La nozione di “extraprofitto”: una panoramica

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Cosa si intende per profitto “normale”? Di conseguenza, che cos’è un profitto “extra”? Cosa dice a tale proposito la Costituzione Italiana? A queste domande si cercherà di dare una risposta nel prosieguo dell’articolo.
Per approfondire si consiglia: L’arricchimento ingiustificato

Indice

1. Inquadramento costituzionale del problema


“(…) Il fascismo è contro il socialismo che irrigidisce il movimento storico nella lotta di classe e ignora l’unità statale che le classi fonde in una sola realtà economica e morale; e analogamente, è contro il sindacalismo classista. Ma nell’orbita dello Stato ordinatore, le reali esigenze da cui trasse origine il movimento socialista e sindacalista, il fascismo le vuole riconosciute e le fa valere nel sistema corporativo degli interessi riconciliati nell’unità dello Stato“.
Il virgolettato è tratto dal testo “La dottrina del fascismo” del 1932, a cura di Giovanni Gentile, con brano scelto scritto da Benito Mussolini. Anche in reazione a questa proposta programmatica nacque l’attuale articolo 1 della Costituzione Italiana, il quale al suo primo comma recita che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“.
Si può leggere questa norma in combinato disposto con l’articolo 41 della Costituzione Italiana, che afferma:
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.“.
Dagli artt. 1 e 41 Cost. si deduce che:

  • Economia di mercato e stato sociale si integrano a vicenda;
  • L’attività economica privata è una forma di lavoro legittimata dalla Costituzione Italiana quale fondamento della Repubblica;
  • Il terzo comma dell’art. 41 Cost., stabilendo una riserva di legge, impone una disciplina ex ante generale e astratta volta ad assicurare il controllo sull’attività economica pubblica e privata. Ciò a differenza della tipica funzione di controllo amministrativo, che per definizione si esegue ex post sul singolo caso concreto.

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2. Profitto e extraprofitto


La scienza economica o il diritto dell’economia mostrano che, in un regime di concorrenza perfetta e nel lungo periodo, il prezzo praticato deve almeno tendere ad eguagliare il costo marginale sostenuto dall’impresa per produrre un bene/servizio. Dalla formula matematica che se ne ricava si può descrivere la massimizzazione dei profitti “normali”.
Dato tuttavia che nella realtà è pressoché impossibile realizzare contemporaneamente ambedue le condizioni (concorrenza perfetta e lungo periodo), si comprende che la formazione di un profitto superiore a quello teorico, vale a dire il c.d. extraprofitto, costituisce in effetti la normalità.

3. Conclusione


Da quanto sin qui esposto risulta agevole inferire che il risultato economico dell’attività esercitata da privati, siano essi istituti bancari o società che operano nel settore degli idrocarburi per rimanere ai recenti esempi di cronaca, non può essere disciplinata retroattivamente senza incorrere in profili di dubbia costituzionalità.

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Francesco Gandolfi

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