La notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale all’ente cancellato dal registro delle imprese

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SOMMARIO: 1. La notifica della cartella di pagamento a mezzo posta: praticabili profili di invalidità; 2.La cancellazione dell’impresa collettiva dal registro delle imprese e i suoi effetti.

 

 

1. La notifica di un atto tributario comporta l’espletamento di un’attività attraverso la quale, in ossequio alle disposizioni dettate in materia, il provvedimento ablatorio viene portato nella sfera di conoscenza del destinatario.

 

Trattasi di un’attività che si fonda sulla natura recettizia1 degli atti impositivi che, solo a seguito di un procedimento notificatorio giuridicamente corretto, possono considerarsi legalmente conosciuti dal soggetto passivo del rapporto obbligatorio.

 

Ne consegue che solo quando l’attività notificatoria sarà stata portata a compimento dai soggetti ai quali ne compete l’esercizio, ed entro i prescritti limiti temporali, potrà considerarsi, almeno in ordine a detti profili, immune da censure prospettabili in sede processuale ed extragiudiziale2.

 

Autorevole dottrina3 ha definito la notificazione come quel “ … procedimento preordinato, attraverso l’attività di un soggetto qualificato, a conseguire la certezza legale della conoscenza di un atto da parte di uno o più soggetti determinati, ogniqualvolta tale certezza sia necessaria perché si producano, in tutto o in parte, gli effetti propri dell’atto stesso … “.

 

Il Giudice delle leggi4 ha qualificato la notifica della cartella di pagamento come quell’atto “… conclusivo ed esterno del procedimento …“ preordinato al recupero coattivo delle prestazioni dovute dal debitore.

 

Il tema che si intende affrontare, riguarda, almeno per ora, la validità della notifica della cartella di pagamento spedita direttamente per posta dal Concessionario del servizio di riscossione.

Detto tema assume particolare importanza se si considera che, in virtù del principio della invalidità derivata5, l’irritualità del procedimento notificatorio si riverberebbe insanabilmente, con effetti demolitori, sul provvedimento impositivo.

 

Orbene, la disposizione normativa di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 prescrive che “ La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento …”.

L’art. 60 del D.P.R. n. 600/73, invece, dispone che gli “ La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile “.

 

Dalle regole de quibus si deduce che:

I- gli unici soggetti legittimati a notificare la cartella di pagamento sono quelli indicati nel primo comma del citato art. 26, escludendo un qualsivoglia potere di notifica in capo al Concessionario del servizio di riscossione;

II- la notifica dell’atto, in virtù di una valutazione discrezionale, ben può essere eseguita ( dai soli soggetti legittimati ) per il tramite del servizio postale, dovendo, anche in tal caso, essere scritta la relazione di notifica secondo quanto disposto dall’art. 149 c.p.c.;

III- la notificazione dell’atto impositivo avviene secondo quanto stabilito dagli artt. 137 e segg. del c.p.c.

 

Accade, però, sempre più sovente, che i ricorsi proposti avverso le cartelle di pagamento notificate direttamente a mezzo posta da parte del Concessionario, contengano, in via pregiudiziale, la censura della inesistenza e/o nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento in quanto difforme, in primis, dal paradigma normativo di cui al predetto art. 26.

 

A parare di chi scrive, una simile doglianza merita di essere condivisa alla luce di una logica e razionale interpretazione dei combinati disposti di cui agli artt. 26 del D.P.R. n. 602/73, 14 della legge n. 890/1982, 149- bis del c.p.c. e 12 del D. Lgs n. 46/996.

 

In particolare, l’art. 14 della legge n.890/82, dispone che “ La notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti possibile, a cura (…….). Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ..”.

 

Si evince, pertanto, che l’intenzione del Legislatore é stata quella di escludere la possibilità di ricorrere alla notifica diretta della cartella di pagamento, senza la doverosa intermediazione dei soggetti all’uopo preposti.

 

La disposizione, infatti, fa espressamente salvo il disposto di cui all’art. 26.

 

Laddove la disposizione avesse voluto estendere l’ambito di operatività della notifica diretta della cartella di pagamento, la formulazione letterale della stessa sarebbe stata diversa.

 

A ciò si aggiunga che il D. L. n. 78/20107, convertito con legge n. 122/2010, pur introducendo un comma ad hoc col quale è stata introdotta la possibilità di notificare la cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata ( di seguito P.E.C.) ha espressamente escluso l’applicabilità dell’art. 149 bis del c.p.c., titolato “ Notificazione a mezzo posta elettronica”.

Ne consegue che ove fosse normativamente consentita la notifica della cartella di pagamento direttamente ( dal concessionario) a mezzo del servizio postale, il Legislatore tributario non avrebbe escluso espressamente, e solo per la notifica a mezzo P.E.C., l’applicabilità dell’art. 149-bis c.p.c.

Invece, col comma in questione, è stato previsto, a parere di chi scrive, che la sola notifica eseguibile dall’ Agente della riscossione è quella attraverso P.E.C..

 

A tal proposito, infatti, è stato acutamente osservato8, con ampia condivisione da parte di chi scrive, che “ La recente precisazione ( non si applica l’art. 149-bis ) avvalora la tesi giurisprudenziale9. Con la Pec l’esattore non dà la cartella al pubblico ufficiale. Data l’equiparazione della notifica via Pec a quella per posta ( raccomandata diretta, ovvero tramite pubblico ufficiale ), la precisazione della legge sarebbe superflua se fosse ammessa la raccomandata diretta. Si profila, dunque, il rischio che le cartelle spedite per posta dall’esattore possano essere considerate illegittime “.

 

La giurisprudenza di merito ha lodevolmente elaborato un ricco percorso ermeneutico in ordine all’invalidità originaria ed insanabile della cartella di pagamento notificata senza la necessaria intermediazione dei soggetti muniti del potere di notifica.

Lo stesso nutrito filone giurisprudenziale ha definito correttamente, a parere di chi scrive, l’annosa quaestio sulla sanatoria del vizio di notifica conseguente alla costituzione del contribuente – ricorrente, sollevata dal Concessionario nelle proprie controdeduzioni e argomentata in sede di udienza di trattazione.

 

Al riguardo, la Commissione Tributaria Regionale Abruzzo10 ha statuito che è giuridicamente inesistente la cartella di pagamento inviata al contribuente attraverso raccomandata a.r. e non notificata ritualmente secondo quanto prescritto dagli artt. 26 del D.P.R. n. 602/73 e 60 del D.P.R. n. 600/73.

Il Giudice de quo, rimarcando la natura di atto amministrativo unilaterale recettizio rivestito dalla cartella di pagamento, ha evidenziato che, per la sua efficacia, essa deve essere portata nella sfera di conoscenza del destinatario mediante notifica a norma delle disposizioni anzidette.

 

Il Giudice di seconde cure, con la sentenza richiamata, ha evidenziato che la proposizione del ricorso tributario non sana, ex art. 156 c.p.c., il vizio di notifica.

 

Ciò, in quanto la cartella di pagamento non è atto processuale ma mero atto amministrativo, di carattere sostanziale, che, in quanto tale, si sottrae al regime della sanatoria di cui alla regola de qua.

Sulla natura di atto sostanziale del provvedimento d’imposizione tributaria, insuscettibile di sanatoria ex art. 156 cpc, si è occupata anche la dottrina.

 

E’ stato, infatti, autorevolmente osservato11 che “ … l’eventuale invalidità della notificazione può essere dedotta come motivo di impugnazione nell’ambito del ricorso proposto al giudice tributario, costituendo, appunto, un vizio dell’atto impugnato. A ciò va aggiunto ch lo scopo della notifica degli atti di cui all’art. 19 cit. non è quello di provocare l’impugnazione dell’atto emesso ma quello di rendere l’atto valido o efficace l’atto adottato con la conseguenza che la proposizione dell’impugnazione non comporta raggiungimento dello scopo né tantomeno sanatoria ex art. 156, a differenza di quanto avviene per gli atti processuali “.

 

Al riguardo, è stato ulteriormente e acutamente sostenuto12 che “ …. dal carattere provvedimentale degli atti impositivi, e quindi dalla loro attitudine a divenire incontestabili, discende altresì l’impossibilità di applicare il regime della sanatoria “.

 

Il percorso argomentativo ed ermeneutico praticato dal Collegio abruzzese coincide con le statuizioni adottate dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia13, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce14 nonchè dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova15.

 

Nel nutrito filone giurisprudenziale si pone anche la Commissione Tributaria Provinciale di Bari16, Sez. II, la quale ha statuito che “ .. qualora la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale, la stessa deve essere eseguita dai soggetti abilitati e giammai direttamente dal concessionario della riscossione così come è avvenuto nel caso di specie “.

Con la predetta decisione il Collegio, condividendo espressamente le osservazioni formulate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ( sentenza di cui alla nota n. 13), ha statuito l’inesistenza della notifica eseguita direttamente a mezzo posta dal Concessionario.

 

Giova ulteriormente evidenziare che circa l’inesistenza della notifica, è stato acutamente osservato17 che la notificazione dell’atto impositivo rappresenta “ … un elemento intrinseco essenziale per il perfezionamento dell’atto stesso che, in difetto di esso, giuridicamente non esiste “.

 

In merito alla necessaria compilazione della relazione di notifica, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia18, ha ribadito il principio secondo cui “ … la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficio postale …”.

Ne consegue che la mancata compilazione della relata di notifica, anche in violazione dell’art. 148 del c.p.c., “ .. determina non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza …”.

 

Di particolare interesse è anche la decisione pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto19, Sez. III, secondo cui “ Gli atti del concessionario direttamente notificati dallo stesso, tramite i propri dipendenti, a mani o mezzo posta, e non attraverso l’ufficiale giudiziario, in violazione dell’art. 26 d.p.r. 602/73, della legge 890 del 1982 e dell’art. 149 del codice di procedura civile, sono giuridicamente inesistenti “.

 

Nel consolidato filone giurisprudenziale sino ad ora delineato, si inserisce la sentenza adottata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia20.

Il Giudice de quo ha statuito che “ L’art. 26 citato e l’art. 60 D.P.R. n. 600/73 indicano le tassative prescrizioni cui attenersi per attribuire certezza al procedimento notitificatorio, individuando esattamente i soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta.

La possibilità di procedere direttamente alla notifica è riservata soltanto agli uffici finanziari, secondo quanto previsto dall’art. 14 L. 890/92 e quindi con esclusione degli Agenti della riscossione.

……….

Pertanto la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata, ma sempre per il tramite di uno dei soggetti previsti dalla legge.

La notifica avvenuta in contrasto con quanto disposto dalle norme sopra richiamate deve intendersi pertanto giuridicamente inesistente “.

 

Appare opportuno completare il quadro della inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, in quanto inviata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo posta senza l’ausilio dei soggetti tassativamente e puntualmente individuati dalle citate disposizioni, richiamando le decisioni adottate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano21, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce22 nonché dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma23.

 

Il consolidato filone giurisprudenziale di merito, fin qui illustrato, trova ampio conforto nella sentenza n. 563 del 21/01/1994 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione.

Con la sentenza de qua, il Giudice di Legittimità ha statuito che la notificazione deve essere eseguita secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile e che la stessa è valida solo se effettuata dai soggetti specificamente abilitati a eseguirla, nelle forme e secondo le prescritte modalità.

Ne consegue che la notificazione eseguita da soggetti non specificamente abilitati è giuridicamente inesistente.

 

Con altra interessante pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 5305/1999, in ordine all’obbligo di compilazione della relata di notifica che “ Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva delle sottoscrizioni dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla ..”.

Anche la decisione che precede si rivela aderente al caso di specie: la relata di notifica, infatti, non è stata minimamente compilata.

 

Quand’anche si giungesse a considerare giuridicamente valida la notifica “ diretta” ad opera del Concessionario, la cartella di pagamento la cui relata di notifica fosse “in bianco” ( id est non compilata) non potrebbe sfuggire, a parere di chi scrive, alla censura di invalidità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., comma secondo.

 

La norma di cui al citato art. 149 c.p.c., dispone che la relazione di notificazione deve essere scritta “ …… sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario …”.

 

Pertanto, una relata di notifica non compilata in tutto o in parte, pregiudicherebbe l’intero procedimento notificatario con effetti invalidanti e demolitori sull’atto tributario.

Ben potrebbe parlarsi, in tal caso, a parere di chi scrive, di invalidità della notifica in quanto eseguita “ de plano “.

 

Infatti, una relazione di notifica non sottoscritta, non permetterebbe di individuare la persona fisica che, espletando “ l’atto conclusivo ed esterno”, ben può considerarsi il ( solo) responsabile dell’iter notificatorio.

Anche perché, ad avviso di chi scrive,il principio della chiarezza degli atti impositivi impone, accanto all’indicazione dei responsabili dei procedimenti di formazione del ruolo e di formazione della cartella di pagamento, anche l’esternazione scritta del responsabile del procedimento notificatorio.

 

La tesi sostenuta trova, invero, ampio conforto nella giurisprudenza24 di merito secondo cui la relata di notifica che riporti solo il numero identificativo della raccomandata, non contenendo tutti gli altri ulteriori elementi prescritti dagli artt. 148 e 149 cpc, determina l’irritualità dell’attività notificatoria e la coeva invalidità dell’atto impugnato.

 

2. Si pone, ora, il problema di stabilire quali conseguenze possa subire la cartella di pagamento notificata ad una impresa societaria ( di persone o di capitali) nel frattempo già cancellata dal registro delle imprese.

 

Ci si domanda, pertanto, se, a parte la possibile ( e sostenibile) censura invocabile per le ragioni di cui al precedente paragrafo, l’atto impositivo debba considerarsi inficiato da invalidità assoluta, originaria ed insanabile, per essere stato notificato ad un soggetto giuridico “ non più in vita” che, a seguito della cancellazione, risulta estinto e, quindi, privo di legitimatio ad processum.

 

Oppure se, nonostante la cancellazione, la pendenza debitoria sia di per è sufficiente a determinare la reviviscenza dell’ente collettivo.

 

Chi scrive aderisce, senza dubbio alcuno, alla prima soluzione.

 

In particolare, sarebbe irragionevole considerare legittima la notifica eseguita all’impresa cancellata che, come è noto, con la cancellazione perde anche la propria identità fiscale e previdenziale ( si pensi, a titolo d’esempio, alla venir meno del numero di attribuzione della Partita IVA, del codice fiscale nonché della posizione assicurativa INPS, INAIL e via dicendo).

 

L’esposizione debitoria, invece, ove giuridicamente fondata, dovrà essere fatta valere nei confronti delle persone fisiche ( ed eventualmente giuridiche, se socie) secondo quanto prescritto dall’art. 231225 del Codice civile, per la società in nome collettivo, e dall’art. 2495 del c.c. per la società a responsabilità limitata.

 

I soggetti di cui alle disposizioni che precedono sono gli unici nei cui riguardi, sussistendone i presupposti, potrà essere azionata la pretesa tributaria originariamente imputabile all’ente collettivo.

Ferma restando, comunque, la possibilità che il liquidatore ( sia o non sia socio) possa essere chiamato a rispondere del mancato soddisfacimento dei creditori sociali, qualora sussistano a suo carico profili di responsabilità.

 

Ne consegue, de iure condito, che l’atto impositivo adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che giustificano il rapporto tributario dovrà essere notificato solo ed esclusivamente agli ex soci dell’ente estinto ed, eventualmente, anche al liquidatore.

In difetto, l’atto non potrà che considerarsi radicalmente invalido ( nullo o annullabile o inesistente) e, come tale, suscettibile di essere rimosso dalla realtà giuridica.

 

La Suprema Corte di Cassazione26, SS. UU., ha definito il contrasto giurisprudenziale che era ormai venuto a formarsi, statuendo che la cancellazione della società, di capitali o di persone, dal registro delle imprese, comporta l’estinzione dell’Ente a prescindere dal fatto che i creditori sociali siano rimasti in tutto o in parte insoddisfatti.

 

Il Supremo Collegio, che con la sentenza n. 4060/2010 ha stabilito il difetto della legittimazione processuale e della capacità giuridica di una società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese, ha statuito27 che “ L’art. 2495 del codice civile, comma 2, modificato dall’art. 4, D.Lgs. n. 6/2003, recante disposizioni sulla riforma del diritto societario, è norma innovativa ed ultrattiva. La disciplina sugli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute deve dunque ritenersi operante anche precedentemente all’entrata in vigore. La cancellazione determina l’estinzione della persona giuridica con decorrenza dalla formalità della pubblicità nel Registro delle imprese. Per le società di persone sia l’iscrizione che l’estinzione hanno natura dichiarativa ma, analogamente alle società di capitali, l’estinzione comporta la perdita della capacità e della legittimazione “.

 

E’ stato, al riguardo, autorevolmente osservato28 che “ Secondo tale orientamento, essenzialmente basato sui principi stabiliti dalla riforma societaria di cui si pretende un’applicazione generalizzata e retroattiva, la cancellazione della società ( di capitali o di persone) dal registro delle imprese determinerebbe la sua irreversibile estinzione a prescindere dall’eventuale esistenza di rapporti non ancora definiti che ne risulterebbero anzi travolti “.

Invero, anche prima dell’intervento delle Sezioni Unite non sono mancate decisioni29 che hanno ribadito come, secondo la previsione di cui all’art. 2312 c.c., la cancellazione della società in nome collettivo dal registro delle imprese comportava l’estinzione della stessa a nulla rilevando la presenza di creditori sociali insoddisfatti.

 

Anche la giurisprudenza tributaria di merito30 ha recentemente statuito che la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione dell’ente, ragion per cui l’atto deve essere notificato necessariamente ed esclusivamente a tutti gli ex soci.

 

Ne consegue, alla luce di quanto sin qui osservato, che è da considerarsi radicalmente invalido il provvedimento impositivo notificato solo alla società estinta ovvero all’ultimo legale rappresentante.

 

E’ da segnalare, inoltre, che già in altre circostanze la giurisprudenza di merito31 aveva stabilito che la cancellazione dell’ente ne comporta l’estinzione anche quando esistono esposizioni debitorie non ancora estinte o non completamente estinte.

 

Le decisioni pronunciate dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sono state richiamate nella risoluzione32 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, intervenuta a seguito di richiesta di consulenza giuridica in tema di rimborsi d’imposta, stante l’intervenuta cancellazione della società ( di capitali e/o di persone) dal registro delle imprese.

 

L’Agenzia fiscale, quindi, ha precisato33 che “ Recentemente, con quattro sentenze a sezioni unite, la Suprema Corte,attribuendo natura costitutiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese, ha affermato l’opposto principio della irreversibile estinzione della società anche in presenza di rapporti non definiti. Alla medesima conclusione la Corte di Cassazione è giunta con riferimento alle società di persone,riconoscendo al novellato art. 2495 c.c. “un effetto espansivo”, nonostante, in questo caso, la natura dichiarativa della cancellazione “.

 

Ergo, qualora la notifica dell’atto tributario abbia luogo successivamente alla cancellazione dell’ente, l’atto, come acutamente e autorevolmente osservato34, “ …… potrà ( e dovrà, data, lo si ripete, l’unitarietà del rapporto tributario originariamente facente capo all’ente collettivo) essere utilmente notificato a tutti i soci, i quali, in quanto successori, saranno ( i soli) legittimati a proporre, in relazione al medesimo atto, tutte le iniziative difensive, giudiziali ( in litisconsorzio necessario) e stragiudiziali … “.

 

Anche a seguito della predetta risoluzione, il Concessionario del servizio di riscossione dovrebbe conformarsi alle conclusioni e/o indicazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate, astenendosi, così, dal notificare gli atti impositivi a enti collettivi già cancellati ( e pertanto estinti) dal registro delle imprese.

Ove dette indicazioni fossero disattese, in difetto di qualsivoglia fondato e razionale motivo, gli atti adottati ben potrebbero configurare la possibilità di sollevare in sede contenziosa la censura dell’invalidità dell’atto per eccesso di potere di cui la violazioni delle risoluzioni ne rappresenterebbe una figura sintomatica.

1 Circa il carattere recettizio dell’avviso di accertamento, si rinvia a N. d’ Amati, voce ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ( avviso di) in “Noviss. dig. It. Avv.”, vol. I, 1980, pag. 26.

2 Attraverso l’istituto dell’autotutela tributaria di cui alla legge n. 656/94 e al D. M. n. 37/97

3 G. BALENA, ELEMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, Volume I, Terza Edizione, Bari, 2006, pag. 249.

4 Corte Costituzionale, sentenza n. 280 del 15/07/2005.

5 In merito alla invalidità dell’atto per illegittimità derivata: R. VILLATA, in AA. VV., DIRITTO AMMINISTRATIVO, Parte Generale, I, Bologna, 2005, pag. 826.

6 Nell’ambito del riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la disposizione ha modificato il comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73.

7 Si veda l’art. 38, col quale è stato novellato l’art. 26 del DPR 602/73.

8 EZIO MARIA PISAPIA, “ PER IL FISCO NOVITA’ ESTESA A RICORSI E CARTELLE”, in L’esperto risponde, IL SOLE 24 ORE del 24/10/2011, pag. 3.

9 L’autore, citando la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, n. 533/2010, si riferisce al nutrito filone giurisprudenziale favorevole all’invalidità della notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente, ossia senza l’intervento dei pubblici ufficiali a ciò deputati.

10 Sentenza n. 3/10/10 del 9/07/2009, depositata in data 8/01/2010.

11 A. URICCHIO, LE NUOVE MODALITA’ DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI RIGUARDANTI I TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI, in MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA PUGLIA, Bari, 2009, pag. 169.

12 G. INGRAO, SULLA SANATORIA DEI VIZI DI NOTIFICA SI CONSOLIDA UN’INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DISCUTIBILE, in Rassegna Tributaria, 2005, pag. 1717.

13 Sentenza n. 141/05/09

14 Sentenza n. 909/05/09

15 Sentenza n. 125 del 12/06/2008

16 Sentenza n. 110 del 14/07/2010; in tal senso anche Ctp Bari, Sez. II, sentenza n. 137 del 27/10/2010

17 C. GLENDI, INACCETTABILE L’EQUIPARAZIONE AGLI ATTI PROCESSUALI, in “ Guida Normativa”, 2001, n.82, pag. 9.

18 Sentenza n. 61/22/10 del 15/04/2010

19 Sentenza n. 770 del 27/08/2010

20 Sentenza n. 348/7/10, depositata il 29/09/2010 ( Presidente-relatore Dott. F. Bortone)

21 Sentenza n. 264/09/10

22 Sentenza n. 533/05/10 del 29/12/2010. Il Collegio ha statuito che “ E’ giuridicamente inesistente e dunque non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento eseguita direttamente dall’Agente della riscossione “. Con altra interessante pronuncia, la Ctp di Lecce, Sez. II, ha stabilito che “ Non può ritenersi avvenuta la notificazione di una cartella di pagamento allorchè la relazione di notifica non sia stata compilata e risulti in bianco; in tal caso deve ritenersi che non sia stato mai portato a compimento il procedimento di formazione della cartella, la quale deve, pertanto, essere annullata non essendo possibile la sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c. stante il carattere amministrativo e non processuale dell’atto “ ( Sentenza n. 436 del 29/06/2010).

23 Sentenza n. 53/07/11, depositata il 15/06/2011

24 Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli, Sentenza n. 49/1/2010; in tal senso anche Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sentenza n. 262/10/2006 del 17/01/2006, secondo cui è radicalmente nulla la cartella di pagamento notificata a mezzo posta la cui relazione di notifica non sia stata compilata dal soggetto procedente.

25 Il secondo comma dell’art. 2312 del Cod. civile stabilisce che “ Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi “.

26 Sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 22/02/2010 , per riunione dei ricorsi; Presidente: Vittoria, Relatore:Forte.

27 Sentenza n. 4062 del 22/02/2010.

28 G. SELICATO, I RIFLESSI FISCALI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA’ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, in Rassegna Tributaria, n. 3/2010, pag. 869.

29 Tribunale Vercelli, 05/07/2002.

30 Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 94/03/11 del 14/03/2011, autorevolmente commentata da R. ACIERNO, SE L’IMPRESA E’ ESTINTA ACCERTAMENTO SOLO AI SOCI, in IL SOLE 24 ORE DEL 04/04/2011, NORME E TRIBUTI, pag. 4.

31 In tal senso Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, sentenza n. 176 del 15/12/2006.

32 Risoluzione n. 77/E del 27/07/ 2011

33 Si veda pag. 3 della risoluzione

34 G. ANDREANI – G. FERRARA, GLI EFFETTI FISCALI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA’ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, in Corriere Tributario n. 39 del 17/10/2011, pag. 3193.

Gennaro Di Gennaro

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