolineato che gli aspetti di illegittimità costituzionale concernenti il carattere assoluto della presunzione ineriscono sia la disciplina, in questa sede censurata, applicabile ai reclusi per i crimini ex art. 416-bis c.p., e per quelli realizzati servendosi delle condizioni indicati nella medesima previsione normativa ovvero per facilitare l’attività delle associazioni in esso previste, sia l’uguale disciplina sancita dal medesimo art. 4-bis, comma 1, Legge 26 luglio 1975, n. 354 per i condannati per gli altri delitti in esso previsti[27].

Quindi[28], la disposizione giuridica è stata altresì dichiarata costituzionalmente illegittima “nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti”.

Conclusioni

Soffermandoci sulla giurisprudenza comunitaria, è necessario rammentare quanto dichiarato dalla Quarta Sezione della Corte europea diritti dell’uomo con la sentenza del 12 marzo 2019[29], causa Petukhov contro Ukraine.

Ebbene, dalla lettura di tale decisione si comprende come la giurisprudenza di Strasburgo subordini la compatibilità dell’ergastolo ostativo con la previsione normativa di cui all’art. 3 della Convention européenne des droits de l’Homme e, più in generale, con i principi fondamentali della Convenzione, alla ricorrenza della eventualità, effettiva e concreta, di conseguire una diminuzione della pena ove vi sia la dimostrazione della positiva adesione del condannato al programma di trattamento penitenziario; laddove, detto altrimenti, siano riscontrabili elementi convergenti nel senso di reputare che la pena abbia ottemperato alla sua funzione e che, conseguentemente, il reo sia pronto per la sua reintroduzione nella società civile[30].

Da citarsi, infine, visto che la sentenza della Corte costituzionale del 4 dicembre 2019, n. 253 in più occasioni vi ha fatto riferimento, la pronuncia della Prima Sezione della Corte europea diritti dell’uomo del 13 giugno 2019, n. 77633/16[31], causa Viola contro Italia.

In breve, l’organo adito pronunciandosi su un caso nel quale si dibatteva circa la legittimità della decisione delle autorità giudiziarie italiane di rigettare la seconda richiesta di un condannato all’ergastolo ostativo ed assoggettato al cosiddetto carcere duro per i mafiosi, con cui richiedeva la liberazione, ha reputato che vi fosse la trasgressione del dettato dell’art. 3 CEDU.

I giudici di Strasburgo hanno confermato come la dignità umana sia il fondamento della CEDU.

La magistratura comunitaria ha ritenuto essere inammissibile privare le persone della loro libertà senza operare ai fini di una loro riabilitazione e dando loro l’opportunità di recuperare quella libertà in avvenire.

Conseguentemente, la Corte europea diritti dell’uomo ha asserito che la condanna all’ergastolo ostativo, comminato al recluso, ex art. 4-bis, comma 1, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 circoscriveva le sue prospettive di rilascio e la eventualità di rivedere la condanna.

Perciò, il provvedimento giurisdizionale non poteva essere ritenuto compatibile con l’art. 3 CEDU.

Ad ogni modo, le Parti contraenti beneficiano di un considerevole margine di apprezzamento nello statuire la durata opportuna delle pene detentive e il fatto che in pratica possa essere scontato per intero un ergastolo non vuol dire che il medesimo non sia modificabile in melius.

Pertanto, la facoltà di rivedere le condanne a vita fa sì che il recluso possa avanzare richiesta di rilascio, ma non inevitabilmente di conseguire la liberazione se egli persevera a costituire un pericolo per la società[32].

Volume consigliato

Note

[1] Nella norma citata si statuisce che: “L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale”.

[2] Il Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 12 luglio 1991, n. 203.

[3] Nella norma indicata si prevede che: “Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. La concessione del beneficio è comunicata all’ufficio del pubblico ministero presso la corte d’appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all’ergastolo”.

[4] La Legge 26 luglio 1975, n. 354 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975, n. 212.

[5] Ai sensi della norma citata: “Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell’art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo. L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare”.

[6] Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2017, n. 7428, in CED Cassazione, 2017, p. 1 ss.

[7] F. De Minicis, Ergastolo ostativo: un automatismo da rimuovere, in Dir. pen. proc., 2014, p. 1269 ss: “Alla stregua dell’art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, il condannato all’ergastolo per determinati delitti – a partire da quelli di mafia – non potrà mai accedere alla liberazione condizionale se, pur avendo la possibilità di farlo, non avrà deciso di collaborare con la giustizia a norma del successivo art. 58-ter. Per la verità, l’introduzione nell’Ordinamento Penitenziario dell’art. 4-bis – uno tra i capisaldi della legislazione emergenziale e del “doppio binario” – era già avvenuta nel 1991, ma in questa primitiva versione l’effetto impeditivo del beneficio conseguiva solo al fatto che non fossero «stati acquisiti elementi tali da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata». Prova diabolica perché negativa e come tale censurata dalla dottrina. Ma, al netto delle mal poste modalità di assolvimento dell’onere, la pretesa statuale mirava a verificare una mera, benché totale, dissociazione; non già ad ottenere condotte attive di delazione. Meno di un anno dopo – sulla vivissima onda emotiva della strage di Capaci – il Governo emanò il d.l. 8 giugno 1992 n. 306, che un Parlamento frastornato dalla terribile replica di Via D’Amelio – oltre che dalla già avviata agonia per mano giudiziaria della prima Repubblica – convertì nella l. 7 agosto 1992, n. 356. Il Ministro Martelli, titolare di Via Arenula, intervenendo in Senato il 6 agosto (giorno della votazione finale) delineò con efficace sintesi le fondamenta della disciplina derogatoria: «il trattamento penale processuale e penitenziario differenziati tra imputati e condannati per reati ordinari da un lato e per delitti mafiosi dall’altro, nonché all’interno di quest’ultima categoria, tra chi collabora con la giustizia e chi mantiene ancora i legami con le organizzazioni criminali, rappresenta la chiave di volta nella strategia di intervento contro la criminalità organizzata»”.

[8] E. Dolcini – G. Gatta, Sub art. 176 c.p., in Commentario al codice penale, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2020, p. 4, affermano che: “La liberazione condizionale può essere concessa solo al condannato che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento (art. 176, 1° co.). La norma codicistica costruisce espressamente il requisito dell’avvenuto ravvedimento del reo come presupposto dell’istituto, in mancanza della prova del quale il beneficio non può essere concesso. Si tratta, peraltro, del presupposto che esprime l’essenza qualificante dell’istituto. Nella sua ricerca si riflette l’attuale duplice «anima» dell’istituto, diviso fra la configurazione codicistica quale causa di estinzione della pena, basata sul ravvedimento già compiuto e dimostrabile del reo che ne esprime la ragion stessa di essere, e la sua connessione intima con la prospettiva di risocializzazione costituzionalmente tutelata, della quale la liberazione condizionale costituisce uno fra gli strumenti predisposti dal legislatore inserendosi a pieno titolo nella logica del trattamento, sicché il ravvedimento esprime, più che il fondamento della concessione dell’istituto, lo scopo cui esso in definitiva deve tendere. Assolutamente variegate le posizioni dottrinali sulla individuazione del contenuto del requisito soggettivo in esame.”.

[9] Corte cost., 8 luglio 1993, n. 306, in CED Cassazione, 1993, p. 1 ss.

[10] Corte cost., 20 luglio 2001, n. 273, in Giur. Costit., 2001, p. 4 ss.

[11] Corte cost., 24 aprile 2003, n. 135, in Corriere Giur., 2003, p. 804 ss.

[12] F. De Minicis, Ergastolo ostativo: un automatismo da rimuovere, cit., p. 1269, afferma che: “Nessuno dei rilievi critici contenuti nella sentenza 306 del 1993 trova più spazio e il nucleo della decisione di rigetto del 2003 consiste nell’affermare che «la preclusione prevista dall’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell’ordinamento penitenziario non è conseguenza che discende automaticamente dalla norma censurata, ma deriva dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni per farlo: tale disciplina non preclude pertanto in maniera assoluta l’ammissione al beneficio, in quanto al condannato è comunque data la possibilità di cambiare la propria scelta”.

[13] E. Dolcini – G. Gatta, Sub art. 416-bis c.p., in Commentario al codice penale, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2020, p. 3: “La forza intimidatrice del vincolo associativo è al contempo strumento primario per l’affermarsi della mafia nel contesto storico/sociale e requisito fondamentale della fattispecie, che ne fa una figura speciale rispetto all’associazione per delinquere comune: requisito aggiuntivo, come si è visto sub, par. 3, e non sostitutivo della struttura organizzativa che caratterizza anche l’associazione per delinquere comune. Con tale requisito va intesa la intrinseca idoneità di un aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione. L’accento va posto sia sul termine “forza”, che rivela il profilo di un potere che si dispiega in modo arbitrario, sia sul termine “intimidazione”, che evoca l’aura di timore ingenerato in un novero indeterminato di soggetti dall’incombere di tale potere. La forza intimidatrice connota l’aggregato umano in sé, come risorsa da questo stabilmente acquisita per la realizzazione degli obiettivi del sodalizio. Consegue che non necessariamente il singolo partecipe deve far ricorso attualmente o aver fatto ricorso in passato ad atti diretti di violenza o minaccia, potendo la condotta attuale di ciascun soggetto limitarsi a far valere socialmente gli effetti di comportamenti prevaricatori degli altri associati. Nell’acquisizione di una autonoma valenza intimidatrice del vincolo, anche indipendentemente dalla realizzazione attuale di atti diretti di violenza o minaccia, è stato acutamente individuato il momento del trapasso dall’associazione per delinquere comune all’associazione mafiosa, che viene ad esistenza quando l’associazione può disporre di una sufficiente “fama” di potere violento e prevaricatorio. L’intimidazione specificamente caratterizzante l’associazione mafiosa presenta aspetti di durata nel tempo, di sistematicità e di diffusività, differenziandosi in ciò dal timore ingenerato occasionalmente da un’associazione di semplici estorsori. L’intimidazione può manifestarsi anche in semplici atteggiamenti di minaccia implicita, allusiva, ambientale, pur in assenza di parole o di gesti espliciti”.

[14] In tali termini, S. Corbetta, Condanna per reati ostativi e benefici penitenziari: la sentenza della Corte costituzionale, in Quotidiano giuridico, 2019, p. 1 ss.

[15] Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2020, p. 1 ss.

[16] Nella norma indicata si legge che: “I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’art. 21, del comma 4 dell’art. 30-ter e del comma 2 dell’art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione”.

[17] In tali termini, Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, cit., p. 2 ss.

[18] In tali termini, Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, cit., p. 6 ss.

[19] In tali termini, Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, cit., p. 7ss.

[20] In tali termini, Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, cit., p. 7 ss.

[21] In tali termini, Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, cit., p. 7 ss.

[22] In merito, S. Corbetta, Condanna per reati ostativi e benefici penitenziari: la sentenza della Corte costituzionale, cit., p. 2 ss.

[23] In tali termini, Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, cit., p. 8 ss.

[24] In tali termini, Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, cit., p. 7 ss.

[25] In tali termini, Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, cit., p. 9 ss.

[26] In tali termini, Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, cit., p. 10 ss.

[27] AA.VV., Ergastolo ostativo: incostituzionale non concedere permessi ai mafiosi, in Quotidiano giuridico, 2019, p. 1 ss.

[28] AA.VV., Ergastolo ostativo: incostituzionale non concedere permessi ai mafiosi, cit., p. 1: “A seguito dell’esame in camera di consiglio delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla legittimità dell’art. 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario (relative ai casi di due persone condannate all’ergastolo per delitti di mafia), la Corte, dichiarando incostituzionale il predetto articolo, ha sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo”. La presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più da considerarsi “assoluta” ma diventa “relativa”: ciò significa che può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

[29] Corte europea diritti dell’uomo, Sez. IV, 12 marzo 2019, in Dir. Pen. e Processo, 2019, p. 1303 ss.

[30] M. Brucale, L’ergastolo in Europa e il right to hope. La sentenza Petrukov v. Ukrain nel panorama giurisprudenziale della Corte EDU, in Dir. pen. proc., 2019, p. 1303 ss.

[31] Corte europea diritti dell’uomo, Sez. I, 13 giugno 2019, n. 77633/16, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2020, p. 1 ss.

[32] A. Scarcella, La normativa italiana sul c.d. ergastolo ostativo è contraria alla Convenzione EDU, in Quotidiano giuridico, 2019, p. 1 ss.

Dott. Francesco Chiechi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento