La mediazione come strumento giuridico

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Il 21 maggio 2008 segna una tappa fondamentale nell’iter di riconoscimento ed utilizzo della “Mediazione” nelle controversie internazionali. Infatti la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato sulla G.U. Unione Europea L 136 del 24.05.2008 – pag. 3 – 8, sancisce gli aspetti della mediazione in ambito civile e commerciale. Benché si riferisca ai contrasti burocratici “tranfrontalieri” nulla vieta l’applicazione della stessa anche in ambito interno dei vari Paesi firmatari.
Questo accordo delinea un quadro “regolamentato” della materia che sino ad ora era alquanto confuso.
La stessa Direttiva nell’art. 3 stabilisce:
a)     “per “mediazione” s’intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore.
Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione in ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima.
b)    per “mediatore” si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.”;
l’art.4 aggiunge:
1)     “Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l’elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l’ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.
2)     Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.”
Nell’art. 5, tra i vari compiti demandati al Giudice, si fa esplicito riferimento al ricorso alla mediazione come strumento “allo scopo di dirimere la controversia”.
Nell’ambito Europeo, da oltre 10 anni, la mediazione è stata lo strumento operativo più diffuso in ambito sociale ma anche a disposizione/utilizzato dal sistema giustizia. Infatti essa ha trovato applicazione in tutti i campi prima dell’insorgenza di conflitti o contrasti, utilizzando tutte quelle tecniche e sistemi procedurali atti ad addivenire ad accordi soddisfacenti tra le parti e successivamente sottoposti all’autorità giudiziaria per la relativa omologa. Nell’ambito commerciale la mediazione è una prassi oramai consolidata con successo e diviene un patrimonio proprio nazionale da poter trasferire agli altri Paesi, essendo considerata un mezzo indispensabile per individuare soluzioni ai vari conflitti potenziali o in essere , sia intesa come alternativa al classico iter giuridico (lungo ed incerto), sia come tecnica ottimale per il raggiungimento, attraverso la negoziazione, di soluzioni specifiche e valide per entrambe le parti in causa.
In una società ormai frenetica ed in continua evoluzione caratterizzata da movimenti di popolazioni di diversa etnia, cultura, lingua, religione, da rapidi cambiamenti culturali e sociali, sempre più spesso ed in modo diffuso, si verificano, emergono, o si moltiplicano, comportamenti conflittuali diffusi, che sono l’espressione di un disagio individuale e collettivo, d’incapacità nel gestire gli stati emotivi, i cambiamenti, i conflitti. Anche quando gli atteggiamenti diventano oggetto di tutela giuridica, o su richiesta individuale, o perché rivestono caratteristiche di reato, in pratica,  l’atto oggetto della controversia o che ha dato adito ad un comportamento violento rimane irrisolto perché l’intervento del giudice , benché riconosca i diritti del danneggiato ed individui l’autore, non si pone lo scopo di dirimere il conflitto tra le parti, cioè l’aspetto emotivo che l’atto in se ha provocato.
A maggior ragione nel campo del codice civile, nello specifico quello familiare, così nel penale e minorile. In diversi Paesi si è arrivati a trovare soluzioni alternative o di supporto a situazioni difficoltose e dense di conflittualità dove è presente una profonda sofferenza mista a disagio , soluzioni di aiuto parallele al sistema giustizia. Ci si è avvalsi di tecniche e metodi entrando nel conflitto, aiutando a capire i propri comportamenti ed incontrarsi al fine di concordare soluzioni accettate da entrambe le parti.
Grande importanza riveste la figura del “mediatore”,  che è il professionista chiamato “terzo” ad entrare nel cuore del conflitto con  neutralità, equidistanza dalle parti e attento alle risorse presenti e a quelle potenziali. La preparazione del mediatore prevede, oltre la provenienza da una pregressa professionalità in scienze psico-sociali o in scienze giuridiche, un’ ulteriore  abilitazione specifica alla pratica acquisendo un arricchimento del bagaglio di conoscenze psicologiche e relazionali, nonché legali da applicare nel campo psicogiuridico.
Nell’ambito del suo intervento confidenziale egli assicura neutralità, imparzialità e segreto professionale, pertanto non potrà stilare alcuna relazione o sintesi inerente alla prestazione resa ma essere solo uno “strumento” professionalmente preparato che accompagna le parti verso un “accordo privo di conflitti” e che lascia un ricordo di soddisfazione.
 
 
 
Dottoressa in Scienze dell’educazione
Consulente dell’educazione familiare
Mediatrice Familiare

Corbi Mariagabriella

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