La pena detentiva, definizione e caratteri

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Con il termine pena detentiva si fa riferimento ad una pena che consiste nella privazione della libertà personale del condannato, protratta per un periodo di tempo determinato, l’intera vita o a tempo indeterminato, quando la fine è stabilita durante l’esecuzione, in base al comportamento del condannato.

Si tratta del tipo di pena utilizzato più di frequente negli ordinamenti contemporanei, alcuni dei quali conoscono la pena detentiva a vita e altri quella a tempo indeterminato.

Le pene detentive possono essere eseguite in apposite istituzioni, variamente denominate (carcere, prigione, penitenziario, istituto di pena ), oppure, in determinati casi, nella dimora del condannato. La privazione della libertà personale dà luogo ad una situazione di detenzione, la quale può, però, derivare anche da altre misure, come quelle cautelari decise nell’ambito del processo penale oppure, in determinati ordinamenti, le misure di sicurezza disposte dal giudice o le misure di prevenzione disposte dall’autorità amministrativa.

Il condannato ad una pena detentiva può essere obbligato a svolgere, durante la detenzione, un lavoro rivolto alla sua rieducazione e al suo reinserimento nella società, come avviene per lo più negli ordinamenti attuali, oppure, come avveniva soprattutto in passato, ad aggravare l’afflizione derivante dalla pena, era il caso dei lavori forzati a vita e a tempo, previsti dal Codice penale italiano del 1865.

Il condannato può subire la perdita o la limitazione di altri diritti, ad esempio, dei diritti politici, sino ad arrivare, in ordinamenti del passato, alla privazione della capacità giuridica.

I vari ordinamenti possono usare diverse denominazioni per le pene detentive, reclusione, detenzione, arresto, le quali possono essere attribuite a diversi tipi di pena detentiva presenti in un ordinamento, differenziati per gravità del reato, modalità di esecuzione, conseguenze accessorie.

Queste differenziazioni, frequenti in passato negli ordinamenti di civil law in collegamento con la distinzione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni.

Il Codice penale italiano del 1865 distingueva tra reclusione per i crimini, carcere per i delitti, e arresti per le contravvenzioni,che tendono oggi ad essere superate, anche negli ordinamenti che hanno mantenuto la distinzione dei reati in più categorie.

Il Codice penale italiano vigente prevede tre diverse pene detentive:

L’arresto, privazione della libertà personale per un periodo determinato di tempo inflitta a chi ha commesso una contravvenzione (ex art. 25 c.p.).

La reclusione, privazione della libertà personale per un periodo determinato di tempo inflitta a chi ha commesso un delitto (ex art. 23 c.p.).

L’ergastolo, privazione della libertà personale perpetua inflitta a chi ha commesso un delitto (ex art. 22 c.p.).

Ne parliamo singolarmente.

L’ arresto, in diritto, indica un atto con il quale si priva una persona della sua libertà, al fine di prevenire la ulteriore commissioni di crimini, tutelare lo sviluppo delle indagini, prevenire che la persona possa fuggire sottraendosi alla giustizia o assicurare l’esecuzione della pena inflitta a carico di una persona condannata.

Il termine ha origine anglo-normanna e deriva dalla parola francese arrêt.

Nel diritto italiano, il termine arresto indica più istituti diversi e distinti tra loro:

l’arresto in flagranza di reato, la pena dell’arresto, l’arresto per l’esecuzione di un ordine di custodia cautelare, l’arresto per l’esecuzione di un ordine di carcerazione in esecuzione di una condanna penale definitiva alla pena della reclusione o dell’arresto.

La legge parla di arresto sia nel caso di reclusione in carcere come anche nel caso di persona alla quale viene intimato di restare nella propria abitazione.

In questo caso si definisce la custodia cautelare come arresti domiciliari e la sostituzione della pena della reclusione come detenzione domiciliare.

Esso deve essere disposto seguendo le prescrizioni imposte dalla legge, altrimenti si potrebbe trattare di arresto illegale.

L’arresto in flagranza di reato è una misura precautelare, eseguita dalla forza pubblica, e in alcune circostanze dagli stessi privati, nei casi previsti dalla legge, in questo caso sarebbe più esatto il meno usato termine di fermo o fermo di polizia.

La pena dell’arresto è una pena detentiva prevista dalla legge penale italiana per le contravvenzioni, a differenza della reclusione che è prevista per i delitti.

Come nel caso della reclusione, anche la pena dell’arresto prevede la privazione della libertà del condannato e la sua detenzione in un’apposita struttura per un determinato periodo di tempo.

L’arresto può essere eseguito su richiesta del pubblico ministero e su ordine del giudice per le indagini preliminari (Gip) per porre in custodia cautelare un indagato, cioè una persona sospettata di aver commesso un reato, per uno di questi tre possibili scopi:

evitare che la persona si dia alla fuga per sfuggire alla punizione penale, evitare che la persona possa inquinare le prove del reato contattando testimoni, nascondendo prove o documenti o valori provento del reato, oppure reiteri il reato, cioè commetta un reato dello stesso tipo.

Con la parola reclusione in Italia si intende la pena detentiva per la commissione di un delitto, cioè un reato di particolare gravità.

La reclusione è la pena prevista dall’articolo 23 del codice penale italiano, e consiste nella limitazione della libertà personale, che deve essere eseguita in carcere o in un altro istituto a questo espressamente deputato in regime di detenzione, quando una sentenza di condanna a pena detentiva per un delitto sia passata in giudicato e non sia stato possibile ottenere l’applicazione di misure alternative.

Il recluso ha l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione che ha scontato almeno un anno della pena può essere ammesso al lavoro all’aperto.

La reclusione può, a determinate condizioni, tra le quali la disponibilità di un domicilio ritenuto idoneo, e su autorizzazione del Tribunale di sorveglianza, essere scontata anche in regime di detenzione domiciliare per condanne inferiori a due anni (quattro anni in casi particolari), periodo che può essere anche la parte finale di una pena più lunga, e può durare da un minimo di 15 giorni a 24 anni (ex art. 23 Comma 1 c.p.) salvo quando previsto diversamente dalla legge.

La reclusione si distingue dalla pena dell’ergastolo la cui durata – tendenzialmente – è per tutta la vita, pur essendo anch’esso la pena per un delitto.

La reclusione si distingue dall’arresto, che è la pena detentiva per una contravvenzione e dalla custodia cautelare in carcere, la quale è una misura cautelare, e anche se consiste in una limitazione della libertà personale in concreto uguale a quella posta in essere con la reclusione, non presuppone un accertamento definitivo della responsabilità penale, ma esclusivamente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la pericolosità del soggetto sottoposto alla restrizione della libertà ovvero il pericolo di fuga per sottrarsi agli effetti di una futura condanna penale.

L’ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi ha commesso un delitto ed equivale alla reclusione a vita.

Nel 2013 una sentenza della Corte europea dei diritti umani ha stabilito che questa pena vìola i diritti umani quando la scarcerazione sia espressamente proibita o quando non sia previsto nell’ordinamento che, non oltre i 25 anni di detenzione, il condannato possa chiedere a un organismo indipendente dal governo una revisione della sentenza o un alleggerimento di pena.

Il termine “ergastolo” deve il suo nome al luogo fisico nel quale il condannato scontava le condanne classificate nel gergo burocratico carcerario con l’espressiva locuzione “fine pena: mai”.

Nella Roma antica, il termine ergastulum indicava un campo di lavoro al quale venivano diretti gli schiavi puniti che non potevano uscirne.

L’origine greca del nome dalla quale è mediato il termine latino si riferisce proprio al lavoro, in questo caso forzato.

In Italia l’ergastolo è la massima pena prevista nell’ordinamento giuridico penale per un delitto, spesso, nella prassi, esso non supera i 30 anni di carcere, ed è previsto dall’articolo 22 del codice penale.

La pena è perpetua, cioè a vita, ed è scontata in uno degli stabilimenti a questo diretti, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

L’articolo 22 del codice penale, si deve intendere implicitamente modificato in parte, perché l’articolo 6 comma 2 della legge 26 luglio 1975 nº 354 (Legge di Riforma del Diritto Penitenziario) dispone che “i locali diretti al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti senza distinguere la pena da eseguire”.

Ne deriva che l’isolamento notturno non è più attuato, mentre quello diurno resta vigente per via del sopra menzionato articolo.

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.

Dott.ssa Concas Alessandra

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