La dichiarazione di nullità del matrimonio da parte della Sacra Rota

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Quando in un matrimonio viene meno l’armonia tra marito e moglie e nascono contrasti che non consentono la prosecuzione della convivenza, l’unica strada da percorrere porta alla separazione e al divorzio, e ci si deve rivolgere a un avvocato. Se le nozze sono state celebrate in Chiesa, è possibile sciogliere anche il vincolo religioso, purché esistano determinate condizioni indicate dal codice di diritto canonico. Si deve seguire una procedura, riformata, in parte, da Papa Francesco nel 2015, quando il Pontefice ha approvato una legge che ha introdotto rilevanti modifiche in materia. In questa sede si scriverà della questione in relazione a tematiche frequenti. 

Indice

1. L’annullamento di un matrimonio alla Sacra Rota


Quando si parla di annullamento del matrimonio alla Sacra Rota non si utilizza un’espressione corretta, anche se di solito viene adoperata. Secondo l’indiscutibile principio di diritto divino dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale, il tribunale della Santa Sede non ha il potere di annullare un matrimonio religioso, oppure di dichiaralo inefficace. Quello che può fare è stabilire che lo stesso sia nullo in origine, come se non fosse mai esistito. Una volta che si verificano le cause di nullità prescritte dal diritto canonico, la Sacra Rota riconosce la nullità del matrimonio e dispone lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio contratti in precedenza. Con il riconoscimento della nullità del matrimonio da parte della Sacra Rota si riacquista lo stato libero canonico e la possibilità di risposarsi in Chiesa. 

2. In quali circostanze un matrimonio può essere annulla alla Sacra Rota


Le cause che possono portare la Sacra Rota a pronunciare l’annullamento di un  matrimonio sono previste in modo specifico dal Codice di diritto canonico. Si può ricorrere al tribunale della Santa Sede: Se manca il consenso al matrimonio da parte di uno od entrambi i coniugi, compresa la riserva mentale e la simulazione, che si verifica quando i coniugi prima delle nozze, si accordano per non adempiere agli obblighi o per non esercitare i diritti che derivano dal matrimonio. Se uno dei coniugi non tiene fede almeno a una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, vale a dire fedeltà, procreazione e indissolubilità del matrimonio. Ad esempio, una donna che contrae matrimonio ma non vuole avere figli, oppure l’uomo che si sposa con l’intenzione di tradire la moglie oppure di divorziare in qualsiasi momento e senza nessun valido motivo. Se si ha mancata consumazione del matrimonio, quando i coniugi non hanno avuto un rapporto sessuale completo. Quando un coniuge è vittima di violenza fisica o di intimidazioni da parte dell’altro. In presenza di impotenza sessuale di uno dei due coniugi. In presenza di errore sulla persona del coniuge, che può ricadere su una qualità di uno dei due oppure si può verificare se un matrimonio viene celebrato per procura. Ad esempio Tizio sposa Caia convinto che lei sia un magistrato mentre in realtà non è neanche laureata. Oppure, Mevia che risiede all’estero, in presenza di gravi motivi, contrae un matrimonio per procura, sposando Caio anziché Sempronio. In presenza di mammismo, una condizione che ha coniato la Sacra Rota per indicare la situazione di uno dei coniugi che non riesce a staccarsi dai genitori, creando difficoltà psicologiche e di quotidianità nella famiglia. 

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3. I motivi di annullamento con processo breve


Con la riforma approvata da Papa Francesco è possibile ottenere l’annullamento di un matrimonio alla Sacra Rota seguendo un diverso cammino rispetto a quello ordinario, vale a dire, attraverso un processo breve, in presenza di uno dei seguenti motivi: La mancanza di fede da parte di uno o di entrambi i coniugi che fa derivare una simulazione del consenso. La brevità della convivenza coniugale. L’aborto procurato. La recidività al tradimento. L’occultamento della sterilità. L’occultamento dei trascorsi da carcerato/a di uno dei coniugi. La non dichiarata paternità o maternità di figli nati da una precedente relazione. L’annullamento con processo breve può essere richiesto in altri due casi: Quando entrambi i coniugi sono d’accordo nella richiesta e sul contenuto della domanda. Quando i motivi dell’annullamento sono molto evidenti da non richiedere approfondimenti. La presentazione può avvenire da una della parti, mentre l’altra può decidere di partecipare al processo o subirlo in modo passivo. In seguito alla presentazione del libello, il vicario giudiziale designa un collegio giudicante che deve raccogliere e studiare gli elementi di prova e sentire i coniugi. Una volta portate a compimento le necessarie indagini, se la richiesta dovesse essere considerata fondata, il tribunale ecclesiastico dichiara il matrimonio nullo. Per redigere il libello ed essere assistiti durante il processo ci si deve rivolgere a un legale. Si possono chiedere informazioni alla propria parrocchia, alla curia o consultare l’Albo rotale, nel quale sono riportati gli avvocati ecclesiastici. Si deve precisare che simili professionisti non hanno limiti territoriali e possono essere esercitate sull’intero territorio nazionale. Il processo breve si svolge davanti al vescovo e non davanti al tribunale ecclesiastico. I coniugi devono prendere appuntamento con il referente diocesano, con l’aiuto del quale formulano il libello, esponendo le loro motivazioni, raccontando gli eventi e cercando di dimostrare con testimonianze e prove che le motivazioni per le quali richiedono l’annullamento siano considerate attendibili. Il libello viene presentato al vescovo che, se ritiene che esistano i presupposti richiesti per il processo breve, firma il decreto di ammissione e nomina il giudice istruttore, il notaio e il difensore del vincolo. Il giudice istruttore sente le parti in udienza e pubblica gli atti del processo perché ne possa prendere visione l’avvocato difensore. Il fascicolo ritorna dal vescovo per la pronuncia della sentenza definitiva di annullamento. 

4. I tempi per l’annullamento di un matrimonio religioso


La riforma introdotta da Papa Francesco ha ridotto i tempi necessari per l’annullamento di un matrimonio religioso. Prima per la sentenza definitiva erano necessari almeno due anni, adesso un processo ordinario ha una durata di circa un anno mentre il processo breve dura trenta giorni. Non c’è  neanche più bisogno di una doppia sentenza per la conferma dell’annullamento, per potersi risposare è sufficiente un’unica sentenza.

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