La Corte di Appello di Caltanissetta I Sezione Penale N. 1005/06 DEL 26-10-2006: La causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. non sussiste nelle ipotesi in cui un soggetto tossicodipendente venga chiamato a testimoniare sulle fase delle trattati

sentenza 23/11/06
Scarica PDF Stampa
 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Caltanissetta
I Sezione Penale
Composta dai Sigg. Magistrati:
1.      Perrino________________ Dott.Giovanni_________ Presidente
2.      Giannazzo_____________ Dott. Maria Carmela ___ Consigliere
3.      Pardo________________ Dott. Ignazio___________ Consigliere
Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal
Dott. Pardo__________________________________
Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. S. De Luca_____
___________________________ l’appellante e i __ difensori _______
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa contro:
R. *** Nato a ***;
 
 
 
 
A. *** Nato a ***.
 
 
 
 
A P P E L L ANTI 
Avverso la sentenza del 27.9.2002 del Tribunale di Gela, che dichiarava R. *** e A. *** colpevoli del reato loro ascritto in rubrica e, esclusa la continuazione, condanna ciascuno di essi alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento in solido delle spese processuali.
IMPUTATI
Ciascuno a) del delitto p.e.p dagli artt. 81, 372 c.p. perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, essendo stati chiamati a deporre, in qualità di testi nel proc. N. 158/94 Rg Trib. Gela a carico di L. P. Salvatore e F. Aldo, innanzi alla sezione penale del tribunale di gela, il R. nel corso dell’udienza dibattimentale del 14-11-1994 l’A. e l’I. nel corso dell’udienza dibattimentale del 21-11-1994, affermavano il falso o comunque tacevano, in tutto o in parte ciò che sapevano intorno ai fatti sui quali erano chiamati a deporre, negando di essersi recati nella via cascino per acquistare sostanza stupefacente e asserendo di non avere effettuato riconoscimento fotografico dell’imputato F. Aldo, in tal modo cadendo in contraddizione, sulle medesime circostanze, già riferite innanzi alla P.G. (Polizia Ferroviaria di Gela), nel corso di ricognizione fotografica di cui al verbale del 6-5-1993. Commessi in gela il 14-11-1994 e il 21-11-1994.
 
 
N. 1005/06___ Reg. Sent
 
N. 510/2003        Reg.Gen.                  
 
N. 1013/94          Reg. N.R.                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S E N T E N Z A
 
 
In data 26-10-2006_____
 
 
 
 
 
Depositata in Cancelleria
 
il 31-10-2006_____
 
 
Il Cancelliere C 1
 
 
 
 
 
Addì ______________
 
redatt ______sched___
 
N.________________
 
Art.Camp.pen
 
 
 
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27 settembre 2002  il Tribunale di Gela condannava R. *** ed A. *** alla pena di anni 2 di reclusione ciascuno ritenendoli responsabili del delitto di falsa testimonianza commesso il 14 ed il 21 novembre del 1994 quando, deponendo quale testimoni nel processo contro tale *** Aldo entrambi negavano di essersi rivolti al predetto per acquistare delle dosi di sostanza stupefacente.
In particolare l’impugnata sentenza evidenziava il contrasto esistente tra quanto dichiarato dagli imputati in ordine all’attività di spacciatore svolta dal *** in sede di sommarie informazioni dinanzi la PG ed al riconoscimento fotografico dello stesso e le dichiarazioni reticenti poi rese dagli odierni imputati nel corso del successivo procedimento dibattimentale che vedeva imputato il *** quando tali circostanze venivano del tutto negate.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale gelese pronunciava la condanna di entrambi gli imputati.
Proponeva appello l’A. deducendo la sostanziale ininfluenza della falsa testimonianza, la non punibilità dell’appellante per la causa di non punibilità ex art. 348 c.p. poiché lo stesso avrebbe dovuto ammettere un fatto determinante conseguenze negative per il medesimo, quale l’acquisto di una partita di stupefacente; in via subordinata chiedeva concedersi le circostanze attenuanti generiche in ragione dello stato di tossicodipendenza e ridursi la pena inflitta.
Proponeva gravame anche il R. deducendo l’assenza di contrasto con precedenti dichiarazioni bensì con un solo verbale di riconoscimento fotografico e l’inutilizzabilità delle deposizioni de relato rese dai verbalizzanti appartenenti alla Polizia Giudiziaria; in subordine anche il R. instava per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
All’udienza del 26 ottobre  2006, svolta la relazione, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.
MOTIVAZIONE
Ciò posto ritiene la Corte che l’appello principale avente ad oggetto l’affermazione di responsabilità degli imputati sia infondato e non possa, pertanto, essere accolto.
Invero, in ordine al primo motivo di appello dedotto dalla difesa A., va brevemente premesso che per la sussistenza del reato di falsa testimonianza e’ sufficiente che la circostanza sulla quale il teste rende la mendace dichiarazione sia pertinente alla causa ed abbia una possibilita’, sia pure astratta, di influire sulla decisione non richiedendosi in alcun modo alcuna valutazione di decisività della deposizione falsa sulla definizione del giudizio nel corso del quale viene resa.
Differenti considerazioni devono invece essere svolte in ordine alla dedotta sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. in forza del quale nessuno può essere punito qualora abbia commesso il delitto di cui all’art. 372 c.p. perché spinto dalla necessità di salvare se stesso da un grave nocumento alla libertà ed all’onore; ed invero questa Corte ben conosce l’orientamento prevalente della Cassazione secondo cui l’esimente in questione è configurabile a favore della persona che ha negato l’acquisto ed il consumo di sostanza stupefacente in considerazione del rischio derivante dall’applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative di cui all’art. 75 dpr 309/90 (vedi Cass. 7-2-2006 n.10915 ed altre), ma ritiene che detta ipotesi non sussista nel caso in esame.
Invero dall’analisi degli atti e dalla esatta ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado risulta che l’A. ed il R. venivano bloccati prima che l’acquisto delle singole dosi di eroina dal *** fosse perfezionato sicchè gli stessi condotti poi nei locali della PG rendevano le spontanee dichiarazioni ed effettuavano il riconoscimento dello spacciatore pur non avendo quel giorno acquistato alcunché dallo stesso. Pertanto nel successivo procedimento dibattimentale alcun timore gli stessi potevano avere circa l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 75 dpr 309/90 poiché tale norma, va precisato, non collega l’applicazione della sanzione al solo status di tossicodipendenza bensì sempre ad un episodio specifico di acquisto o detenzione per uso personale; nel caso in esame pertanto l’ammissione delle circostanze precedentemente riferite alla PG anche in sede dibattimentale da parte degli odierni appellanti alcun pericolo avrebbe fatto correre agli stessi sicchè la loro condotta ampiamente e chiaramente del tutto reticente non può ritenersi non punibile ai sensi dell’art. 384 c.p..
Deve conseguentemente ritenersi che la predetta causa di non punibilità non sussista nelle ipotesi, invero assai frequenti, in cui un soggetto tossicodipendente venga chiamato a testimoniare sulle fase delle trattative precedenti l’acquisto svolte con uno spacciatore ed in ordine all’identificazione del medesimo, non potendo derivarne in suo danno alcuna conseguenza dannosa nemmeno sotto il profilo dell’applicazione di sanzioni amministrative.
 Altresì infondati paiono poi i rimanenti motivi di gravame proposti in relazione alla responsabilità dei predetti e specificamente dedotti dalla difesa del R.; al proposito infatti si osserva che appare evidente il contrasto tra le dichiarazioni rese da quest’ultimo in sede dibattimentale, quando negava di avere incontrato alcun soggetto, ed il verbale di ricognizione del *** effettuato in sede di sommarie informazioni alla PG nel contesto del quale identificava lo spacciatore mentre alcun rilievo assume poi la doglianza relativa alla dedotta inutilizzabilità poiché nel caso in esame la colpevolezza degli imputati si desume dal contrasto tra le deposizioni rese in sede processuale e le precedenti dichiarazioni tutte acquisite in atti.
Fondato è invece a giudizio di questa Corte il motivo di gravame riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che vanno riconosciute in considerazione dello stato di tossicodipendenza ad entrambi gli imputati.
Pertanto la pena agli stessi inflitta va ridotta nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno (pb = a. 2 – 1/3 ex art. 62 bis c.p. = a. 1 e m. 4).
Infine in applicazione della disciplina introdotta con la legge di concessione dell’indulto n. 241/2006 le sanzioni come sopra inflitte vanno dichiarate interamente condonate alle condizioni di legge.
PQM
Visto l’art. 605 cpp,  in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela, in data 27-9-2002, appellata da R. *** ed A. *** concede agli stessi le circostanze attenuanti generiche e per l’effetto riduce la pena inflitta nella misura di anno 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno.
Visto l’art. 1 legge 31 luglio 2006 n. 241
Dichiara interamente condonate le pene come sopra inflitte.
Caltanissetta, 26-10-2006
Il Consigliere rel.
                      Il Presidente
 
 
 
 

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento