(Annullamento con rinvio)
[Orientamento confermato(?)]
(Normativa di riferimento: C.p. art. 131 bis).
Il fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condannava F. L. per reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione di opere edilizie in zona sismica in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione a procedere nonché in violazione dell’art. 64, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 per l’assenza di un progetto esecutivo e di un tecnico abilitato.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Proponeva ricorso per cassazione l’imputata, deducendosi con un primo motivo di ricorso l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e con un secondo motivo di ricorso la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante dalla sentenza stessa in relazione alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fondata sulla natura primaria degli interessi costituzionalmente protetti ed oggetto di tutela della normativa antisismica violata.
In particolare, secondo la doglianza prospettata dal ricorrente, le modalità della condotta, l’esiguità del pericolo, trattandosi di un battuto in cemento di pochi millimetri e di due muretti alti venti centimetri, ed il comportamento non abituale della ricorrente, avrebbero invece dovuto consentire l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis cod. pen..
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione
La Cassazione accoglieva il ricorso proposto.
Gli ermellini osservavano a questo riguardo che, avendo il giudice di merito motivato l’esclusione dei presupposti di applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. mediante la sola valorizzazione della natura primaria degli interessi (vita umana) costituzionalmente protetti ed oggetto di tutela da parte della normativa antisismica violata dall’imputata, costui, operando il tal guisa, avendo incentrato la non configurabilità della causa di esclusione della punibilità sulla “tipologia” del reato e sui valori alla cui salvaguardia lo stesso sarebbe mirato, aveva finito per introdurre una esclusione per categorie non prevista dal legislatore ed anzi in contrasto con il dettato normativo, fondato, al contrario, sull’implicita applicabilità della norma a tutte le diverse fattispecie di reato.
Tal che, alla luce di questa violazione di legge, la Corte di Cassazione annullava senza rinvio questo provvedimento essendo stimata preclusa ogni questione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato anche perché non emergevano, dall’esame provvedimento impugnato, ulteriori argomentazioni a suffragio della decisione censurata
Conclusioni
La sentenza in commento riveste, ad avviso di chi scrive, una notevole importanza in merito al margine di applicabilità della particolare tenuità del fatto.
Nell’affermarsi infatti che detta norma giuridica è applicabile per tutti i reati, sembra richiamarsi, seppur in maniera non diretta, quella pronuncia con cui era stato parimenti messo in evidenza il carattere assolutamente generale di questo istituto, vale a dire la sentenza n. 40699 emessa dalla sez. IV il 19 aprile del 2016.
Non può però sottacersi come nella pronuncia emessa nel 2016, tale argomentazione venne addotta per sostenere l’applicazione di tale causa di esclusione di non punibilità anche ai procedimenti davanti al giudice di pace e quindi, per sostenere un indirizzo nomofilattico che non è stato recepito da parte delle Sezioni unite.
In effetti, nella ben nota decisione n. 53683 del 22 giugno del 2017, veniva diversamente affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.
Di conseguenza, il fatto che in questo arresto giurisprudenziale si enunciava l’impossibilità di far operare la causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis c.p. in relazione a reati di minima gravità quali quelli selezionati per il giudizio dinanzi al giudice di pace (così: punto 4.2. della decisione n. 53683/2017), detto assunto, a parere dello scrivente, pone dei dubbi circa la compatibilità di questo postulato con quanto rilevato nella sentenza in commento ossia, come visto anche prima, sull’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. a tutte le diverse fattispecie di reato.
Invero, a rigor di logica, ancor prima che di diritto, se si afferma che un dato istituto di diritto penale è applicabile per tutti i reati, diventa difficile sostenere al contempo che questo istituto non è applicabile per un dato giudizio in assenza di una espressa norma giuridica che deroghi in tal senso.
Si ritiene quindi opportuno, ove detta pronuncia non rappresenti un episodio isolato nello scenario nomofilattico che, per una evidente esigenza di certezza del diritto, le Sezioni unite intervengano di nuovo su questo stesso argomento (ossia: l’applicabilità o meno della particolare tenuità nei processi dinnanzi al giudice di pace) ovvero che si sollevi una questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis c.p., per violazione (perlomeno) dell’art. 3, c. 1, Cost., nella parte in cui viene interpretato nel senso che esso non è applicabile per i procedimenti dinnanzi al giudice di pace, al fine di capire quale sia la posizione della Corte costituzionale su tale problematica giuridica.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento