La famiglia nella legge istitutiva degli asili-nido

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  1. L’asilo-nido

Gli anni Settanta hanno prodotto leggi che rappresentano ancora delle pietre miliari sotto il profilo giuridico, sociale e culturale. Tra queste la legge 6 dicembre 1971 n. 1044 “Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato” che, seppure discussa allora e disattesa oggi, presenta aspetti costituzionali di un certo rilievo e ha anticipato alcuni elementi delle leggi successive, come la riforma del diritto di famiglia, ed anche della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989 (cosiddetta Convenzione di New York).

Gli articoli di cui è possibile una lettura attualizzata sono in particolare l’art. 1 e l’art. 6.

I primi due commi dell’art. 1 recitano nel modo seguente: “L’assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico. Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale”.

“Assistenza”, termine che ricorre spesso anche nella Convenzione di New York, non deve essere intesa nel senso negativo di passivizzazione del soggetto, ma nel senso positivo e primitivo di stare accanto, stare presente (dal latino “adsistere”, stare presso), quindi aspettare e rispettare i tempi del bambino, i diritti naturali (enucleati da Gianfranco Zavalloni), in particolare “il diritto all’ozio a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti” e “il diritto a un buon inizio”. Ogni bambino, come ogni persona, ha diritto che venga rispettata la sua natura, quella “inclinazione naturale” di cui all’art. 147 cod. civ., ad essere considerato “naturus”, colui che nascerà perché ogni giorno è un’occasione per rinascere. È questo il significato di “libertà di espressione” e “libertà di ricercare” (art. 13 par. 1 Convenzione di New York) e di “rivelare le sue risorse” (Charte du Bureau International Catholique de l’Enfance del 2007). “In sostanza occorre che la famiglia si renda conto della autonomia del fanciullo e carattere decisivo che ha per il suo sviluppo e fin dai primi mesi di vita il fatto di non essere subordinato alle esigenze di vita dei genitori (art. 3 Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro del 1967) e in ciò un grosso contributo è dato dall’assistenza dell’asilo-nido.

“Servizio sociale” richiama le “prestazione sociali” per la famiglia di cui all’art. 16 della Carta sociale europea e i “servizi adeguati e sufficienti” per i bambini dell’art. 17 della Carta; inoltre ha anticipato la ratio della legge 328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali come si legge nel primo comma dell’art. 1: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”. Bisogna investire di più negli asili-nido e nelle scuole e non nelle comunità e nei carceri minorili, di più nella prevenzione primaria e non nella prevenzione secondaria e terziaria. La necessità della prevenzione (senza cadere negli eccessi) è confermata dal fatto che responsabile degli asili-nido è il Ministero della sanità (artt. 2 e 3 legge 1044/1971) e per due volte è menzionato il profilo sanitario (art. 6 n. 3 e art. 7). In Italia ci sono diverse associazioni (per es. “Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus”) che promuovono tenacemente la salute dell’infanzia, in particolare la prima infanzia, visto che l’infanzia italiana è una delle più a rischio in Europa per incidenza dei tumori, conflitti familiari, disimpegno sociale e mancanza di strutture.

“Politica per la famiglia”: il nome singolare “politica” auspica l’organicità e l’univocità delle scelte e degli interventi a favore della famiglia, politica che agendo sulla dimensione “biopsicosociale” (locuzione usata nella legge del Brasile del 2011 contro la PAS) delle persone è manifestazione della “biopolitica” in un’accezione ampia. Inoltre è più indicativa l’espressione “politica per la famiglia”, cui bisognerebbe aggiungere “con la famiglia”, e non “politiche familiari”.

“Temporanea custodia”: custodire significa proteggere, preservare qualcosa di prezioso, tutelare i diritti di qualcuno che non può farlo, significati che riecheggiano quelli di coltivare, ovvero attendere con premura, rispettare. L’asilo-nido ha di nome e di fatto, quindi, il compito di custodire e coltivare la prima infanzia, la vita in divenire: la protezione e la promozione di cui si parla anche nelle fonti internazionali. Concetti che evocano l’enunciato, che sinora rimane unico nell’ordinamento italiano, dell’art. 1 della Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro: “La personalità del fanciullo è sacra”. “Temporanea custodia” è una formula che ricorre spesso in alcune relazioni educative riguardanti i bambini, per esempio nell’affidamento in caso di separazione e divorzio dei coniugi oppure in alcune soluzioni alternative all’asilo-nido, come la cosiddetta “famiglia diurna”, esperienza caratteristica della Svizzera e sperimentata pioneristicamente in Lombardia.

“Assicurare” (dal latino “sine cura”, senza preoccupazioni, senza timore, senza pericolo), verbo presente in alcuni articoli della Costituzione, come l’art. 37 comma 1 “assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”, e più volte ripetuto nella Convenzione Internazionale del 1989, per esempio nell’art. 3 par. 2 “assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere”.

“Facilitare l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale”, oltre a richiamare l’art. 37 comma 1 Costituzione e l’art. 9 “Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro”, richiama le fonti internazionali in cui si prevede espressamente che il bambino ha diritto alla sicurezza sociale (art. 26 par. 1 Convenzione di New York). Tanto il concetto di “assicurare” quanto quello di “sicurezza sociale” inducono a riflettere sugli ambienti di vita dei bambini, dalla strada alla scuola, che non sono affatto sicuri e sugli effetti negativi dell’iperprotezionismo dei genitori. Prima ancora della sicurezza sociale, il bambino ha bisogno “di sicurezza materiale e morale” (art. 6 Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959).

L’espressione “esigenze delle famiglie” dell’art. 6 n. 1 della legge n. 1044, che richiama la stessa usata nell’art. 144 cod. civ., presuppone una ponderazione delle singole esigenze tenuto conto dell’“interesse superiore del fanciullo” (art. 3 par. 1 e art. 18 par. 1 Convenzione di New York).

La previsione dell’art. 6 n. 2 “essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio”, riformulata nell’art. 5 “Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia” della legge 285/1997, riprende l’espressione “partecipazione” dell’art. 3 comma 2 Costituzione e l’altra “formazioni sociali” dell’art. 2 Costituzione; quest’aspetto avvalora che la cittadinanza e l’educazione alla cittadinanza si manifesta già nei confronti della prima infanzia.

La prescrizione “essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l’assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino” dell’art. 6 n. 3 ha anticipato il contenuto dell’art. 3 par. 3 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. Inoltre, la specificazione “assistenza sanitaria e psicopedagogica” ricorda che il benessere del bambino non si basa solo sullo “stare bene” ma anche sull’“essere bene”. L’assistenza psicopedagogica, di cui si è parlato per la prima volta in questa legge, è stata poi prevista solitamente nelle leggi sui disabili, come per esempio la legge 104/1992 quando, invece, l’assistenza psicopedagogica dovrebbe caratterizzare ogni relazione educativa.

La locuzione “garantire l’armonico sviluppo del bambino” dell’art. 6 n. 4 ricorda le premesse delle fonti internazionali, tra cui quella della Dichiarazione dei diritti del bambino in cui si afferma che “il bambino […] ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita” e l’art. 1 della Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro.

Il fatto che la legge n. 1044 riproponga alcune espressioni della Costituzione relative alla tutela del lavoro (artt. 35-38) conferma che il lavoro e la famiglia (con l’arrivo dei figli) sono la massima espressione della persona e per questo si devono adottare tutte le misure per conciliare lavoro e famiglia, come nel progetto europeo Audit Famiglia e lavoro.

2. L’asilo della famiglia

Parafrasando questa legge e assimilando la famiglia all’asilo-nido, si potrebbe dire che la famiglia costituisce un servizio sociale di interesse pubblico che ha lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini e di garantire l’assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino. La famiglia costituisce un servizio di interesse pubblico, soprattutto per i compiti di educazione e di istruzione, e non semplicemente un luogo d’affetti come è intesa oggi in cui si assiste sempre di più all’individualismo della famiglia e nella famiglia. La famiglia è etimologicamente e ontologicamente un “servizio”, infatti deriva dal latino “famul” o “famulus”, cioè servitore che a sua volta deriva dall’osco “faama”, cioè casa, origine che avvalora l’inviolabilità (come nel significato etimologico di “asilo”) e la domesticità (nel senso di sfera domestica contrapposta alla crescente violenza domestica ed extradomestica) dell’infanzia e quindi l’assimilazione della famiglia all’asilo-nido.

“Temporanea custodia” per rammentare che i figli non sono né oggetto di proprietà né di desiderio. Anzi l’uso dell’aggettivo “sociale” per tre volte nella legge, deve far riflettere che l’asilo-nido contribuisce alla socialità della famiglia e dei bambini, pure nel senso che i bambini sono essi stessi una risorsa da condividere.

“Assistenza” – nel senso di essere presente a un atto per vedere e udire, oppure star presso ad alcuno per aiutarlo, soccorrerlo o altrimenti giovargli – che i genitori devono assicurare ai figli perché costoro hanno bisogno della presenza dei genitori (e non della televisione baby-sitter) e in particolare di assistenza psicopedagogica perché chi meglio dei genitori li può conoscere e educare. L’assistenza ai bambini è il riflesso di quell’assistenza morale e materiale dovuta tra i coniugi (art. 143 cod. civ.).

La famiglia si deve riappropriare del suo essere “formazione sociale ove si svolge la personalità” (art. 2 Cost.) e del suo essere “società naturale” (art. 29 comma 1 Cost.) e in special modo occorre che il padre si riappropri delle sue funzioni.

3. L’asilo della paternità

Se la legge istitutiva della scuola materna sembra delineare quello che dovrebbe essere il “codice materno”, la legge istitutiva degli asili-nido sembra riferirsi, invece, al “codice paterno”.

Infatti, all’asilo-nido spettano tre “strappi” necessari per la crescita, che una volta erano realizzati nei riti di iniziazione che spettavano al padre: la fine della condizione prenatale e neonatale, dell’allattamento e del legame esclusivo con la madre. Mentre la madre è portata a “consolare” (che implica un portare verso di sé e non un allontanare), al padre, etimologicamente “colui che protegge, dà nutrimento” (come l’asilo-nido), tocca “conciliare” (mettere insieme, rendere amico, guadagnarsi l’affetto, come nel significato e nell’essenza dell’asilo-nido), gli si chiede di conciliare i tempi per consentire alla donna lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare (mutuando la terminologia dell’art. 37 comma 1 Cost.), senza essere né il “padre padrone” del passato né il “mammo” di oggi, gli si chiede di conciliare “securitas” e “auctoritas” (dal latino “augere”, far crescere, far avanzare), in altre parole protezione e promozione. È forse questa la spiegazione dell’art. 316 comma 4 in cui si prevede: “Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili”; unica norma in cui continua a farsi riferimento solo al padre anche dopo la riforma del diritto di famiglia.

Ognuno deve tenere a mente che “il vuoto strutturale della moderna società occidentale proviene dall’assenza del padre. In un certo senso l’affievolimento o addirittura la scomparsa di tutti gli altri ruoli parentali derivano da quella lacuna che sta al vertice della famiglia” (Eugenio Scalfari1).

1 E. Scalfari, Il padre che manca alla nostra società, in La Repubblica, 27 dicembre 1998.

Dott.ssa Marzario Margherita

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