La nuova legge delega in materia di contratti pubblici

    Indice

  1. La Delega al Governo
  2. La revisione del sistema degli appalti pubblici nell’ambito del PNRR
  3. I principi ed i criteri direttivi della Legge Delega

1. La Delega al Governo

Il disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici si compone di un unico articolo col quale si conferisce al Governo delega ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici.

L’obiettivo dichiarato è quello di una revisione complessiva della materia dei contratti pubblici, nell’ottica di armonizzare la disciplina nazionale a quella comunitaria.

Si prevede, innanzitutto, di razionalizzare e semplificare la complessa normativa in materia di appalti pubblici al fine di rendere più semplice la partecipazione alle gare d’appalto da parte degli operatori economici, nonché di ridurre gli eventuali margini per l’instaurazione di contenziosi amministrativi che potrebbero rallentare, di fatto, l’avvio di importanti progetti infrastrutturali del Paese.

Oramai la complessa rivisitazione si rende necessaria in ragione della stratificazione che si è venuta a creare con la contemporanea esistenza di due “regimi”: un regime ordinario, composto dal D. Lgs. n. 50/2016, ed un regime emergenziale, composto dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, poi convertito in Legge 120/2020), il Decreto Semplificazioni-bis (D.L. 77/2021, poi convertito con Legge 108/2021) nonché gli altri atti emergenziali.

In base a quanto previsto dall’articolo 1, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa.


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2. La revisione del sistema degli appalti pubblici nell’ambito del PNRR

La rivisitazione della disciplina degli appalti pubblici fa parte del complesso crono-programma previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si prevedono, infatti, specifici interventi normativi nel Piano, che dovranno essere raggiunti, pena la mancata erogazione dei finanziamenti comunitari collegati all’imponente Piano di finanziamenti predisposto per uscire dalla crisi causata dalla pandemia da Covid-19.

Dovranno dunque essere raggiunti i seguenti obiettivi, alcuni dei quali, effettivamente, già raggiunti:

  • giugno 2021, entrata in vigore di un decreto-legge sulla semplificazione del sistema dei contratti pubblici;
  • giugno 2022, entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
  • marzo 2023, entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
  • giugno 2023, entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
  • dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.

Nei fatti la prima “milestone”, cioè quella di Giugno 2021, è stata raggiunta con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni – bis (D.L. 77/2021, poi convertito con Legge 108/2021) che ha innovato in parte il sistema emergenziale e semplificato in materia di appalti pubblici costruito con il primo Decreto Semplificazioni di Luglio 2020.

Alcune prime norme per la semplificazione sono state appunto approvate con il citato Decreto Semplificazioni-bis e tra queste si segnalano:

  • l’art. 47 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;
  • l’art. 47-ter Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari;
  • l’art. 47-quater Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
  • l’art. 48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC;
  • l’art. 49 Modifiche alla disciplina del subappalto;
  • l’art. 50 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC;
  • l’art. 51 Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
  • l’art. 52 Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti;
  • l’art. 53 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.

Il traguardo da conseguire entro Giugno 2022 è quindi l’ entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici mentre, a Marzo 2023, l’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo in materia di appalti, cioè del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Giova ricordare che questi obiettivi, e le relative scadenze, non sono apoditticamente traguardati nel PNRR, ma, essendo collegati severamente a mancate erogazioni del sistema PNRR, verranno con tutta probabilità raggiunti nei tempi prestabiliti, nella speranza di creare, tra l’altro, certezza negli operatori di tutto il settore.

3. I principi ed i criteri direttivi della Legge Delega

È utile accennare quali saranno i principi e gli obiettivi al quale dovrà attenersi il Legislatore nella riscrittura del Codice o, almeno, quelli principali. Innanzitutto dovrà garantire il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l’obiettivo di assicurare l’apertura alla concorrenza e il confronto competitivo.

Dovrà inoltre intervenire con una ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse.

Verrà concesso un particolare favor verso le piccole e medie imprese in relazione alla loro partecipazione alle gare d’appalto, ed inoltre sarà operata una sostanziale semplificazione delle procedure di gara sotto la soglia comunitaria.

Un’altra direttrice fondamentale è quella afferente al green: saranno semplificate le procedure dirette ad investimenti in tecnologie verdi e saranno stabilite stringenti misure volte al rispetto dei criteri di responsabilità energetica. Sarà inoltre stabilito un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni o situazioni oggettive.

Sono infine stabilite numerosi ulteriori criteri in particolare in merito alle tempistiche di conclusione delle procedure di gara, alle clausole sociali, alle procedure flessibili, alle varianti in corso d’opera, e a specifici istituti del Codice dei contratti.

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Pietro Pallesca

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