Per la omessa pronuncia sulla distrazione delle spese esperibile il procedimento di correzione errori materiali

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Per l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. – applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione -, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

Decisione: Sentenza n. 22400/2018 Cassazione Civile – Sezioni Unite

Massima: In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

Osservazioni

Per il Consesso, la procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo; inoltre, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo.


Giurisprudenza rilevante.

  1. Cass. SS.UU. 8578/2014
  2. Cass. SS.UU. 293/2011
  3. Cass. SS.UU. 16037/2010

Disposizioni rilevanti.

Codice di procedura civile

Vigente al: 05-11-2018

Art. 93 – Distrazione delle spese

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Finchè il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Art. 287 – Casi di correzione

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

AGGIORNAMENTO: La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre – 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”.”

Art. 288 – Procedimento di correzione

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.

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