La digitalizzazione dei contratti pubblici

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Il 26 ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento sulle modalità di digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici.

Il regolamento, in attuazione dell’articolo 44, comma 1, del codice degli Appalti Pubblici, definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione.

Si tratta di una rivoluzione digitale in materia dei contratti pubblici, che porta a compimento tale processo di trasformazione digitale attraverso la  previsione di una procedura che consente alle stazioni appaltanti di gestire tutte le fasi della gara mediante una piattaforma che integra più funzioni. Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione sono dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale con apposite linee guida, tenendo conto delle regole e dei principi di cui all’articolo 29 del codice.

Si legga anche:

-Pubblica Amministrazione 2.0: i nuovi processi di digitalizzazione;

-L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nel Decreto Cura Italia

Accesso digitale e comunicazioni tramite sistema telematico

L’accesso al sistema telematico avviene mediante identificazione dell’utente per mezzo di SPID o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS.

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvengono utilizzando il domicilio digitale o attraverso un indirizzo di recapito qualificato ai sensi del regolamento eIDAS.

Il sistema telematico deve necessariamente integrare apposite funzionalità di registrazione cronologica, come per esempio dei log di sistema e di registrazione delle operazioni effettuate. Deve inoltre, permettere la tracciabilità dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo anche automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle operazioni effettuate.

Gestione digitale e conservazione della documentazione di gara

Un’importante novità introdotta dal regolamento attiene, inoltre, alla gestione digitale ed alla conservazione della documentazione di gara. È previsto che, i dati, i documenti e le comunicazioni redatti in un formato idoneo alla loro conservazione sono raccolti in un fascicolo informatico gestito dal sistema telematico.

Il fascicolo informatico contiene anche l’impronta delle registrazioni cronologiche di calcolata al momento dell’invio del fascicolo stesso in conservazione. Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico alla stazione appaltante, che provvede alla conservazione dello stesso secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di conservazione digitale dei documenti informatici.

Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei medesimi, ove ne ricorrano i presupposti e i requisiti ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti di gara attraverso una lettura coordinata ed alla interpretazione funzionale dell’art. 53 d.lgs. 50/2016, che rinvia alla disciplina di cui all’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e all’art. 5 bis, comma 3, d.lgs. 33/2013.

Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati la disponibilità dei dati e dei documenti gestiti, la cui integrità e segretezza è garantita anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia, mantenendo anche la tracciabilità degli accessi e garantendo la terzietà del gestore del sistema telematico.

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Manuale dell’illecito amministrativo

La legge 24 novembre 1981, n. 689 è ancora oggi, dopo 40 anni, il pilastro fondativo dell’intero sistema sanzionatorio amministrativo.  Ogni tentativo di superamento di questo sintetico ed efficace impianto normativo è naufragato, così come ogni rimaneggiamento estemporaneo ha fatto peggio del problema che si intendeva correggere. Il modello di riferimento per la punizione “extra penale” resta quello della Legge 689/1981. Si può, dunque, affermare che l’illecito amministrativo è un’autonoma figura giuridica, perfettamente connaturata all’esercizio del potere amministrativo, esercitato con regole proprie, arricchite da feconde contaminazioni provenienti dalle altre norme amministrative a struttura procedimentale. In omaggio a questa unitarietà di struttura e funzione, è parso cosa utile approntare un testo, per gli operatori pratici, che abbracciasse tutti gli aspetti della materia: dalle nozioni basilari, all’analisi delle fasi dell’accertamento e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie, fino al contenzioso e al processo. Questa terza edizione dell’opera, che esce appunto in concomitanza con il quarantesimo compleanno della legge 689, è stata interamente revisionata, aggiornata con le novità normative e giurisprudenziali, nonché arricchita con nuovi commenti e analisi, in modo da far cogliere appieno ai lettori la dinamica evolutiva degli istituti che disciplinano forme e modi della punizione amministrativa.   Giuseppe NapolitanoAvvocato, Dirigente comunale, è Dottore di ricerca in Diritto amministrativo e specializzato nella stessa materia nonché in Scienze dell’amministrazione. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, collabora con svariate agenzie per la formazione in ambito universitario e tecnico-professionale.

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Partecipazione alla procedura di gara

Il sistema telematico, inoltre, consente all’operatore economico che partecipa alla procedura di presentare l’offerta mediante interfaccia web, oppure tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati.

Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente agli operatori economici di compilare o di inserire nel sistema il documento di gara unico europeo in formato elettronico e di inserire l’offerta tecnica con i relativi allegati e l’offerta economica.

Il sistema, una volta che l’operatore economico ha trasmesso l’offerta alla stazione appaltante attraverso piattaforma, trasmette automaticamente al primo un messaggio di notifica dell’avvenuta ricezione della documentazione, indicando la data e l’ora di presentazione della stessa. Oltre alla notifica, il sistema effettua la verifica preliminare dell’avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la partecipazione alla gara e l’integrale compilazione dei moduli on-line trasmettendo, in caso di verifica negativa, messaggio di errore con l’indicazione delle criticità riscontrate.

Il sistema telematico consente, inoltre, ai componenti della commissione giudicatrice l’accesso alla documentazione di gara inserita nel sistema telematico dagli operatori economici e lo svolgimento dell’attività istruttoria di competenza di ulteriori soggetti coinvolti, previa autorizzazione della medesima commissione e nei limiti dell’autorizzazione concessa.

Inoltre, il sistema garantisce l’accesso virtuale dell’operatore economico alle operazioni di gara, la possibilità di redazione dei verbali della Commissione attraverso la piattaforma e la possibilità di pubblicazione e comunicazione della data e dell’ora delle sedute pubbliche in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche e di quella in cui si procede all’apertura delle offerte economiche tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi.

Infine, il sistema telematico predispone la graduatoria di gara e la rende disponibile secondo la normativa vigente, consentendo, inoltre, l’acquisizione del provvedimento di aggiudicazione, la redazione del contratto e l’inserimento di queste ultime documentazioni nel fascicolo informatico.

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Lineamenti di Diritto delle piattaforme digitali – Volume 2

Il secondo volume dell’opera affronta le problematiche relative alla tutela della reputazione online di persone fisiche e imprenditori nell’era del Web partecipativo 2.0.La reputazione online crea dinamiche inscindibili e inestrinsecabili fra il mondo online e quello offline: quanto avviene offline si riverbera online e viceversa in un circolo che si autoalimenta creando una commistione fra corpo elettronico e materiale.Le logiche di tutela della reputazione online si declinano differentemente all’interno dei vari servizi della società dell’informazione che devono gestire profili di grave rischio inerente la lesione della reputazione dei propri utenti anche commerciali.All’interno dei social network è particolarmente delicata la tutela della reputazione personale: vista la penetrazione che questi servizi hanno sulla sfera personale di miliardi di individui, sono evidenti i profili di interferenza con il GDPR e la tutela del dato personale.I motori di ricerca devono garantire il diritto all’oblio dei propri utenti e una corretta indicizzazione all’interno della pagina dei risultati di ricerca sulla base di criteri trasparenti e conoscibili.I Marketplace devono, invece, gestire il rischio delle false recensioni che danneggiano la reputazione degli imprenditori che operano online e la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico dando luogo ai fenomeni conosciuti come boosting, vandalism ed astroturfing.Da ultimo, le conosciute problematiche in materia di limiti ai diritti alla libertà di espressione del pensiero si ripropongono secondo schemi conosciuti da secoli e al tempo stesso innovativi nei loro profili di rilevanza civile e penale.Giacomo ContiAvvocato del Foro di Milano esperto in materia di protezione dei dati, di e-commerce e di diritto delle nuove tecnologie. Docente presso diversi corsi formativi istituzionali incentrati sulla data protection e sulle nuove tecnologie, erogati anche al personale delle Pubbliche Amministrazioni. È conosciuto per i suoi numerosi contributi alla materia, fra cui il noto manuale “La protezione dei dati per titolari e responsabili del trattamento” utilizzato in molteplici corsi formativi. https://www.avvgiacomoconti.com/blog/

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