La notifica dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario nei rapporti privatistici

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L’attività di notifica

Tra gli organi che coadiuvano l’organo Giudicante, nell’affermazione delle legittime pretese delle parti, vi è il cancelliere, l’ufficiale giudiziario e l’ausiliario giudiziario. Tali uffici, rappresentano, per differenti composizioni e peculiarità, degli organi indispensabili, per la regolare affermazione processuale.

L’ufficiale giudiziario riveste, nell’ordinamento giuridico, un incarico di particolare rilievo, in ragione della funzione da assolvere. Una parte della dottrina processuale(CHIOVENDA)ritiene che tale organo rappresenti un unicum, all’interno della Giurisdizione civile, pur non appartenendo direttamente, all’ordine giudiziario. Questo ha una propria competenza territoriale ed autonomia, in ragione del preposto compito istituzionale. Sul punto è utile osservare che: “L’autonomia dell’ufficiale giudiziario di fronte al giudice è forse ancor più spiccata di quella del cancelliere, poiché gli è riconosciuta dalla legge una propria “sfera” di competenza:cfr. D.P.R 15dicembre 1959 n.1229;L.11giugno 1962 n.546”.[1]

Correlata al criterio dell’autonomia ed alla competenza per territorio vi la funzione tipica, che tale organo ricopre, nella dinamica processuale ovvero l’attività di notificare gli atti di parte. Etimologicamente, questa attribuzione sta ad indicare la modalità con la quale la parte fa conoscere(notum facere)le proprie istanze, al citato convenuto. Questa, ai sensi dell’articolo 137 c.p.c. è, generalmente, eseguita da tale soggetto, per la regolarità formale dell’azione giurisdizionale. In tal modo, la funzione che il richiamato soggetto, compie, all’interno delle dinamiche processuali è centrale, per l’affermazione di giustizia. Infatti, rappresenta la prassi prodormica che consente il normale instaurarsi dell’azione civile. Per questo, il codice afferma che la notifica, rappresenta la regola, con la quale la parte attrice dà inizio al rapporto processuale con la parte.

Tale attività risulta tanto notevole ed importante in quanto anche se l’attore consegnasse, materialmente, l’atto nelle mani del convenuto, tale modalità sarebbe inidonea a far scattare gli effetti, necessari alla corretta instaurazione della domanda di parte[2]. Ovviamente, questa, dev’essere resa nota dalla parte, all’ufficiale giudiziario e contenuta nell’atto da notificare. Ciò, in quanto il processo civile, segue il principio della domanda, ad impulso di parte, ai sensi dell’articolo 99 c.p.c, per cui, senza l’attività propulsiva di questa, l’azione civile non potrebbe esser intrapresa. Secondo una parte della dottrina processuale, è in merito al compimento di  tale  incombenza, che si afferma il rapporto processuale fra le parti. Sul punto però, è utile premettere come, ad opera della L.53/1994, la possibilità di notificare, precedentemente riservata al richiamato soggetto, è stata riconosciuta anche agli avvocati sia nel settore civile che amministrativo. Tale passaggio, ha reso più semplice, la dinamica fra le parti, in ragione della semplificazione del lavoro da assolvere, da parte del professionista.

Chiarito quanto sopra, la competenza per territorio, dell’ufficiale giudiziario si determina, in relazione alla localizzazione della controversia, con dei requisiti oggettivi, presenti nell’attuale codice di procedura civile. Ciò, serve a tener salvo l’interesse delle parti, all’azione civile, garantendo, con facilità, la possibilità di adire il giudice, territorialmente, competente. Tale regola, oltre che per l’organo giudicante, è operante anche per il soggetto chiamato alla notifica.

Competenza territoriale ed attività di notificazione sono due parti, di una medesima serie procedimentale, volta ad un unico e ben determinato fine. Pertanto, in difetto di questa, l’atto così posto in essere, potrà non sortire gli effetti sperati oppure esser soggetto ad un’attività di perfezionamento della notifica. Secondo un’impostazione consolidata della Giurisprudenza di legittimità, in difetto di tale requisito di natura funzionale, l’atto cosi formato, risulterà affetto da nullità.[3] Comunque, lo stesso potrà essere sanato dalle parti. Ed un esempio è dato nel caso in cui i soggetti intimati si costituiscono in giudizio oppure se l’atto raggiunge il suo scopo. Ciò in quanto la costituzione in giudizio, rende utile la notifica, perfezionandone gli effetti giuridici.

L’obbligazione, cosi descritta si consolida, nella conoscenza dell’atto, da parte del convenuto ricevente. Infatti, l’articolo 149 c.p.c recita che :”La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto“

Dalla richiamata lettura, tale rapporto si concretizza in un’obbligazione civile, ai sensi dell’articolo 1173 c.c.

L’articolo 107 del D.PR. n.1229 del 15 dicembre 1959

La disciplina che regola l’attività ed il ruolo dell’ufficiale giudiziario è contenuta, oltre che nelle norme del codice di procedura civile, anche nel D.P.R n.1229 del 15 dicembre 1959.

Storicamente, questa figura, nell’assetto positivo dello Stato liberale, si ritrova nel Regio Decreto sull’Ordinamento giudiziario (6 dicembre1865 n.2626). In tale corpus legislativo, sono contenute le disposizioni che riguardano tale compito, all’interno dell’ordinamento giuridico.

Sul punto, è utile leggere l’articolo 107 del D.PR. n.1229 del 15 dicembre 1959 il quale ritiene che :”L’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l’ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell’atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l’ufficiale giudiziario deve farne menzione nell’atto indicandone il motivo. Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali”. La norma contiene le modalità con le quali, detto organo è tenuto alla notificazione dell’atto.

Le osservazioni conclusive

Da quanto esposto, per logica conseguenza, questa fattispecie è particolarmente interessante, per le finalità che l’atto deve porre in essere, nella dinamica processuale. Ciò in quanto l’atto notificato rende stabile e certo il rapporto giuridico, cosi instaurato dalle parti. Da ciò è logico osservare come gli effetti dello stesso risiedono nella perfetta conoscenza delle richieste della parte, in giudizio. Certamente a tale organo spettano, anche altre funzioni legate ad altre competenze da eseguire, nella prassi giudiziale, quali ad esempio quella esecutiva dei titoli giudiziari, di assistenza all’udienza ed infine quella documentale. Su tale ultimo assunto, è bene osservare come l’ufficiale giudiziario è tenuto a documentare, le varie attività con una redazione scritta.

In conseguenza di ciò, tale compito, per le richiamate necessità, si dimostra indispensabile, per la corretta realizzazione degli interessi e dei diritti delle parti in giudizio.

[1]    SALVATORE SATTA-CARMINE PUNZI, Diritto processuale civile, Cedam. Padova, 2000,  pg.84.

[2]    Cfr. Cass.Civ.10 maggio 2005 n.9772.

[3]    Cfr. Cass. Civ. ordinanza Sez.II  8 gennaio 2018 n.179; Cass. Civ. 6 aprile 1957 n.1203;SS.UU. n. 14916/2016 .

Dott. Giorgio Gianluca

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