La Direttiva UE sul salario minimo

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) n. 2022/2041 del 19 ottobre 2022, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’Unione Europea. Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 novembre 2024, comunicando alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla direttiva in oggetto.
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Indice

1. Finalità e oggetto di applicazione

Con la finalità di pervenire ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell’Unione Europea, la direttiva in scrutinio nell’ottica di ridurre le disuguaglianze di natura salariale istituisce delle linee guida riguardanti:

  • L’adeguatezza dei salari minimi legali al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose;
  • La promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;
  • Il miglioramento dell’accesso effettivo dei lavoratori al diritto alla tutela garantita dal salario minimo ove previsto dal diritto nazionale e/o da contratti collettivi.

La direttiva non preclude la competenza dei singoli Stati membri di disciplinare in autonomia i livelli minimi dei salari. Nessuna norma della direttiva può determinare per ogni Stato:

  • L’obbligo di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi;
  • L’obbligo di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile.

I Paesi membri provvedono affinché le misure nazionali che recepiscono la presente direttiva siano portate a conoscenza dei lavoratori e dei datori di lavoro, comprese le PMI.

2. Il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione dei salari

I singoli Stati membri con l’intervento delle parti sociali al fine di semplificare la contrattazione collettiva circa la determinazione dei salari:

  • Promuovono lo sviluppo e il rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, in particolare a livello settoriale o intersettoriale;
  • Incoraggiano negoziazioni costruttive, significative e informate sui salari tra le parti sociali, su un piano di parità, in cui entrambe le parti abbiano accesso a informazioni adeguate per svolgere le loro funzioni in materia di contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;
  • Adottano, se del caso, misure volte a tutelare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e a proteggere i lavoratori e i rappresentanti sindacali da atti che li discriminino nel loro impiego per il fatto di partecipare o di voler partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;
  • Al fine di promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, adottano misure, se del caso, per proteggere i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro che partecipano o intendono partecipare alla contrattazione collettiva da qualsiasi atto di interferenza reciproca o di interferenza da parte di agenti o membri della controparte nella loro istituzione, nel loro funzionamento o nella loro amministrazione.

3. Il procedimento per la determinazione dei salari minimi legali

I singoli Stati membri che dispongono di salari minimi legali stabiliscono le procedure necessarie per la determinazione e l’aggiornamento degli stessi.
Determinazione e aggiornamento si fondano su principi stabiliti per favorire la loro adeguatezza con la finalità di pervenire ad un tenore di vita dignitoso, ridurre la povertà lavorativa nonché il divario retributivo di genere.
I criteri vengono definiti tenendo conto:
a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;
b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione;
c) il tasso di crescita dei salari;
d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività.
Inoltre, i singoli Stati membri possono valersi di un meccanismo automatico di adattamento all’indicizzazione dei salari minimi legali, fondati su criteri conformi al diritto nonché alla prassi nazionale purché l’applicazione di tali meccanismi non determini un abbassamento del salario minimo legale.
Gli Stati europei usano dei parametri di riferimento per determinare l’adeguatezza dei salari minimi legali. A tal proposito vengono utilizzati degli indici noti a livello internazionale, quali ad esempio il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, e/o valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale. Le Nazioni appartenenti all’UE si impegnano ad assicurare che i salari minimi legali siano aggiornati periodicamente, con cadenza almeno biennale. Ciascuno Stato investe uno o più enti di natura consultiva in modo da fornire consulenza agli organi competenti sulla materia inerente i salari minimi legali.

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4. Il ruolo delle parti sociali nella determinazione e nell’aggiornamento dei salari minimi legali. L’accesso dei lavoratori ai salari minimi legali

I Paesi membri dell’UE pongono in essere le necessarie misure per favorire l’intervento delle parti sociali durante l’intero processo decisionale, ciò riguarda in particolar modo:
a) la selezione e l’applicazione dei criteri per la determinazione del livello del salario minimo legale e la definizione di una formula di indicizzazione automatica e, ove tale formula esista, la sua modifica;
b) la selezione e l’applicazione dei valori di riferimento indicativi per la valutazione dell’adeguatezza dei salari minimi legali;
c) gli aggiornamenti dei salari minimi legali;
d) la determinazione delle variazioni e delle trattenute relative ai salari minimi;
e) le decisioni concernenti sia la raccolta di dati che la realizzazione di studi e analisi per informare le autorità e altre parti interessate coinvolte nella determinazione dei salari minimi.
Governi nazionali e parti sociali adottano i necessari interventi per favorire l’accesso dei lavoratori ai salari minimi legali prevedendo controlli e ispezioni effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli organismi responsabili dell’applicazione dei salari minimi legali

5. Raccolta dati e obbligo di comunicazione alla Commissione

I Paesi dell’UE provvedono ad adottare gli strumenti necessari per la raccolta dati afferenti il rispetto del salario minimo e che vengono comunicati alla Commissione con cadenza biennale. I dati di riferimento sono i seguenti:
1) il tasso e lo sviluppo della copertura della contrattazione collettiva;
2) per i salari minimi legali: a) il livello del salario minimo legale e la percentuale di lavoratori coperti da tale salario minimo legale; b) una descrizione delle variazioni e delle trattenute esistenti e dei motivi della loro introduzione, nonché la percentuale di lavoratori interessati da tali variazioni, nella misura in cui i dati siano disponibili;
3) per la tutela garantita dal salario minimo prevista esclusivamente dai contratti collettivi: a) le retribuzioni più basse previste dai contratti collettivi che coprono i lavoratori a basso salario o una loro stima, se le autorità nazionali competenti non dispongono di dati accurati, e la percentuale di lavoratori da esse coperta o una loro stima, se le autorità nazionali competenti non dispongono di dati accurati; b) il livello dei salari versati ai lavoratori non coperti dai contratti collettivi e il suo rapporto con il livello dei salari versati ai lavoratori coperti dai contratti collettivi.
Una volta pervenuti i dati da ogni singolo Stato membro, la Commissione valuta le informazioni trasmesse e riferisce in merito, con cadenza biennale, al Parlamento europeo e al Consiglio pubblicando i dati trasmessi dagli Stati membri.

6. Divieto di regresso a condizioni meno favorevoli e sanzioni

La Direttiva (UE) n. 2022/2041 non permette di ridurre i livelli di tutela di cui godono già i lavoratori negli Stati membri in merito ai salari minimi. Ogni singolo Stato dell’UE è libero di applicare o introdurre norme migliorative rispetto alla disciplina generale, rectius ogni singolo Paese può aumentare i salari minimi legali. Gli Stati membri determinano le disposizioni inerenti alle sanzioni erogabili in caso di violazione dei diritti e degli obblighi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva in scrutinio. Le sanzioni previste devono essere dissuasive, effettive, proporzionate.

Avvocato Rosario Bello

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