La legge n° 4 del 2011 sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari

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La Legge n° 4 del 2011 contiene norme sulla etichettatura e sulla presentazione di tutti i prodotti alimentari che dovranno garantire una maggiore tutela dalle contraffazioni di questi prodotti italiani, tipici e non.

L’art. 4 di questa legge stabilisce, al 1° comma, che è obbligatorio riportare sull’etichettatura dei “prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati (quindi su tutti i prodotti alimentari preconfezionati sul cui packaging sia apposta una etichetta) […] l’indicazione del luogo di origine o di provenienzadel prodotto stesso, vale a dire del luogo dove il prodotto è stato realizzato o quello di partenza di esso situato lungo un percorso geografico. Oltre a questa indicazione si deve indicare “l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM)”.

In particolare, per i prodotti alimentari non trasformati (cioè per i prodotti agricoli) l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese, cioè lo Stato, di produzione dei prodotti. Invece, per i prodotti alimentari trasformati l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ed occorre altresì indicare il luogo di coltivazione o di allevamento (se si tratta di carni di animali) della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti alimentari trasformati (2° comma).

 

A queste norme dell’art. 4 della Legge 4/2011 verrà data attuazione mediante dei Decreti Interministeriali del Ministro delle Politiche Agricole e del Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con la Conferenza Unificata fra Stato, Regioni ed Autonomie Locali, previo espletamento della procedura prevista dal paragrafo 2 dell’art. 4 e dall’art. 19 della Direttiva CE n° 13 del 2000 sulla etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e la pubblicità di essi (comma 3°).

Tale procedura si applica ogni volta che uno Stato membro della Unione Europea ritiene necessario adottare una nuova legislazione nelle materie trattate dalla Direttiva CE 13/2000, come nel caso della Legge 4/2011. In tal caso, lo Stato membro, in questo caso l’Italia, deve comunicare alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri dell’Unione le misure legislative previste, precisandone i motivi (in questo caso, chiaramente, il contrasto alla contraffazione dei prodotti alimentari italiani, tipici e non). La Commissione può consultare gli Stati membri in sede di Comitato permanente dei prodotti alimentari. Lo Stato membro che ha adottato le nuove norme può applicarle solo tre mesi dopo la comunicazione di esse alla Commissione e purché non abbia ricevuto parere contrario da essa. In quest’ultimo caso, la Commissione, prima della scadenza del termine di tre mesi (se no vi è un “silenzio – assenso”), deve avviare la procedura prevista dal paragrafo 2 dell’art. 20 sempre della Direttiva CE 13/2000 presso il Comitato permanente dei prodotti alimentari per decidere se le nuove norme di legge previste dallo Stato membro possono essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche.

 

Con i Decreti Interministeriali citati saranno definiti, relativamente a ciascuna filiera del settore agroalimentare, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione del luogo di origine o di provenienza di cui al comma 1° dell’art. 4 della Legge 4/2011 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti alimentari trasformati di cui al comma 2° dello stesso articolo (comma 4°).

L’obbligo di indicazione del luogo di origine riguarda anche l’ingrediente o gli ingredienti caratterizzanti evidenziati nell’etichettatura del prodotto alimentare trasformato, vale a dire quegli ingredienti che sono essenziali per le caratteristiche di esso (comma 5°), dei quali, ai sensi dell’art. 8 del Dlgs 109/1992, devono essere indicate, secondo i casi, le quantità minime e massime di utilizzazione, espresse in percentuale del peso del prodotto.

Fatte salve le competenze del Ministero delle Politiche Agricole, saranno le Regioni a predisporre i controlli sull’applicazione di queste norme della Legge 4/2011 e dei Decreti Interministeriali di attuazione (comma 6°). Gli obblighi stabiliti dall’art. 4 della Legge 4/2011 acquisteranno efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questi Decreti Interministeriali ed i prodotti alimentari etichettati anteriormente a tale data e privi delle indicazioni obbligatorie previste sempre dall’art. 4 potranno essere venduti entro i successivi centottanta giorni (comma 12°).

Dopo la data di acquisizione di efficacia dei Decreti citati (e non di quella entrata in vigore dei primo di essi, come erroneamente dice la norma, in contrasto col successivo comma 12° esposto nel precedente capoverso) chiunque porrà in vendita o metterà altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni dell’art. 4 della Legge 4/2011 e dei Decreti Interministeriali di attuazione di esso, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 Euro (comma 11°).

 

Infine, l’art. 5 della Legge 4/2011 stabilisce che per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o negli altri Paesi comunitari od extracomunitari, è obbligatorio riportare sull’etichetta le informazioni sul luogo di origine o provenienza delle stesse materie prime al fine di non indurre in errore il consumatore acquirente di questi prodotti. Anche se la norma non specifica che tali informazioni vanno riportate sull’etichetta del prodotto non si vede dove queste informazioni possano essere riportate in modo tale da essere facilmente percepibili dai consumatori, fatta eccezione per i prodotti sfusi per i quali si deve utilizzare il cartello visibile dal cliente previsto dall’art. 16 del Dlgs 109/1992.

L’omissione di queste informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 22 del “Codice del consumo”, contenuto nel Decreto Legisaltivo n° 206 del 2005, che è sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 27 dello stesso Decreto.

Visconti Gianfranco

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