La giurisdizione per l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico dipendente che ha commesso un fatto di malpractice sanitaria spetta anche al giudice ordinario

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Premessa

Con la sentenza oggetto di commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute su una questione relativa alla giurisdizione delle azioni di rivalsa da parte delle strutture sanitarie pubbliche, nel caso in cui venga accertata la responsabilità di un proprio dipendente nella causazione di un evento di malpractice medica, riconoscendo che in questi casi la giurisdizione spetta anche al giudice ordinario.

Prima di addentrarci nell’esame della problematica e delle motivazioni che hanno portato la Suprema Corte a prendere tale posizione, appare opportuno evidenziare che la decisione in commento è stata emessa con riferimento ad una fattispecie verificatasi precedentemente all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco e quindi del suo articolo 9, che disciplina proprio l’azione di rivalsa. Sul punto sono state proprio le Sezioni Unite, nella sentenza in commento, a formulare tale precisazione, allorquando hanno riconosciuto che il giudice ordinario non avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione, ricordando che la legge Gelli-Bianco non è applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio in quanto entrata in vigore dopo i fatti di causa e non avente efficacia retroattiva.

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Fatto

I congiunti di un paziente deceduto, nell’agosto del 2001 presso l’ospedale di Cassino, a causa delle complicanze dovute ad un intervento chirurgico cui lo stesso si era sottoposto presso la struttura sanitaria, avevano agito giudizialmente nei confronti del chirurgo che aveva eseguito l’operazione nonché dell’azienda sanitaria per far accettare la responsabilità dei due convenuti nella causazione della morte del proprio congiunto e quindi la loro condanna solidale al risarcimento di tutti danni subiti a seguito di detto evento.

Per quanto qui di interesse, la struttura sanitaria convenuta in giudizio aveva concluso chiedendo, oltre al rigetto delle domande attore, in via subordinata per il caso in cui fosse stata accertata la responsabilità del medico nella causazione dell’evento lamentato da parte attrice, di essere manlevata dal medico proprio dipendente.

Il giudice di primo grado aveva accertato la responsabilità del medico e della stessa azienda sanitaria, condannandoli solidalmente al risarcimento danni a favore di parte attrice quantificato complessivamente in oltre 1 milione di euro. Il tribunale aveva altresì accolto la domanda di manleva formulata dalla struttura sanitaria, condannando il medico a rifondere alla struttura sanitaria quanto questa avrebbe pagato a parte attrice in ragione della sentenza.

Non soddisfatto della decisione, il medico aveva adito la corte di appello, sostenendo che sussistesse un difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di manleva che era stata proposta nei suoi confronti dalla struttura sanitaria, in quanto la giurisdizione spettava alla Corte dei Conti. Il giudice di secondo grado aveva accolto l’appello promosso dal medico, ritenendo che la giurisdizione della Corte dei Conti avesse ad oggetto anche le azioni di responsabilità per i danni arrecati allo stato o ad enti pubblici da soggetti che sono legati a detti Enti da un vincolo di impiego o di servizio e che abbiano commesso il fatto violando gli obblighi scaturenti da detti vincoli di impiego o di servizio. In considerazione di ciò, la corte d’appello aveva ritenuto che la controversia relativa all’azione di rivalsa da parte dell’ente ospedaliero nei confronti del proprio dipendente per i danni da questo causati ad un paziente (e quindi per l’ipotesi in cui la struttura sanitaria fosse stata condannata a risarcire i danni al paziente per il fatto del proprio dipendente) spettasse alla corte dei conti.

La struttura sanitaria ha quindi proposto ricorso in cassazione ritenendo che l’interpretazione della corte d’appello, che si fondava su una sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione del 2001, non fosse corretta, in quanto successivamente erano intervenute ripetute sentenze delle sezioni semplici della stessa corte di cassazione che avevano riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il ricorso, riconoscendo che la corte di appello non avrebbe dovuto accogliere l’appello affermando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma avrebbe dovuto riconoscere la propria giurisdizione ed entrare nel merito della vicenda, valutando la fondatezza o meno dell’appello.

Il ricorrente ha fondato il suo ricorso su di un unico motivo che fa leva su due argomentazioni. In primo luogo, il fatto che l’ente pubblico che svolge il servizio sanitario e il suo dipendente medico sono sottoposti al regime della responsabilità civile professionale: quindi non può operare nei loro confronti, per le ipotesi di danni arrecati dai medici dell’esercizio delle proprie funzioni, la normativa in materia di responsabilità contabile, la cui giurisdizione è devoluta alla corte dei conti. In secondo luogo, sul fatto che sussiste una duplice alternativa per la pubblica amministrazione per ottenere dai propri dipendenti il recupero di quanto la stessa ha dovuto pagare a soggetti terzi danneggiati da un fatto posto in essere dai dipendenti medesimi: sia il giudizio contabile dinanzi alla corte dei conti, sia gli ordinari strumenti messi a disposizione dal processo civile.

Secondo la cassazione, la prima argomentazione non coglie nel segno, in quanto la responsabilità civile professionale invocata dal ricorrente riguarda i rapporti fra il sanitario e il terzo danneggiato dall’evento di malpractice medica (invece, il caso di specie, riguarda l’azione di rivalsa della struttura pubblica nei confronti del proprio dipendente).

Tuttavia, le sezioni unite ritengono corretta la seconda argomentazione spesa dal ricorrente.

A tal proposito, le sezioni unite ritengono di confermare il più recente orientamento della cassazione (che ha superato il precedente orientamento del 2001 delle sezioni unite, citato dal medico del proprio appello) e di fare proprio il principio secondo cui l’azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti della struttura pubblica non è esclusiva e non sostituisce le ordinarie azioni garantite dal processo civile per far valere la responsabilità nei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti danneggiati. Pertanto, nel caso in cui una struttura sanitaria pubblica eserciti una domanda di manleva nei confronti dei medici propri dipendenti, non si pone un problema di riparto di giurisdizione fra il giudice ordinario e la corte dei conti, in considerazione del fatto che le due giurisdizioni sono autonome e non coincidono fra di loro.

Secondo le Sezioni Unite, quale corollario di tale autonomia, è possibile affermare che l’azione di responsabilità dinanzi alla corte dei conti per danno erariale del dipendente pubblico è autonoma rispetto all’azione di responsabilità civile promossa dall’amministrazione pubblica dinanzi al giudice ordinario nei confronti del proprio dipendente. Ciò in considerazione del fatto che gli interessi tutelati dalle due azioni sono differenti: quella contabile, tutela l’interesse pubblico al buon andamento dell’amministrazione e al corretto impiego delle risorse; l’azione di responsabilità civile, invece, ha la funzione di risarcire l’amministrazione dei danni che questa ha subito a causa del comportamento posto in essere dal proprio dipendente.

In considerazione di tutto quanto sopra, le sezioni unite hanno concluso sostenendo che la corte di appello non avrebbe potuto affermare difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella contabile, proprio in considerazione del fatto che non si pone il problema di riparto di giurisdizione in nel caso di specie, ma avrebbe dovuto entrare nel merito della questione per valutare la fondatezza o meno della domanda di manleva proposta dalla struttura sanitaria nei confronti del proprio dipendente.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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