La legittima difesa presuppone sempre un attacco o un pericolo di aggressione

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La causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. pen. (legittima difesa) non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione.

Decisione: Sentenza n. 40414/2019 Cassazione Penale – Sezione 5

La causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. pen. non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione.

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Osservazioni

Il Collegio ha ritenuto corretto l’operato della Corte di Appello, che ha ritenuto che «nel caso di specie si dovrebbe ritenere giustificata l’aggressione fisica fatta ‘a freddo’ in danno di un soggetto introdottosi nel domicilio dell’autore dell’aggressione in assenza di un attentato alla incolumità propria od altrui, il che induce a ritenere radicalmente infondata la tesi proposta dalla difesa».

Nel caso in esame vi sarebbe stata, secondo la stessa ricostruzione dell’imputato, la «mera introduzione nell’appartamento da parte della persona offesa, non accompagnata da altre circostanze rilevanti ai fini dell’operatività della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa di cui al comma secondo dell’art. 52 cod. pen., né, ancor prima, idonee a far sorgere la stessa necessità di difesa contro una offesa ingiusta».

La stessa repentinità della condotta, come descritta dal ricorrente, al punto che lo stesso nemmeno riconosceva la vittima, nonostante fosse persona a lui nota, non lascia spazio alla creazione di quella situazione di pericolo attuale richiesto dalla norma, essendosi piuttosto l’azione risolta in un attacco preventivo che in quanto tale non può giammai assumere i connotati della legittima difesa, che presuppone, per sua stessa definizione, l’esigenza di difendersi da una ingiusta aggressione; né sussistono elementi fattuali, neppure antecedenti all’azione, che possano dar conto di una concreta incidenza sull’insorgenza di erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione, non potendo certamente desumersi ciò dal solo fatto che l’imputato abbia subito un preventivo furto, avvenuto, in precedenza, in sua assenza.

Per la Cassazione, «l’accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio “ex ante”, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento – e non “ex post” – l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell’esimente della legittima difesa».

Né a diversa conclusione si potrebbe giungere alla luce della recente legge n. 36 del 26 aprile 2019 che ha, tra l’altro, apportato modifiche agli artt. 52 e 55 cod. pen., e ciò di là di quelle che potranno essere le future evoluzioni interpretative del complessivo statuto normativo afferente la legittima difesa scaturente dall’ultima modifica, con particolare riferimento alla natura delle presunzioni come introdotte ( presunzione di sussistenza della scriminante in caso intrusione domiciliare, violenta o con minaccia, di cui al nuovo comma 4 dell’art. 52 cod. pen. ) o riqualificate dalla nuova legge (presunzione di proporzionalità di cui al comma 3 del medesimo art. 52 cit.), che solo apparentemente sembrano rafforzate in termini di assolutezza dall’avverbio «sempre» adoperato dal legislatore, dal momento che è, comunque, rimasta ‘in vità l’ipotesi dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 cod. pen. (prevedendo la modifica che ha interessato anche tale disposizione normativa esclusivamente la non punibilità, e per la sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità, anche in caso di eccesso colposo giustificato da situazione di minorata difesa ovvero di grave turbamento).

Procede il Collegio precisando che «Ciò che balza evidente leggendo la nuova norma – ed è di rilievo nella fattispecie in esame – è che nella nuova ipotesi della cd. «legittima difesa domiciliare presunta» – quella cioè posta in essere contro l’intromissione nel domicilio – affinchè l’azione lesiva del soggetto agente possa essere presuntivamente ritenuta scriminata – sia pure, come detto, in maniera non assoluta – occorre che l’intrusione nell’abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia».

Prima di rigettare il ricorso, la Suprema Corte ricorda anche che «l’eccesso colposo si distingue per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante, non v’è spazio ovviamente – per l’inesistenza di una offesa dalla quale difendersi – per la configurazione di un eccesso colposo ( sicché non vi è neppure obbligo per il giudice di una specifica motivazione sul punto, pur se l’eccesso colposo sia espressamente prospettato dalla parte interessata».


Giurisprudenza rilevante.

  1. Cass. 33591/2016
  2. Cass. 44011/2017
  3. Cass. 35709/2014

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