La mediazione nel contenzioso tributario: i chiarimenti nella circolare delle Entrate

Redazione 21/03/12
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Lilla Laperuta

Nell’ambito del processo tributario, a seguito delle modifiche introdotte dalla manovra correttiva di cui al D.Lgs. 98/2011 (conv. con L. 111/2011), è stato introdotto l’istituto della mediazione e, nella specie, all’art. 17bis D.Lgs. 546/1992. Con l’istanza proposta – si legge nell’articolo citato – il contribuente, oltre a sottoporre in via preventiva alla competente struttura dell’Agenzia delle entrate i motivi per i quali intende chiedere al Giudice tributario l’annullamento, totale o parziale, dell’atto, può anche formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

L’effetto è duplice: si apre una fase pre-processuale, da un lato, attraverso la “chiamata in giudizio dell’Agenzia”; dall’altro, una fase amministrativa nel corso della quale il contribuente e la stessa Agenzia delle entrate possono giungere a una rideterminazione della pretesa tributaria ovvero dell’importo chiesto a rimborso.

Con la circolare 19 marzo 2012, n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le caratteristiche dell’istituto, chiarendone nello specifico alcuni punti controversi. Di seguito ne vengono enucleati i principali contenuti.

 

Ambito di applicazione.

La mediazione tributaria ha carattere generale: essa si estende a tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992. Si ritiene, in particolare, che siano oggetto di mediazione anche il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti. Ne deriva che non sono, invece, oggetto di mediazione le controversie concernenti gli altri atti elencati dall’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, i quali, pur essendo impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, non sono emessi dall’Agenzia delle entrate e, di norma, non sono riconducibili all’attività della stessa. Sono escluse dalla mediazione anche tutte le controversie aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, indipendentemente dalla tipologia di atto inerente al caso di specie (ad esempio, atto di recupero, avviso di accertamento, cartella di pagamento), nonché i relativi interessi e sanzioni.

 

Litisconsorzio necessario per le società di persone e di soci.

Sono mediabili anche le liti concernenti controlli ai fini delle imposte sui redditi di società di persone e dei soci, con riferimento alle quali, in giudizio, si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Nella fase di mediazione i rapporti vanno considerati autonomi e indipendenti. Ciò significa che la società può concludere la mediazione autonomamente rispetto ai soci. A loro volta i soci possono: concludere la mediazione tenendo conto di quella conclusa dalla società; concludere autonomamente la mediazione in relazione al proprio rapporto anche se la società non ha mediato in ordine al proprio; costituirsi in giudizio dopo aver infruttuosamente esperito la fase amministrativa della mediazione relativa al proprio reddito; presentare direttamente ricorso al Giudice tributario se il valore della lite relativa ai loro redditi è superiore a ventimila euro.

 

Sospensione ed acquiescenza.

Nel documento viene chiarito che è possibile richiedere la sospensione del procedimento esecutivo contestualmente alla presentazione del reclamo; il reclamo è invece alternativo all’istituto dell’acquiescenza Viene inoltre precisato che non si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre.

 

Conciliazione giudiziale.

Sono applicabili le norme sulla conciliazione giudiziale solo in quanto compatibili, di conseguenza le sanzioni sono applicabili nella misura del 40% delle somme risultanti dalla mediazione, in rapporto a quelle dichiarate.

 

Valore della lite.

In merito alla determinazione del valore della lite, si conferma che se l’atto contiene più tributi, il valore della lite è dato dalla somma di questi; se il contribuente impugna più atti con un unico ricorso, il valore è sempre dato con riferimento ai singoli provvedimenti impugnati. In riferimento alle perdite fiscali: il valore della lite deve essere determinato con riferimento all’imposta virtuale, alla quale deve essere sommata quella emergente dal maggior utile accertato.

 

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