La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

sentenza 18/02/10
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L’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 impone al dirigente che “… accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate” a vincolo l’adozione di un provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del configgente interesse al mantenimento in loco della res, dove la repressione dell’abuso corrisponde ipso facto all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato.

Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e autosufficiente motivazione, già solo rinvenibile nella compiuta descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio.

Infine, i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non necessitano di previo parere di altri organi o autorità, in ragione dell’assenza di profili di discrezionalità.

 

N. 00851/2010 REG.SEN.

N. 04051/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4051 del 2005, proposto da *****************, rappresentato e difeso dall’avv. **************, presso il cui studio in Napoli, viale Michelangelo n. 65, è elettivamente domiciliato;

contro

il Comune di Lacco Ameno, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ***************, domiciliato, ex lege, in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

per l’annullamento

dell’ordinanza di demolizione n. 13 del 26.4.2005.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lacco Ameno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27/01/2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Lacco Ameno gli ha ingiunto la demolizione di opere abusivamente realizzate.

Avverso il provvedimento gravato ha articolato diverse censure di violazione di legge (artt. 27, 31 e 36 del d.P.R. 380/2001, art 3 della legge 241/90, d.P.R. 616/1967, art. 32 della legge 1150/42 e art. 15 della legge 10/77) ed eccesso di potere.

Il comune intimato non si è costituto in giudizio.

Alla camera di consiglio del 26 aprile 2007 l’istanza di sospensione cautelativa del provvedimento è stata respinta.

All’udienza pubblica del 27 gennaio 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

L’ordinanza gravata impone la demolizione di un manufatto della superficie di circa 70,00 metri quadrati, alto circa 3,20 metri lineari, destinato ad autorimessa privata.

L’ingiunzione a demolizione è stata emessa ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001, atteso che i lavori sono stati realizzati in assenza di titolo abilitativo, in comune sottoposto a vincolo paesistico.

L’asserita realizzazione dell’autorimessa in parziale recupero di preesistenti fabbricati rurali è solo genericamente sostenuta dal ricorrente, non risulta supportata da alcun accertamento tecnico, ancorché di parte, né può in alcun modo evincersi dalla descrizione dei beni contenuta nell’atto di provenienza (si consideri, addirittura, che nella istanza di accertamento di conformità allegata al ricorso è scritto “… ciò ha comportato la realizzazione di un nuovo fabbricato …”).

Alla luce di quanto premesso, va, in primo luogo respinto, il primo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione dell’articolo 27 della d.P.R. 380/2001, per avere il comune ingiunto la demolizione di un bene che non si trovava più in una fase iniziale di costruzione.

L’articolo invocato, come noto, impone al dirigente che “… accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate” a vincolo l’adozione di un provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

Va pure respinta la censura di difetto di motivazione, articolata con il secondo quinto motivo di doglianza, atteso che, come costantemente affermato in giurisprudenza, “… l’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del configgente interesse al mantenimento in loco della res, dove la repressione dell’abuso corrisponde ipso facto all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e autosufficiente motivazione, già solo rinvenibile nella compiuta descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio” (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 08 ottobre 2009 , n. 5203).

Quanto all’intervenuta presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, la stessa, in assenza di diversa comunicazione della parte in ordine ad un esito positivo, si è definita con provvedimento tacito di diniego ai sensi del terzo comma della norma medesima.

Va, infine, respinto il terzo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia integrata.

Come costantemente affermato in giurisprudenza, infatti, i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non necessitano di previo parere di altri organi o autorità, in ragione dell’assenza di profili di discrezionalità (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 11 settembre 2009 , n. 8644).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27/01/2010 con l’intervento dei Magistrati:

*****************, Presidente FF

************, Primo Referendario

****************, Primo Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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