La legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione nei delitti contro la Pubblica Amministrazione e l’amministrazione della giustizia

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Premessa

L’art. 408 del codice di procedura penale dispone che la persona offesa, laddove ne faccia espressa richiesta, ha il diritto di essere informata circa la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Il comma 2 del predetto articolo dispone infatti che “L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione”. Dalla disamina del testo normativo si apprende, quindi, che affinché possa essere disposta la notifica alla persona offesa del reato della richiesta di archiviazione è necessario che questi ne abbia fatto richiesta. Oggetto della presente indagine è la legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione in relazione a determinati delitti in cui persona offesa è la Pubblica Amministrazione o l’Amministrazione della Giustizia.

1. La posizione della giurisprudenza

La giurisprudenza si è occupata del predetto rapporto valutando l’ammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta da un privato che si assume danneggiato da uno dei predetti delitti. In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha valutato la problematica de qua con riferimento al delitto di edificazione abusiva. La Corte ha ammesso, in detta occasione, che il soggetto che assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in quanto parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è titolare degli interessi attinenti alla tutela del territorio protetti dalla norma incriminatrice[1]. Partendo da detta premessa i giudici di legittimità hanno di conseguenza valutato la proponibilità di un’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal privato il quale assuma di essere danneggiato dal predetto delitto. Con apodittica chiarezza, la Suprema Corte ha espresso il principio in virtù del quale la legittimazione all’opposizione nei confronti della richiesta di archiviazione, cui è preordinato l’avviso di cui all’art. 408, comma 2, cod. proc. pen., non spetta al danneggiato, essendo persona offesa del reato urbanistico esclusivamente la pubblica amministrazione perché, in tema di violazioni urbanistiche, l’interesse protetto è quello sostanziale della protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica.

Posizione diametralmente opposta pare invece quella assunta sempre dai giudici di legittimità in occasione di un’altra nota pronuncia nella quale è stata valutata l’ammissibilità della proposizione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata da un privato il quale sostenga di essere danneggiato dal reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.. La Suprema Corte in detta sede ha espresso il principio in virtù del quale “il reato di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto ha natura plurioffensiva, in quanto è idoneo a ledere, oltre all’interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale. Ne consegue che il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa dal reato ed è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero[2]”.

La ragione per cui i giudici di legittimità in detta specifica circostanza hanno assunto detta posizione è da rinvenirsi esclusivamente nella natura del reato di abuso d’ufficio: l’art. 323 c.p. ha infatti natura plurioffensiva dal momento che il medesimo è diretto a tutelare non soltanto l’interesse costituzionalmente garantito del buon andamento della pubblica amministrazione ma finanche quello del cittadino che sostiene di essere stato leso nei suoi diritti dal comportamento ingiusto del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio, accusati di avere commesso il delitto di cui sopra. In un’altra recente sentenza, la Corte si è occupata di individuare quale possa essere la persona offesa nei reati relativi alla prevenzione del rischio sismico. In detta occasione la Corte ha precisato come, con riferimento a detta categoria di reati, persona offesa sia soltanto la p.a. poiché la fattispecie incriminatrice ha ad oggetto esclusivamente la tutela dell’interesse pubblico e, di conseguenza, il privato il quale assuma di aver subito un pregiudizio dal compimento dei predetti delitti, può assumere esclusivamente la qualità di danneggiato e non di persona offesa, dunque non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (né è successivamente ammissibile ricorso per Cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione)[3].

Di particolare interesse è la questione, anch’essa affrontata dalla giurisprudenza, circa la legittimità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal privato il quale assuma di essere stato danneggiato dal reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 c.p.. La Suprema Corte è pervenuta ad ammettere che nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, quindi soggetto passivo è solo lo Stato non il privato il quale si assuma danneggiato dal predetto delitto, che non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione né poi ricorso per Cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione[4]. Dalla disamina sino ad ora svolta si apprende, quindi, che legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione sia esclusivamente colui il quale sia persona offesa del reato che, nei delitti contro la pubblica amministrazione è lo Stato collettività (non il privato danneggiato) essendo bene giuridico protetto e meritevole di tutela il buon ed imparziale andamento della p.a. (nei delitti contro l’amministrazione della giustizia il discorso è pressoché analogo).

A conclusione della rassegna si può da ultimo ricordare che la giurisprudenza è pervenuta ad ammettere, come sintesi di quanto sino ad ora esposto, che la persona offesa cui deve essere eventualmente comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è soltanto il soggetto passivo del reato il quale, nell’ipotesi di un reato monoffensivo, è individuabile sulla base dell’oggettività giuridica normativamente determinata mentre, nel reato plurioffensivo, è anche la persona fisica sulla quale cade l’azione del colpevole pur se l’incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale, facente capo ad una collettività o ad un ente. Quindi, il denunciante o danneggiato potrebbero, nelle circostanze di un reato plurioffensivo, coincidere con il soggetto passivo generale o con quello particolare ma essi, qualora non abbiano né riescano a provare di avere dette qualità, non hanno diritto ad essere informati della richiesta di archiviazione né sono legittimati a proporre ricorso per Cassazione[5].

2. La posizione della dottrina

Partendo dal presupposto, richiamato da alcuni autori che hanno esaminato celebri pronunce giurisprudenziali, che la legittimazione all’opposizione non spetti al mero denunciante o al danneggiato che non siano anche persona offesa[6], possiamo ora passare al confronto tra la posizione della dottrina con le pronunce giurisprudenziali sopra richiamate.

Alcuni autori hanno infatti rilevato come la questione della legittimazione del privato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione nei confronti di delitti contro la p.a. o l’amministrazione della giustizia non possa comunque prescindere da una valutazione preliminare, ovvero la corretta individuazione del bene o interesse offeso dal reato e quindi del relativo titolare[7].

Alcuni autori sostengono come con riferimento ad alcune categorie di reati come l’abuso d’ufficio o l’omissione di atti d’ufficio l’opposizione alla richiesta di archiviazione promossa da un privato sia ammissibile proprio in ragione della natura plurioffensiva di questi reati, sebbene con riferimento al reato di omissione di atti d’ufficio la questione fosse in giurisprudenza più controversa[8]. Muovendo da queste premesse si è cosi giunti in dottrina ad ammettere che, a certe condizioni si possa prediligere la tesi che caldeggia la possibilità del privato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione[9]. Infatti, sebbene detti reati siano finalizzati a garantire il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, vero è che nel nostro ordinamento giuridico i diritti tutelati “altro non rappresentano che la sintesi finalistica di una pluralità di diritti c.d. di “cittadinanza” riconosciuti ad ogni singolo cittadino nei confronti della p.a. e che pertanto la loro lesione può non di rado coincidere con la lesione in concreto di uno di quei diritti[10].

Merita di essere ricordato, tuttavia, il consolidato orientamento dottrinale in virtù del quale la tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione sia tutela esclusiva della pubblica amministrazione e di conseguenza è essa stessa soggetto passivo del reato di abuso di ufficio, perché titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (di contrario avviso la giurisprudenza la quale sostiene la natura plurioffensiva del reato di abuso d’ufficio)[11].

Altra parte della dottrina, con specifico riferimento al reato di rifiuto di atti d’ufficio, rileva come sebbene il reato in oggetto abbia come obiettivo la tutela del buon andamento ed imparzialità della p.a. non possa escludersi come sia preferibile quella parte minoritaria della dottrina che sostiene che in realtà all’offesa di questo interesse debba affiancarsi anche l’offesa di altri interessi incisi dal rifiuto, interessi la cui identificazione va fatta parimenti caso per caso in relazione alla materia in cui avviene il rifiuto[12].

Con riferimento al reato di falsa testimonianza si segnala la posizione di coloro i quali si premurano di ribadire come la giurisprudenza abbia assunto una solida posizione in argomento escludendo la legittimazione del privato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione dal momento che bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell’attività giudiziaria, quindi soggetto passivo è la collettività e non il privato che subisca danni eventualmente risarcibili in sede civile[13].

3. Conclusioni

In sintesi la valutazione della legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione non può comunque prescindere dalla valutazione di quale sia il bene giuridico meritevole di tutela e di quali siano i soggetti passivi. Questa valutazione ne implica in realtà un’altra, quella della distinzione tra reati monoffensivi e reati plurioffensivi, dal momento che in questi ultimi l’incriminazione si ricollega all’esigenza di tutelare contestualmente più beni giuridici[14]. Una volta individuata correttamente la natura del reato potrà quindi procedersi con la valutazione dell’ammissibilità o meno di un’eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione, che rimane comunque un atto riservato esclusivamente alla persona offesa del reato. 

 


[1] Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 23 aprile – 9 settembre 2015, n. 36352, Presidente Fiale – Relatore Di Nicola.

[2] Cass. n. 17642/2008.

[3] Cass. Pen. Sez. III, 19 febbraio 2014, n. 7786.

[4] Cass. Sez VI, sent. 15200 del 5 aprile 2011

[5] Cass. Pen. Sez. V, 1 settembre 1999, n. 1523.

[6] Rossella Fonti, L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, in Archivio Penale, n. 2, 2013, p. 6, contributo reperibile presso il sito http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2013/06/Fonti.-Lopposizione-della-persona-offesa-alla-richiesta-di-archiviazione.pdf

[7] G. De Vero, Corso di diritto penale, Volume 1, 2011, p. 134.

[8] M. Catenacci, Reati contro la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia, 2011, P. 17.

[9] M. Catenacci, Reati contro la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia, Op. Cit., p. 18.

[10] M. Catenacci, Reati contro la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia, Op. Cit., p. 18.

[11] A. D’Avirro, L’abuso di ufficio, 2009, p. 76. V. anche Pagliaro- Parodi Giusino, Principi di Diritto Penale, Parte Speciale, Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano, 2008, p. 272; Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione, in I delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2006, p. 258.

[12] S. Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministrazione, 2008, p. 161.

[13] Cfr. M. Catenacci, Reati contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 424.

[14] R. Giovagnoli, Studi di diritto penale. Parte generale, Giuffrè Editore, 2008, p. 1014.

Paolanti Daniele

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