La giornata mondiale contro la violenza sulle donne e i caratteri del reato sin dagli albori, con Intervista alla dott.ssa Michela Capone, giudice presso il Tribunale dei Minori di Cagliari

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Ogni anno il 25 novembre si celebra nel mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una giornata non scelta a caso, che non può avere un significato a caso, che dovrebbe sensibilizzare e informare, fare pensare e riflettere su una vera e propria emergenza sociale che conta milioni di vittime al femminile in varie parti del mondo.

La Giornata internazionale è stata voluta e sancita dall’Onu nel 1999.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 54/134, ha voluto dedicare il 25 novembre alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, in relazione a un terribile e preciso motivo.

In quella data, nel 1960, furono torturate, massacrate e uccise tre donne, le sorelle Mirabal.

Secondo le autorità del loro Paese, la Repubblica Dominicana, Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal avevano la colpa di pensarla a modo loro, di avere combattuto per difendere i loro diritti e i loro ideali. La loro forza e il loro impegno politico contro il dittatore dell’epoca Trujillo valse loro una terribile morte.

La violenza sulle donne in molto casi si traduce anche in violenza sessuale, vediamo quali sono le origini di questo reato.

Nel diritto romano la violenza carnale era compresa nel crimen vis preso in considerazione dalla lex Iulia iudiciorum publicorum ed era punita con la pena di morte.

Nel diritto germanico lo stupro, che comprendeva ogni illecito commercio carnale, in un primo periodo veniva punito con pene gravissime (sino alla privazione della pace), in un secondo periodo con la composizione in danaro, la somma era maggiore se la donna era libera e vergine.

Il diritto canonico punisce lo stupro quando viene consumato su donna vergine, con violenza che priva la vittima della volontà.

Il codice penale italiano tratta questo reato nel titolo IX tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, nel capo I, che considera i delitti contro la libertà sessuale.

Secondo l’articolo 519 l’incriminazione può sorgere dall’uso di violenza o di minaccia, in modo che l’atto carnale sia effetto di costrizione, ovvero dall’abuso di particolari condizioni, in cui versa la vittima.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, sia un uomo sia una donna, la legge parla in modo generico e non è impossibile l’ipotesi di violenza di donna su maschio.

Soggetto passivo può essere lo stesso ogni persona, sia dello stesso sia di diverso sesso del soggetto attivo, di qualsiasi condizione (vergine, coniugata, vedova, donna onesta o meretrice).

Si è discusso se si debba ritenere sussistere il reato quando la congiunzione carnale viene consumata sulla propria moglie.

I più ritengono che non si può avere violenza (illegittima) tra coniugi, purché si cerchi il rapporto sessuale normale e in normali condizioni.

L’oggetto del reato deve consistere in una costrizione, con violenza o minaccia alla persona, diretta a congiunzione carnale.

La violenza fisica o morale e la minaccia vanno valutate secondo il comune concetto adottato dal codice.

Non è necessario che la violenza sia grave, ma è necessario che essa sia idonea a vincere i mezzi, che secondo le condizioni fisiche e psichiche era in grado di opporre la persona determinata a resistere.

La locuzione congiunzione esclude la necessità della completa introduzione del membro, o la deflorazione, o la seminatio intra vas.

Se non si ha congiunzione carnale, ma un semplice contatto corporeo, ricorre il delitto di “atti di libidine violenti” (ex art. 521).

Gli atti che precedono la congiunzione carnale possono costituire tentativo, purché idonei e diretti inequivocabilmente a essa.

Nella seconda parte dell’articolo 519 sono ipotizzate speciali figure criminose, nelle quali la violenza o minaccia viene supposta in considerazione delle particolari qualità o condizioni del soggetto passivo, che viene ritenuto incapace di prestare un valido consenso.

Se non ha compiuto gli anni quattordici (non è ammessa l’ignoranza dell’età dell’offeso).

Se non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole è l’ascendente o il tutore, oppure un’altra persona alla quale il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d’istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se è malato di mente, oppure non è in grado di resistere a cagione delle proprie condizioni d’inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.

Se è stato tratto in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni, oltre le pene accessorie comminate dall’articolo 541.

Condizione di punibilità è la querela della persona offesa, e una volta proposta è irrevocabile.

Si procede d’ufficio, se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio e se il fatto è connesso ad altro delitto, per il quale si deve procedere d’ufficio (ex art. 542).

L’omicidio commesso nell’atto di compiere una violenza carnale è aggravato (ex art. 576, n. 5). Circostanza aggravante è che la violenza sia commessa da cinque o più persone (ex art. 112, n.1).

Abbiamo parlato di questo reato con la dott.ssa Michela Capone, giudice presso il Tribunale dei Minori di Cagliari.

 

Dott.ssa Capone, la violenza sulle donne ieri e oggi, che differenze si rilevano?

È una domanda abbastanza complessa, bisogna capire che cosa s’intende per ieri.
Questo fenomeno sta davvero prendendo piede e vede la donna sempre più vittima.

Credo che rispetto ai periodi passati la donna si è molto rafforzata, è diventata molto più reattiva, ha acquistato socialmente delle posizioni che prima non aveva, e penso che questo sia la base di alcuni fenomeni reattivi di chi le sta a fianco, in particolare amanti, fidanzati, mariti, compagni di vita.
Nei tempi andati la donna aveva un ruolo sociale marginale, era imbrigliata nel suo ruolo di madre e di moglie, non votava, non aveva accesso in alcune carriere, era fondamentalmente più rassegnata, però in passato, nei confronti della donna con queste caratteristiche c’era un grande rispetto.
Immaginiamo una donna dei tempi andati che tradiva il marito, il marito uccideva l’amante, era difficile che rivolgesse atti di violenza inaudita nei confronti della moglie, adesso si assiste al dilagare della violenza anche fisica.

In che modo è cambiata questa situazione?

La donna ha acquistato nel tempo una forza che la vede reagire in un determinato modo agli atti di sopruso e farsi spazio anche nell’ambito della famiglia dal punto di vista lavorativo nell’ambito di scelte personali, come per esempio lasciarla, lasciare i figli, scegliere un altro compagno, un altro marito, e questo evidentemente scatena in chi le sta a fianco una reazione di non accettazione e di prevaricazione violenta, che sta crescendo sempre di più perché è favorita anche da una sorta di involuzione sociale.

Quando si affronta la questione della violenza sulle donne in genere la si spiega dicendo che la donna è oggetto sessuale, sentimentale, e l’uomo la manipola, quando non riesce ad avere su di lei un dominio, “o con me o senza di me”.

Quali sono i fattori che generano una simile situazione?

L’ineguaglianza, la discriminazione, l’insofferenza, l’impazienza, sono fattori tipici del nostro tempo che quando vanno a toccare la relazione uomo donna, si possono trasformare in prevaricazione fisica e psicologica e in atti di violenza che all’eccesso portano a quello che vediamo:

omicidi, non esclusivamente di maschi nei confronti delle donne, spesso le donne uccidono gli uomini, uccidono i figli.

Il fenomeno va attentamente studiato nella società nella quale viviamo, studiando le questioni relazionali di comunicazione, di sofferenza, di crisi economica e sociale, che possono portare a questi abominevoli risultati.

Il vocabolo femminicidio è corretto?

La parola femminicidio, viene utilizzata emotivamente per descrivere questi fenomeni ed è una parola brutta, di sicuro frutto di una discriminazione, di una ineguaglianza, e favorisce questo tipo di discorso.
Il femminicidio è un fenomeno che descriviamo emotivamente.
Non deve essere sfruttato come una categoria di reato che non ha assolutamente significato.
L’omicidio aggravato esiste, ed è grave sia quando a commetterlo è un uomo sia quando a commetterlo è una donna, dobbiamo combattere la discriminazione anche quando ci mettiamo a spiegare questo tipo di fenomeno, perché in modo diverso è come il gatto che si morde la coda, ritorniamo a quella discriminazione che vogliamo evitare e che è alla base di questo tipo di realtà.

Quindi feminicidio è improprio, come e quando è stato introdotto?

La parola è stata coniata di recente, nel vocabolario non esiste, più che improprio bisogna stare attenti a non abusarne, perché emotivamente descrive, secondo me è un termine che deve essere utilizzato descrittivamente, con i limiti che ho detto, cercando di fare un discorso più ampio contro la violenza, che in ogni caso è una cosa deplorevole, sia nei confronti degli uomini sia nei confronti delle donne, sia nei confronti degli omosessuali, nei confronti di chiunque.

Se non combattiamo contro la violenza come un meccanismo della nostra vita relazionale perdiamo qualcosa, deve essere di sicuro affrontato come un fenomeno, ma non dobbiamo ricadere nell’errore che lo genera, che è proprio la discriminazione.

Ci può dire in che consiste la Convenzione di Istanbul?

La Convenzione di Istanbul è un trattato internazionale, vincolante per gli Stati che l’hanno firmata, è un documento molto completo, molto profondo, diretto agli Stati perché approntino le misure per arginare il fenomeno della violenza sulle donne, che è soprattutto violenza domestica.
E’ una Convenzione ad ampio respiro, perché parte di sicuro dal fenomeno della violenza sulle donne, però combatte la violenza sui diritti umani, ecco perché bisogna sempre superare il limite nel quale spesso incorriamo nell’affrontare questa questione.
La violenza sulle donne è frutto di discriminazione, è violazione dei diritti umani, Istanbul sembra dirci che ci dobbiamo impegnare, noi stessi, i singoli, non esclusivamente lo Stato, per trovare un altro modo di vivere, educare anche i ragazzi alla non violenza.

La Convenzione di Istanbul si è resa conto che questo fenomeno è stato agevolato da una involuzione sociale, da una società nella quale le relazioni sono improntate alla diseguaglianza, alla discriminazione, alla prevalenza del forte sul debole dal punto di vista ideologico è fisico, è nella quale sono caduti dei valori fondamentali, che sono quelli dell’ascolto dell’altro, un mondo che vede canali di comunicazione non improntati alla parola ma alla prevaricazione.
Basta vedere la televisione, come comunichiamo c’è violenza.

La Convenzione di Istanbul parte proprio dall’educazione del singolo a recuperare dei meccanismi di convivenza non violenti, perché questi favoriscono indubbiamente il fenomeno della violenza sulle donne, della violenza sui più deboli, la Convenzione di Istanbul fa anche riferimento a questo.

Nonostante l’avanzare dei tempi con le società sempre più evolute, la violenza sulle donne resta sempre un argomento di attualità, l’auspicio è che si riesca a debellare questo fenomeno, fonte di sconcerto nelle donne in ogni parte del mondo.

Dott.ssa Concas Alessandra

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