Dichiarazione di nullità sacramento del matrimonio

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Con dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio s’intende quel riconoscimento legale da parte del Tribunale Ecclesiastico che, in virtù del diritto canonico, riconosce la nullità del sacramento del matrimonio.
Comunemente si parla di “annullamento della Rota”, o addirittura di “divorzio cattolico”, ma tecnicamente si tratta di un “riconoscimento di nullità”.
Secondo la dottrina cattolica il matrimonio è uno e inscindibile, non possono sussistere motivi di annullamento o risoluzione dello stesso.
Se viene verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il Tribunale riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio.

Indice

1. Il Tribunale competente

Per intentare una causa di nullità matrimoniale, uno dei due coniugi si deve rivolgere a un Tribunale Ecclesiastico.
In genere il Tribunale al quale ci si deve rivolgere è il Tribunale Diocesano, ad eccezione delle diocesi dell’Italia, dove la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha eretto 18 Tribunali Regionali e ha stabilito che gli stessi sono competenti per le cause di nullità matrimoniale.
Il primo Tribunale al quale ci si rivolge viene chiamato Tribunale di Primo Grado.
Il coniuge che fa partire la causa (chiamato dal diritto “attore”) può scegliere il Tribunale al quale rivolgersi in base a quattro metodi:

  • Il Tribunale del luogo dove fu celebrato il matrimonio
  • Il Tribunale del luogo di domicilio dell’attore
  • Il Tribunale del luogo di domicilio dell’altro coniuge (chiamato “convenuto”)
  • Il Tribunale del luogo dove di fatto si dovrà raccogliere la maggior parte delle prove.

2. I motivi di nullità

Nell’individuazione delle cause di nullità sono di sicuro ammesse ragioni legate alla natura spirituale del vincolo e perciò la semplice formalità di una anche corretta conduzione di un ménage matrimoniale può essere vinta da uno studio sostanziale che riveli che alla forma non era seguita una sostanziale corretta ricezione spirituale del sacramento da parte di uno o entrambi i coniugi.
Il Tribunale non dichiara inefficace un matrimonio, perché non ha il potere di annullare un sacramento, stabilisce se un matrimonio era nullo in partenza (nullità “ab initio”), se un matrimonio in realtà non c’è mai stato, e questo perché esisteva almeno una condizione da non renderlo tale.
Ad esempio, in presenza di un matrimonio combinato, nel quale l’unione non è frutto di una libera scelta dei coniugi, nonostante la cerimonia e che questo sia rato e consumato, questi coniugi non sono mai stati sposati.
Il vizio di nullità può essere riconosciuto anche in fatti preannunciati o precedenti al matrimonio, caso tipico essendone la mancanza di alcune condizioni oggettive ritenute in dottrina essenziali al buon esito del legame.
Sono i cosiddetti impedimenti dirimenti, resi celebri ne “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni, da Don Abbondio che ne riassume a Renzo la sequenza.
L’amministrazione del sacramento matrimoniale non ha l’effetto di unire i coniugi in un vincolo davanti a Dio se manca la volontà e la consapevolezza di contrarre gli impegni che derivano da un matrimonio religioso e di farlo insieme all’altro coniuge.
Questi impegni sono relativi principalmente ai cosiddetti tria bona matrimonii, vale a dire, bonum sacramenti (indissolubilità del vincolo coniugale), bonum prolis (apertura alla nascita di figli), bonum fidei (accettazione del vincolo esclusivo di fedeltà all’altro coniuge), ma si considerano anche l’accettazione della sacramentalità del vincolo ed il cosiddetto bonum coniugum.
Il diritto canonico individua altri casi nei quali è lecita la dichiarazione di nullità, tra i quali: matrimonio imposto contro la volontà di uno o entrambi i coniugi, incapacità psicologica di effettuare una vera scelta coniugale ed incapacità psicologica di adempiere agli obblighi sopra ricordati.
Sono considerati capaci di viziare la regolarità del vincolo la condizione e l’errore al momento del consenso.
La funzione riproduttiva connessa al matrimonio cattolico consente l’ammissibilità di istanze fondate sulla mancata consumazione materiale dello stesso.
Le persone il quale matrimonio religioso è stato riconosciuto nullo dal Tribunale Apostolico della Romana Rota sono libere di risposarsi una seconda volta in forma religiosa, anche se ad alcune di esse può essere comminato un divieto amministrativo a contrarre nuove nozze senza il consenso della Curia di appartenenza.
Secondo la Chiesa Cattolica la nullità significa che matrimonio non c’è stato, le stesse non sono mai state sposate prima e sono libere di creare un altro legame.
Le istanze di dichiarazione di nullità del matrimonio sono in genere informalmente inoltrate al vicario giudiziale della propria diocesi, che provvede a indirizzare gli interessati nell’addizione della procedura.
Presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana è tenuto un albo degli avvocati rotali, che possono patrocinare in ogni Tribunale Ecclesiastico senza limiti di territorialità.

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3. La sentenza esecutiva

A seguito della Riforma voluta da Papa Francesco del dicembre 2015 la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso ha effetto immediato dopo la sentenza di primo grado.
In precedenza ci voleva la doppia sentenza conforme.
Se la prima istanza si concludeva in modo affermativo, era lo stesso necessario appellarsi in seconda istanza per ottenere una seconda sentenza affermativa.
Se le prime due sentenze non erano conformi, era necessaria una terza sentenza per dirimere la questione.
La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di appellare la sentenza di prima istanza e si riapre un altro processo in grado di appello.
Per ottenere una sentenza esecutiva si devono percorrere diversi gradi di processo:
Primo grado
Presso i Tribunali territoriali che in Italia sono Tribunali Regionali
Secondo grado
Presso i Tribunali territoriali che in Italia sono i Tribunali regionali di primo grado appellano in secondo grado presso un Tribunale Regionale vicino,  stabilito dal diritto, oppure, a scelta dell’attore, presso il Tribunale della Rota Romana (detto impropriamente “Sacra Rota”).
Servirsi di questo Tribunale può risultare più difficile, principalmente per persone che abitano lontano da Roma e dall’Italia, e più oneroso rispetto ai Tribunali territoriali di secondo grado
terzo grado.
A partire dal terzo grado di giudizio il ricorso alla Rota diventa obbligatorio.
Le cause di nullità matrimoniale costituiscono la stragrande maggioranza, ma non la totalità, delle cause discusse presso i Tribunali Ecclesiastici e presso la Rota.

4. Il confronto tra dichiarazione di nullità canonica e divorzio civile (e annullamento civile)

La dichiarazione di nullità è diversa dal divorzio del diritto civile.
Il divorzio riconosce la validità del precedente matrimonio, ne stabilisce la fine e gli obblighi verso il coniuge più debole.
La dichiarazione di nullità sancisce che, a livello giuridico, il matrimonio precedente non c’è mai stato (non annullato, ma nullo ab initio) e non sussistono obblighi a protezione del coniuge più debole.
Maggiori somiglianze ci sono tra la dichiarazione di nullità del diritto canonico e l’annullamento del matrimonio del diritto civile, i motivi e le cause di queste due procedure sono però diversi.

5. Le riforme del 2015

Il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio è stato riformato nel 2015 dalle due lettere apostoliche Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesu, promulgate da Papa Francesco il in forma di motu proprio nell’agosto 2015, e pubblicate a settembre 2015.
Tra le varie modifiche introdotte, è prevista la possibilità di ammettere due giudici laici nel collegio giudicante, fermo restando che il Preside del Tribunale debba essere un chierico, dove non sia possibile costituire un collegio giudicante, il quale Preside è il Vescovo diocesano, la causa può essere decisa anche da un unico Preside chierico.

Dott.ssa Concas Alessandra

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