La natura volontaria del procedimento di nomina e di sorveglianza sull’attività compiuta dai liquidatori delle fondazioni: una rassegna giurisprudenziale dei principali provvedimenti di nomina e revoca

Redazione 30/01/19
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di Caterina Pasini

Sommario

La natura volontaria del procedimento di nomina e di sorveglianza sull’attività compiuta dai liquidatori delle fondazioni: una rassegna giurisprudenziale dei principali provvedimenti di nomina e revoca.

Riferimenti

I provvedimenti emessi dal Presidente del tribunale, in forza degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., nell’espletamento della sua funzione di nomina e di sorveglianza sull’attività compiuta dai liquidatori delle fondazioni, nonché delle associazioni private riconosciute e, per analogia, anche non riconosciute, costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietà e definitività, essendo il liquidatore revocabile o sostituibile in ogni tempo, anche d’ufficio, e fondandosi esse su un’indagine sommaria e “incidenter tantum”, con la conseguenza che avverso tali provvedimenti non è ammessa impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.

Cassazione Civile sez. I, 19.7.2018, n. 19309

Il Presidente del Tribunale di Gorizia nominava tre commissari liquidatori della Fondazione Ospizio Marino di Grado, già dichiarata estinta dall’organo competente della Regione Friuli Venezia Giulia, in persona di C.D., F.P. e T.C., revocati e sostituiti con provvedimento del 28 aprile 2014 da un commissario liquidatore nella persona di G.E.

Avverso tale decreto i tre commissari liquidatori, dolendosi della revoca, proponevano ricorso straordinario per cassazione, notificato alla Fondazione.

Secondo l’art. 11 disp. att. c.c. quando, come in questo caso, la fondazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. I commissari liquidatori hanno la funzione, ai sensi dell’art. 30 c.c., di procedere alla liquidazione del patrimonio secondo le norme del codice civile. Il successivo art. 12 disp. att. c.c. prevede che i liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d’ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

Ebbene i provvedimenti del Presidente del Tribunale, sia quelli di nomina o sostituzione dei commissari liquidatori emessi ai sensi dell’art. 11 disp. att. c.c. che quelli adottati nell’esercizio del suo potere di sorveglianza diretta ai sensi dell’art. 12 disp. att. c.c. non sono impugnabili con ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost.

La nomina dei liquidatori infatti è sempre revocabile o sostituibile, anche d’ufficio, e difetta dunque il requisito della definitività del provvedimento. Inoltre, si tratta di provvedimenti presi sulla base di una attività istruttoria incidentale, ai soli fini della nomina stessa, e del tutto sommaria, circostanza che non li rende in alcun modo decisori.

Tali provvedimenti di gestione sono ricompresi nel campo della giurisdizione volontaria, esente da profili contenziosi, poiché il giudice non ha l’obbligo di realizzare o tutelare un diritto soggettivo a definizione di un conflitto tra parti contrapposte in ottica conflittuale ma è chiamato a esercitare il potere di nomina (o revoca) previsto dalla legge o a esercitare il suo potere di sorveglianza.

L’interesse che il giudice tutela con il proprio intervento è, nel caso di specie, quello alla corretta liquidazione del patrimonio e la sua pronuncia è contraddistinta da una stima discrezionale, di opportunità, avente come focus la protezione di tale interesse.

La pronuncia si aggiunge alla lunga serie di provvedimenti di nomina e/o revoca dichiarati non impugnabili con ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost. in quanto rientranti nell’ambito della giurisdizione volontaria.

Così, non è ricorribile: a) il decreto di nomina giudiziale di amministratore condominiale a norma dell’art. 1129, comma 1, c.c., sul presupposto che il condominio ne sia sprovvisto[1]; b) il decreto che decide sul reclamo avverso il provvedimento ex art. 1129, comma 3, c.c. di revoca dell’amministratore di condominio, poiché pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini e amministratore, il provvedimento non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide[2]; c) il decreto di nomina del sequestratario dell’immobile[3]; d) il decreto di nomina di un amministratore della cosa comune[4]; e) il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.[5] (diversamente per la revoca del curatore speciale di minore infraquattodicenne)[6]; f) il decreto di nomina di un tutore e di affidatari provvisori in ambito di adozione[7]; g) il decreto di nomina dell’esperto per la valutazione delle azioni del socio receduto, ai sensi dell’art. 2437 ter cod. civ. e dell’art. 29 del d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003[8]; h) il decreto di revoca dei sindaci, ai sensi dell’art. 2400, comma 2, c.c., dove si specifica che la deliberazione di revoca è il presupposto di un’eventuale impugnazione in sede contenziosa, con la conseguenza che il decreto con il quale la corte d’appello abbia respinto il reclamo avverso il provvedimento del tribunale emesso ex art. 2400 c.c., operando solo sul piano processuale, non ha natura di pronuncia irrevocabile sul diritto soggettivo del sindaco all’esercizio delle sue funzioni e non può, pertanto, essere impugnato con ricorso ai sensi dell’art. 111 cost.[9]; i) il decreto in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno[10]; l) l’ordinanza con cui il giudice istruttore, dando atto della non contestazione del diritto allo scioglimento della comunione, delega un notaio per la direzione delle relative operazioni e nomina il consulente tecnico d’ufficio[11]; m) i provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero decidano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento[12]; n) il provvedimento del presidente della corte d’appello, reso su reclamo avverso il decreto di nomina del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 82 disp. att. c.c. in tema di nomina del terzo arbitratore, nei casi previsti dal c. 2 dell’art. 1473 c.c.[13]; o) l’ordinanza con cui il presidente del tribunale decide sulla richiesta di una parte diretta ad ottenere la nomina di un arbitro che l’altra parte si rifiuta di nominare [14]; p) il decreto con il quale il presidente del tribunale nomina i liquidatori di una società di capitali ex art. 2450 comma 3 c.c.[15] con una, a quanto risulta isolata, opinione contraria [16]; q) i provvedimenti di nomina degli organi della procedura concorsuale [17].

I provvedimenti sopra indicati, con le specifiche motivazioni argomentate nelle sentenze riportate in nota, sono dichiarati non impugnabili con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. in quanto rispondono a necessità di carattere amministrativo e/o gestorio e difettano del carattere della definitività e decisorietà.

[1] Cass. civ., 11.10.2018, n. 25336, in D&G, 2018, 12 ottobre (nota Morello) per cui il provvedimento con il quale il giudice della volontaria giurisdizione si astenga, correttamente, dal regolare le spese di procedimenti sottoposti alla sua attenzione (nomina giudiziale di un amministratore condominiale) non è impugnabile con ricorso straordinario, ex art. 111 Cost. Sullo stesso tema Cass. civ., 06.05.2005, n. 9516, in Giust. civ. Mass., 2005, 5 per cui è inammissibile, anche quando vengano denunziati vizi in procedendo, il ricorso straordinario avverso il provvedimento con cui la corte d’appello decide sul reclamo contro il decreto di nomina di un amministratore giudiziario del condominio ai sensi dell’art. 1129, c. 1, c.c., attesa la carenza di attitudine al giudicato di quest’ultimo, che non viene meno in ragione della dedotta violazione di norme strumentali preordinate alla sua emissione (quali, nella specie, la mancata convocazione ed audizione dell’amministratore revocato; la declaratoria della soccombenza virtuale senza la verifica dei documenti prodotti; la condanna al pagamento delle spese in un procedimento di volontaria giurisdizione). Il ricorso è invece ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede. Il principio della inammissibilità del ricorso si ritrova in Cassazione civile, SS.UU., 29.10.2004 , n. 20957 in D&G, 2005, 2, 12 (nota di Sangiorgio). Più risalente Cass. civ., sez. II , 13.11.1996, n. 9942, in Giust. civ. Mass., 1996, 1517 per cui tale nomina costituisce attività di carattere non giurisdizionale ma amministrativo, non essendo diretta a risolvere un conflitto di interessi ma solo ad assicurare al condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge. Esso non è soggetto a reclamo innanzi alla Corte d’appello, mancando una previsione normativa in tal senso (a differenza del provvedimento di revoca dell’amministratore adottato ai sensi del comma 3 del cit. art. 1129 nonché del comma ultimo dell’art. 1131, per il quale il reclamo è previsto dall’art. 64 disp. att. c.c.) con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento della Corte d’appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo contro lo stesso proposto.

[2] Cass. civ., 30.03.2001, n. 4706 in Giust. civ. Mass., 2001, 632; conf. Cass. civ., 21.02.2001, n. 2517, in Foro it., 2001, I, 1500; Cass. civ., 15.05.2000, n. 6249, in Giust. civ. Mass., 2000, 1024; Cass. civ., 23.08.1999, n. 8837 in Foro it., 2000, I, 1673; Cass. civ., 10.05.1997, n. 4090, in Foro it. 1997, I, 2497. In particolare Cass. civ., 04.07.2011, n. 14562, in Giust. civ., 2013, 3-4, I, 772 che specifica come sia invece ammissibile il ricorso per la sola parte del provvedimento che concerne il regolamento delle spese di lite che invece incide su diritti soggettivi. Secondo Cass. civ., 11.04.2002, n. 5194, in Giur. it., 2003, 236, tale impugnazione sul capo relativo alle spese non sarà immediatamente possibile qualora contro il capo attinente al merito sia stato proposto reclamo.

[3] Cass. civ., 04.09.2017, n. 20745 in Giust. civ. mass., 2018. In tema di obbligo alla riconsegna di un immobile (nella specie a seguito di cessazione di un rapporto locativo), il decreto del Presidente della Corte di appello che decide sul reclamo proposto, ex art. 79, comma 2, disp. att. c.c., avverso la nomina del sequestratario effettuata ai sensi dell’art. 1216 comma 2 c.c., non è impugnabile col ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che non è idoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo ed è quindi privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, e ciò sia se lo si riconduca nell’alveo della giurisdizione volontaria, sia se lo si ponga in relazione con la misura cautelare di cui all’art. 687 c.p.c.

[4] Cass. civ., 22.06.2017, n. 15548 in Giust. civ. mass., 2017 per cui il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria nomina, ex art. 1105, comma 4, c.c., un amministratore della cosa comune, al fine di supplire all’inerzia dei partecipanti alla comunione, ha natura di atto di giurisdizione volontaria, perciò privo di carattere decisorio o definitivo, in quanto revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis c.p.c. e, conseguentemente, non ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si lamentava l’irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di reclamo innanzi alla corte di appello, in virtù delle concrete modalità di notifica dell’atto introduttivo di detta fase processuale); conf. Cass. civ., 18.03.1997, n. 2399, in Giust. civ. Mass. 1997, 414 con riferimento al decreto con il quale la Corte d’appello dichiarava inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale di nomina di un amministratore della comunione ereditaria.

[5] Cass. civ., 04.11.2015, n. 22566, in Giust. civ. mass. 2015 per cui è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro il decreto di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c., perché tale provvedimento non attribuisce o nega un bene della vita, ma assicura la rappresentanza processuale all’incapace che ne sia privo o al rappresentato che sia in conflitto d’interessi con il rappresentante, ha una funzione strumentale al singolo processo, destinata ad esaurirsi nell’ambito del processo medesimo, ed è sempre revocabile o modificabile ad opera del giudice che l’ha pronunciato, anche d’ufficio in primo grado e, successivamente, su gravame di parte, ad opera dei giudici di merito e di legittimità. (Nella specie, era stato nominato un curatore speciale alla società costituita in giudizio in persona del suo amministratore unico, a sua volta convenuto da un socio per danni procurati anche alla medesima società).

[6] Vedi anche Cass. civ., 06.04.1995, n. 4035 in Giust. civ. 1995, I, 2402 il decreto con il quale la Corte d’appello revochi il provvedimento del tribunale di nomina del curatore speciale al minore infrasedicenne – al fine del promovimento dell’azione di disconoscimento della paternità ex art. 244, u. c. c.c. – incidendo in maniera immediata e diretta sullo status del minore, e quindi su un suo diritto soggettivo fondamentale, è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost., ancorché privo del carattere della definitività.

[7] Cass. civ., 06.11.1999, n. 12360 in Giust. civ. Mass., 1999, 2203 per cui i provvedimenti temporanei nell’interesse del minore, di cui all’art. 10, comma 2, l. 4 maggio 1983 n. 184, adottati nel corso del processo di adozione e fino all’affidamento preadottivo, anche quando dispongono la sospensione dei genitori dalla potestà integrano atti di volontaria giurisdizione (in quanto non risolvono controversie su diritti soggettivi con statuizioni idonee ad acquistare autorità di giudicato, ma assolvono ad una funzione meramente cautelare e provvisoria), sono privi di carattere decisorio, sono modificabili e revocabili nel corso del processo e sono, infine, destinati a perdere efficacia con la conclusione di detto processo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione presentato avverso detti provvedimenti, ex art. 111 cost., quantunque emanati in sede di reclamo dalla Corte d’appello.

[8] Cass. civ., 19.02.2014, n. 3883 in Giust. civ. Mass., 2014 essendo tale decreto un atto di volontaria giurisdizione privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, da un lato perché la stima operata dall’esperto non ha valore decisorio fra le parti ed è sindacabile dal giudice ove sia manifestamente erronea od iniqua (art. 1349 c.c., richiamato dall’art. 2437, 6 c., c.c.), dall’altro perché il decreto può essere revocato o modificato in presenza di nuove circostanze, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. citato; né la conclusione muta ove il ricorrente contesti il diritto stesso della controparte ad ottenerne l’emissione, atteso che la pronuncia del merito sul punto ha la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può dunque avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitive.

[9] Cass. civ., 04.09.2012 , n. 14778 Giust. civ. Mass., 2012, 9 , 1085 per cui il provvedimento di approvazione della delibera di revoca è atto di volontaria giurisdizione, costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell’effetto della revoca.

[10] Cass. civ., 10.05.2011, n. 10187, in Foro it., 2011, 10, I , 2731 per cui tali provvedimenti hanno carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti art. 712 ss., espressamente richiamati dal comma 1 dell’art. 720 bis.

[11] Cass. civ., 19.11.2008, n. 27523, in Giust. civ. Mass., 2008, 11, 1650, poiché si tratta di provvedimento ordinatorio e non decisorio.

[12] Cass. civ., 17.05.2005, n. 10349, in Giust. civ. Mass., 2005, 5, poichè sono privi di decisorietà in quanto, nell’ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, e, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, nè hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale. L’inammissibilità non incontra deroga neppure nel caso in cui la corte d’appello abbia, in sede di reclamo, risolto in senso positivo o negativo questioni inerenti alla regolarità o all’ammissibilità stessa del procedimento. In tema di revoca del liquidatore di una s.r.l. e nomina, in sua vece, di un amministratore giudiziario vedi Cass. civ., 16.06.2000, n. 8226 in Dir. e prat. soc., 2000, 23 , 98 tali provvedimenti non assumono carattere contenzioso nemmeno nelle ipotesi in cui si disponga la revoca degli amministratori e dei sindaci; Cassazione civile , sez. I , 10.10.1996 , n. 8868 in Giur. comm., 1999 , II, 6 (nota di Alvaro) per cui l’interesse che giustifica tali provvedimenti di giurisdizione volontaria è quello della società ad una corretta amministrazione; conf. Cass. civ., 10.10.1996 , n. 8868, in Giur. it., 1997, I, 1, 757; Cass. civ., 10.10.1996, n. 8868 in Giust. civ. Mass. 1996, 1404; Cass. civ., 30.08.1995, n. 9151, in Giust. civ. Mass., 1995, 1566.

[13] Cass. civ., 19.11.2003 , n. 17527, in Giust. civ. Mass., 2003, 11 non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione avente carattere non decisorio, bensì sostitutivo della volontà negoziale delle parti; nè tale carattere viene meno allorché il giudice si pronunci anche sulla contestata sussistenza dei presupposti della nomina, atteso che tale verifica non costituisce accertamento idoneo al giudicato, ma ha valenza meramente incidentale in funzione della nomina stessa, e lascia dunque impregiudicata la definizione di ogni questione in sede di giudizio contenzioso, il cui esito può anche porre nel nulla gli effetti della pronuncia presidenziale.

[14] Cass. civ., 14.04.1994, n. 3513, in Giur. it., 1995 , I, 1, 258.

[15] Cass. civ., 27.08.2003, n. 12539, in Dir. e prat. soc., 2004, 10 , 71 con nota di Liace, poiché si tratta di un provvedimento di volontaria giurisdizione; Cass. civ., 21.11.1998, n. 11798, in Giust. civ. Mass., 1998 , 2416 il decreto con il quale il Presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di capitali per impossibilità di funzionamento dell’assemblea (art. 2450, comma 3, c.c.) non è suscettibile di ricorso per cassazione, ex art. 111 cost., attesone il carattere di provvedimento di volontaria giurisdizione privo di qualsivoglia contenuto decisorio, senza che assuma rilievo la circostanza che, in ordine alla sussistenza o meno della causa di scioglimento della società, sia precedentemente insorto contrasto tra i soci; conf. Cass. civ., 01.09.1997, n. 8303 in Giust. civ. Mass. 1997, 1588; Cass. civ., 02.12.1996, n. 10718, in Società 1997, 528 (nota di Cerradini) che specifica come non vi sia alcun accertamento sulla ricorrenza della causa di scioglimento con attitudine al formarsi della cosa giudicata; conf. Cass. civ., 02.12.1996, n. 10718, in Giust. civ. Mass., 1996, 1648 che aggiunge come il presidente, dopo un’indagine sommaria, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta nè l’intervenuto scioglimento, nè le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascuno degli interessati potrà promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, ove sia provata l’insussistenza della causa di scioglimento, ottenere la rimozione degli effetti del decreto (Corte cost. 27 giugno 1968 n. 77).

[16] Cass. civ., 13.06.2000, n. 8030, in Dir. e prat. soc., 2000, 23 , 97 per cui il potere del presidente del Tribunale di nominare i liquidatori della società, ai sensi dell’art. 2450 c.c., è idoneo a incidere su situazioni giuridiche dei soci qualificabili come diritti soggettivi, con la conseguenza che, in caso di adozione di un provvedimento atipico di nomina del liquidatore, per la non pacifica sussistenza della causa di scioglimento, è ammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento medesimo. Nella specie, la S.C., dichiara l’ammissibilità del ricorso, ha cassato il provvedimento del presidente del Tribunale, il quale non solo aveva eluso la necessaria verifica di esistenza di un accordo dei soci sulla ricorrenza e gravità della causa di scioglimento, ma addirittura aveva egli stesso direttamente disposto lo scioglimento della società, senza peraltro instaurare alcun contraddittorio.

[17] Cassazione civile, 28.08.1995, n. 9030 in Dir. e giur. 1996 , 177 (nota di: Guida) ancorché contenuti in una sentenza o altro provvedimento di carattere decisorio, conservano natura ordinatoria e amministrativa e, in quanto privi di qualsiasi portata decisoria su diritti soggettivi, non sono suscettibili di alcuna impugnazione, e nemmeno di ricorso per cassazione ex art. 111 cost., ma possono solo essere revocati di ufficio dal tribunale, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori, al quale ciascun interessato può segnalare le ragioni di legittimità o di mera opportunità che possano giustificare la revoca. Ne consegue che, sino a quando nella procedura di concordato preventivo non sia disposta la revoca del liquidatore, nominato nella stessa persona del commissario giudiziale, non può essere ritenuto illegittimo il cumulo di entrambe le funzioni al solo fine di negare la legittimazione attiva del commissario liquidatore in un procedimento da lui promosso nello svolgimento della procedura di liquidazione dei beni ceduti dall’imprenditore concordatario. Cass. civ., 07.04.1994, n. 3284, in Giust. civ. Mass. 1994, 448 in tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. nei confronti del decreto di appello emesso in sede di reclamo contro il provvedimento adottato dal tribunale sulla istanza di revoca del liquidatore, in quanto ha natura ordinatoria. Cass. civ., 01.04.1982, n. 2004, in Giust. civ. Mass., 1982, fasc. 4, risalente, in tema di amministrazione controllata il decreto, con cui il giudice delegato rifiuti all’imprenditore l’autorizzazione alla nomina di professionisti per la predisposizione di una proposta di concordato preventivo al solo fine di evitare l’opponibilità del costo relativo alla massa dei creditori concorsuali, costituisce attività amministrativa, sicché è suscettibile di reclamo davanti al tribunale, ai sensi dell’art. 26 l. fall. Ma se il tribunale dichiari inammissibile tale reclamo, sull’erroneo rilievo dell’impugnabilità dell’indicato decreto esclusivamente con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., tale pronunzia – in quanto incidente sul diritto soggettivo processuale ad esperire un reclamo previsto dalla legge – può essere impugnata con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 citato, in mancanza di altro, specifico mezzo d’impugnazione.

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