La mediazione attivata oltre i 15 giorni: no al nuovo termine e improcedibilità della domanda 

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Quando si affronta l’argomento mediazione, in particolare demandata, l’argomento dei termini di attivazione della procedura è particolarmente importante.

Il testo normativo

L’art.5 co.1 bis del d.lgv 28/10 affronta l’aspetto del mancato esperimento del procedimento di mediazione sia dal punto di vista dell’eccezione del convenuto sia rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Può ben essere che la mediazione sia già iniziata prima del giudizio e pertanto è fissata la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui al successivo articolo 6. Se invece non è stata esperita il giudice provvede allo stesso modo “assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la prenotazione della domanda di mediazione”

Si tratta di un termine perentorio o ordinatorio?

Sentenza del 22 gennaio 2018 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore

La dottoressa Carmela Benigno, giudice di pace di Nocera Inferiore, affronta la questione di diritto in una causa per pagamento di somme avviata da parte dell’istante Alfa che fa riferimento a una scrittura privata e a titolo di occupazione temporanea. Proceduto alla concessione del termine ex lege per l’attivazione della procedura la convenuta Beta eccepiva alla successiva udienza l’improcedibilità della domanda per ritardato esperimento della mediazione nei quindici giorni. Affermazione contestata dall’istante Alfa in ragione di un’istruzione completa della causa e della non perentorietà del termine. Il giudice nel merito si riserva.

Termine perentorio o meno

Nello sciogliere la riserva il G. di P. fa un ragionamento in punto di diritto e di giurisprudenza. Osserva che la mancata espressa previsione del termine in questione come perentorio non avvalora che possa essere di natura solo ordinatoria (Tribunale di Firenze sentenza del 4 giugno 2015). Conferma la sua tesi con il principio giurisprudenziale “secondo cui il termine può essere desunto, anche in via interpretativa, in base alla funzione e allo scopo che esso assolve e che pertanto debba essere rigorosamente osservato” (Cass. Civile n. 14624/00, 4530/2004). Non v’è dubbio che la celerità della stessa procedura di mediazione impone che il termine sia perentorio, anche alla luce dei successivi commi due e quattro. In particolare il secondo comma riporta che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”. Né la norma consente alle parti di richiedere un nuovo termine per sanare l’inadempienza. Il giudice nelle motivazioni assegna l’onere di attivare la mediazione delegata alla “parte che nella fattispecie ritiene di avere interesse alla prosecuzione del giudizio”. Pur tuttavia il testo normativo assegna “alle parti” e non a una parte in tutti i commi dell’art.5 “il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.

Le conseguenze in ogni caso gravano indiscutibilmente su tutte le parti.

Conclusioni

Il giudice, pertanto, accertato che la mediazione demandata è stata tardivamente attivata, dichiara la domanda improcedibile, non potendo quindi procedere oltre nel giudizio.

Considerando la novità della materia e la circostanza del non essere entrati nel merito della controversia dispone anche la compensazione delle spese.

Pur condividendo l’orientamento del Giudice di Pace di Nocera Inferiore resta il dubbio su una sanzione così grave, l’improcedibilità del giudizio, per quello che è un ritardato e non un mancato esperimento.

Dubbio a cui si ricollega peraltro un orientamento giurisprudenziale contrario, che sposa la natura ordinatoria del termine così come già affrontato dall’avv. Concetta Coletta su diritto.it in data 24 ottobre 2018 .

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