La leva dei contratti pubblici per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

Redazione 24/09/18
Scarica PDF Stampa
di Sofia Bandini, Aldo Coppetti e Pietro Moro

Analizziamo di seguito la disciplina delle gare riservate in favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo – le c.d. di tipo “B” – e dell’inserimento negli atti di gara delle c.d. clausole sociali che rappresentano un efficace strumento per agevolare politiche attive del lavoro socialmente responsabili. All’esame del complesso delle previsioni normative del Codice si evince l’intenzione del legislatore di portare a pieno compimento l’obiettivo di realizzare “gli appalti sostenibili” attraverso l’inclusione negli appalti pubblici dei tre aspetti cardine dello sviluppo sostenibile: ambientale, sociale ed economico.
L’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati è un tema di continua attualità, perché ci riporta alle finalità della Strategia di Lisbona 2020 dell’Unione europea e, da ultimo, agli obiettivi della Strategia ONU per lo sviluppo sostenibile, da raggiungere entro il 2030 (Goal 8 – Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti).
I contratti pubblici rappresentano, in proposito, un efficace strumento, una “leva” per agevolare politiche attive del lavoro anche socialmente responsabili.
Si tratta di un approdo recente delle Direttive appalti (2014/24/UE) e concessioni (2014/23/UE), che innovano la strumentazione preesistente, ma che ha avuto nell’ordinamento italiano un precursore; la legislazione italiana – infatti – conosce dal lontano 1991, attraverso la legge quadro sulla cooperazione sociale (n. 381), forme e strumenti di intervento, sostanzialmente fatti propri dalle citate Direttive del 2014.
Il riferimento è, nello specifico, alla disciplina delle gare riservate in favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, le c.d. di tipo “B”, nonché l’inserimento negli atti di gara delle c.d. clausole sociali.
Parlare di clausole sociali, infine, evoca anche istinti diversi fra loro, tutti finalizzati alla cura di interessi pubblici, costituzionalmente rilevanti, assunti dal legislatore come obiettivi da realizzare anche attraverso le procedure di affidamento di contratti pubblici.
Accanto, pertanto, alle clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati si pongono le diverse clausole sociali di tutela occupazionale, introdotte dal Legislatore delegato, in sede di recepimento delle più volte richiamate Direttive del 2014; intendiamo riferirci alle c.d. clausole sociali di “cambio appalto”, previste dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Su tali clausole e sul relativo rapporto si è più volte occupata l’ANAC ed è in corso il procedimento di emanazione delle Linee Guida, conseguenti alla pubblicazione del Documento di consultazione “La disciplina delle clausole sociali” in data 14 maggio 2014, al quale si rinvia.
Scopo del presente articolo è dar conto – pur nell’economia complessiva dello stesso lavoro – dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale delle tematiche sopra richiamate, al fine di fornire qualche possibile considerazione pratica.
(continua a leggere…)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento